Art. 15 
 
                        Autorizzazione unica 
 
  1. Le imprese che intendono avviare  attivita'  economiche,  ovvero
insediare attivita' industriali, produttive e logistiche  all'interno
della ZES unica, presentano, allo sportello  unico  digitale  di  cui
all'articolo  13,  l'istanza,  allegando  la  documentazione  e   gli
eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di  settore,
per  consentire   alle   amministrazioni   competenti   la   compiuta
istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di  tutte
le autorizzazioni, intese, concessioni,  licenze,  pareri,  concerti,
nulla  osta   e   assensi   comunque   denominati,   necessari   alla
realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. 
  2.  Dell'avvenuta  presentazione  dell'istanza   e   dei   relativi
documenti allegati e' rilasciata, in via  telematica,  una  ricevuta,
che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza e indica i  termini
entro i quali l'amministrazione e' tenuta a rispondere, ovvero  entro
i quali il silenzio  dell'amministrazione  equivale  ad  accoglimento
dell'istanza. 
  3. Su  richiesta  delle  amministrazioni  competenti,  entro  venti
giorni  dal  ricevimento  dell'istanza  e   previa   verifica   della
completezza documentale, il S.U.D. ZES puo' richiedere al  proponente
eventuale documentazione  integrativa,  necessaria  allo  svolgimento
dell'istruttoria. Al fine di adempiere la  richiesta,  il  proponente
puo' chiedere la sospensione  del  procedimento  per  un  massimo  di
trenta giorni. Nel caso in cui la documentazione  richiesta  non  sia
trasmessa entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta. 
  4. Entro  tre  giorni  dalla  ricezione  della  documentazione,  la
Struttura  di  missione  ZES  indice   la   conferenza   di   servizi
semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241. Alla conferenza di servizi di cui al primo periodo si applicano,
altresi', le seguenti disposizioni: 
    a)   tutte   le   amministrazioni   coinvolte    rilasciano    le
determinazioni di competenza entro il termine  perentorio  di  trenta
giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela  ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali,  alla  tutela  della
salute o dell'incolumita' pubblica, il suddetto termine e' fissato in
quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti  dalle
disposizioni del diritto dell'Unione europea; 
    b) al di fuori dei casi di  cui  all'articolo  14-bis,  comma  5,
della citata legge n. 241 del 1990,  il  soggetto  attuatore  svolge,
entro trenta giorni decorrenti dalla  scadenza  del  termine  per  il
rilascio   delle   determinazioni   di   competenza   delle   singole
amministrazioni, con le modalita' di cui all'articolo  14-ter,  comma
4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione  telematica  di
tutte le amministrazioni coinvolte  nella  quale,  preso  atto  delle
rispettive  posizioni,  procede  senza  ritardo  alla  stesura  della
determinazione  motivata  conclusiva  della  conferenza  di  servizi,
tenendo  altresi'  in  considerazione  i  potenziali  impatti   nella
realizzazione del progetto  o  dell'intervento  oggetto  dell'istanza
nonche'  il  conseguimento  degli  obiettivi   indicati   nel   Piano
strategico della ZES unica; 
    c) contro la determinazione motivata conclusiva della  conferenza
di servizi puo' essere proposta opposizione dalle amministrazioni  di
cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai  sensi
e nei termini ivi indicati.  Si  considera  in  ogni  caso  acquisito
l'assenso senza condizioni  delle  amministrazioni  che  non  abbiano
partecipato alla riunione ovvero,  pur  partecipandovi,  non  abbiano
espresso la propria posizione, ovvero abbiano  espresso  un  dissenso
non motivato o riferito a questioni  che  non  costituiscono  oggetto
della conferenza; 
    d) ove si renda necessario riconvocare la conferenza  di  servizi
sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono  ridotti
della meta' e gli ulteriori atti di autorizzazione, di  assenso  e  i
pareri  comunque  denominati,  eventualmente  necessari  in  fase  di
esecuzione, sono rilasciati in ogni  caso  nel  termine  di  sessanta
giorni dalla richiesta. 
  5. La determinazione motivata di conclusione  della  conferenza  di
servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e  parere
comunque denominati e consente la realizzazione di  tutte  le  opere,
prestazioni  e  attivita'  previste  nel  progetto.  Ove  necessario,
costituisce,  variante  allo  strumento  urbanistico  e  comporta  la
dichiarazione  di  pubblica  utilita',  urgenza  ed  indifferibilita'
dell'intervento.  La  determinazione  motivata  comprende,  recandone
l'indicazione esplicita, la valutazione di  impatto  ambientale  e  i
titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio  del
progetto. 
  6. Qualora il progetto sia  sottoposto  a  valutazione  di  impatto
ambientale di competenza regionale e  trova  applicazione  l'articolo
27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza
di servizi indetta  dall'autorita'  competente  partecipa  sempre  il
rappresentante della Struttura di  missione  ZES.  La  determinazione
motivata di conclusione della conferenza di servizi, ove  necessario,
costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta, anche  ai
fini di cui al comma 7-ter del citato  articolo  27-bis  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, la dichiarazione di  pubblica  utilita',
urgenza ed indifferibilita'  dell'intervento.  Qualora  siano  emerse
valutazioni  contrastanti  tra  amministrazioni  a   diverso   titolo
competenti che abbiano condotto ad un diniego di  autorizzazione,  il
coordinatore  della  Struttura  di  missione  ZES  puo'  chiedere  al
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri,  ai
fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi
pubblici coinvolti. La Presidenza del Consiglio dei ministri  indice,
entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare  con  la
partecipazione delle amministrazioni che hanno  espresso  valutazioni
contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte,  in
attuazione   del   principio    di    leale    collaborazione,    per
l'individuazione di una  soluzione  condivisa,  che  sostituisca,  in
tutto o in parte, il diniego  di  autorizzazione.  Qualora  all'esito
della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta,  si  applica,  in
quanto  compatibile,  l'articolo  14-quinquies,  comma   6,   secondo
periodo, della  legge  n.  241  del  1990.  L'intera  procedura  deve
svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni. 
  7. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si  applicano,  altresi',
alle opere e altre attivita' ricadenti nella competenza  territoriale
delle Autorita' di sistema portuale. In tal  caso,  la  Struttura  di
missione ZES provvede a trasmettere, entro il termine di cui al comma
4, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorita' di  sistema
portuale competente che, in qualita' di  amministrazione  procedente,
provvede a  convocare  la  conferenza  di  servizi  ed  a  rilasciare
l'autorizzazione unica prevista dai citati commi. Alla conferenza  di
servizi  partecipa  sempre  un  rappresentante  della  Struttura   di
missione ZES. Qualora il rappresentante della Struttura  di  missione
ZES abbia espresso in modo inequivoco il  proprio  motivato  dissenso
prima della conclusione dei lavori della conferenza, il  coordinatore
della Struttura di missione ZES puo' chiedere  al  Ministro  per  gli
affari europei, il Sud,  le  politiche  di  coesione  e  il  PNRR  il
deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una
complessiva valutazione ed armonizzazione  degli  interessi  pubblici
coinvolti,   entro   dieci   giorni   dalla    comunicazione    della
determinazione motivata di conclusione della conferenza. In  caso  di
deferimento della questione al Consiglio dei ministri  ai  sensi  del
quarto periodo, si applicano  le  previsioni  del  comma  6,  quarto,
quinto, sesto e settimo periodo. 
  8. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.
14, le parole: «30 settembre 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2023».