Art. 7 Disposizioni in materia di potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, misure in materia di finanza pubblica nonche' disposizioni urgenti in materia di accesso al fondo per l'avvio di opere indifferibili 1. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, le parole «all'articolo 25 del» sono sostituite con le parole «al». 2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attivita' funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alle societa' di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100 e di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa delle predette societa', alle stesse non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche' quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. 3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare al PNRR (PNC), per i quali sia stata avviata da parte dei soggetti attuatori la procedura di accesso mediante l'apposita piattaforma informatica gia' in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ma che non siano risultati beneficiari delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in ragione del mancato perfezionamento da parte delle Amministrazioni titolari o dell'inosservanza delle disposizioni procedurali, purche' in possesso dei relativi requisiti possono essere ammessi al Fondo. Per le finalita' di cui al primo periodo, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni titolari comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli elenchi degli interventi beneficiari sulla base delle modalita' indicate dalla medesima Ragioneria. In attuazione del presente comma, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato, con propri decreti, ad integrare gli elenchi degli interventi beneficiari del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge, n. 50 del 2022. 4. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC di titolarita' del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 10 per cento dell'importo gia' assegnato dal predetto provvedimento, qualora non abbiano beneficiato a nessun titolo di incrementi delle assegnazioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione. Ai fini dell'attuazione del presente comma, il Ministero della salute ed il Ministero dell'istruzione e del merito comunicano, entro il 20 ottobre 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell'indicazione del soggetto attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine di cui al secondo periodo, sono assegnate le risorse agli interventi individuati nell'elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022 e dall'articolo 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023. 5. All'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede, nel limite delle risorse residue disponibili a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022.