Art. 7
Disposizioni in materia di accoglienza
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 2, dopo il secondo periodo sono
inseriti i seguenti: «In tali casi, tenuto conto delle esigenze di
ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei flussi
migratori, si puo' derogare ai parametri di capienza previsti, per i
centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma
1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e
amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti
locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle
medesime disposizioni. Le modalita' attuative delle deroghe di cui al
precedente periodo sono definite da una commissione tecnica,
istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, nominata dal prefetto e composta da referenti della
prefettura, del comando provinciale dei Vigili del fuoco e
dell'azienda sanitaria locale, competenti per territorio, nonche'
della regione o provincia autonoma e dell'ente locale interessati. Ai
componenti della commissione tecnica non sono corrisposti compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.»;
b) all'articolo 17, comma 1, le parole «in stato di gravidanza»
sono soppresse;
c) all'articolo 19, comma 3-bis, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o
l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo
periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito
dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50% rispetto ai
posti previsti.».