Art. 8 
 
Misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi  consistenti  e
                       ravvicinati di migranti 
 
   1.  Al  fine  di  supportare  i  comuni  interessati   da   arrivi
consistenti e ravvicinati di  migranti  sul  proprio  territorio,  il
servizio di raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  anche  speciali,
connesso alle attivita' dei centri governativi di cui all'articolo  9
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei punti  di  crisi
allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo  10-ter  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  puo'  essere  assicurato
dal prefetto territorialmente competente fino al 31 dicembre 2025. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  e'  consentito  il  ricorso
alle procedure di affidamento diretto, anche in  deroga  all'articolo
50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati, sulla base di parametri relativi alla  media  degli
ospiti accolti su base annua nelle strutture di cui al comma  1,  gli
ambiti territoriali per i quali si applica la disposizione di cui  al
comma 1 e gli importi da attribuire  ai  prefetti  interessati  dalle
procedure previste dal  medesimo  comma,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie di cui al comma 4. 
  4. Agli oneri connessi alle attivita' di  cui  al  comma  1,  nella
misura massima pari a euro  500.000,00  per  l'anno  2023  e  a  euro
2.000.000,00 per  ciascuno  degli  anni  2024  e  2025,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno.