Art. 6 
 
Disposizioni di interpretazione autentica in materia di  cessione  di
complessi aziendali da parte di aziende  ammesse  alla  procedura  di
                    amministrazione straordinaria 
 
  1. In coerenza con  l'articolo  5,  paragrafo  1,  della  direttiva
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo  2001,  l'articolo  56,  comma
3-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  si  interpreta
nel senso che si intendono in  ogni  caso  operazioni  effettuate  in
vista della liquidazione dei beni del cedente che  non  costituiscono
trasferimento di azienda,  di  ramo  o  di  parti  dell'azienda  agli
effetti previsti dall'articolo 2112 del codice  civile,  le  cessioni
poste in essere in esecuzione del programma di cui  all'articolo  27,
comma 2, lettere a)  e  b-bis),  del  medesimo  decreto  legislativo,
qualora siano effettuate sulla base di  decisioni  della  Commissione
europea  che  escludano  la  continuita'  economica  fra  cedente   e
cessionario.