Art. 13 
 
              Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES 
 
  1. Al fine  di  garantire  un  rilancio  unitario  delle  attivita'
produttive  del  territorio  delle  regioni  del  Mezzogiorno,   come
individuate  dalla  normativa  europea,  ammissibili   alle   deroghe
previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, a partire dal 1°  gennaio  2024,  e'  istituito,  presso  la
Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2,  lo  sportello
unico digitale ZES per  le  attivita'  produttive  nella  ZES  unica,
denominato S.U.D. ZES, nel quale  confluiscono  gli  sportelli  unici
digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter),
del  decreto-legge  20  giugno   2017,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed  al  quale  sono
attribuite, nei casi previsti dall'articolo  14,  le  funzioni  dello
sportello unico per le attivita' produttive (SUAP), di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 
  2. Nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D. ZES  rappresenta
il livello essenziale delle prestazioni e ha competenza in relazione: 
    a)  ai  procedimenti  amministrativi  inerenti   alle   attivita'
economiche e produttive di beni e servizi e a  tutti  i  procedimenti
amministrativi  concernenti  la  realizzazione,   l'ampliamento,   la
cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione
di impianti produttivi; 
    b)  ai  procedimenti  amministrativi   riguardanti   l'intervento
edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad
iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e  quelli
necessari alla realizzazione,  modifica  ed  esercizio  di  attivita'
produttiva; 
    c) ai procedimenti amministrativi riguardanti  la  realizzazione,
l'ampliamento la ristrutturazione di  strutture  dedicate  ad  eventi
sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo. 
  3. Il S.U.D. ZES opera secondo i migliori standard  tecnologici  ed
in  conformita'  alle  specifiche  tecniche  di  cui  all'articolo  5
dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  del
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  del   Ministro   per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 12 novembre 2021,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 288 del  3  dicembre  2021.  I
provvedimenti   conclusivi    dei    procedimenti    sottoposti    ad
autorizzazione unica sono acquisiti, ai  sensi  dell'articolo  43-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 219, al fascicolo informatico d'impresa previsto  dall'articolo  2
della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Il  fascicolo  d'impresa  rende
disponibili i  documenti  di  cui  al  secondo  periodo  a  tutte  le
pubbliche  amministrazioni  interessate.  Nelle  more   della   piena
operativita'  dello  sportello  unico   digitale,   le   domande   di
autorizzazione  unica  sono  presentate  al   SUAP   territorialmente
competente di cui all'articolo 38,  comma  3,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, che le trasmette immediatamente  alla  Struttura
di missione ZES secondo le modalita' di interazione tra i SUAP  e  le
altre pubbliche amministrazioni come definite  dal  predetto  decreto
ministeriale 12 novembre 2021. 
  4. Agli oneri derivanti dalla realizzazione dello  Sportello  unico
di cui al comma 1 si  provvede  a  valere  sulle  disponibilita'  del
Programma nazionale capacita' per la coesione  finanziato  dai  fondi
strutturali europei della programmazione 2021-2027.