Art. 8
Misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e
ravvicinati di migranti
1. Al fine di supportare i comuni interessati da arrivi
consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio, il
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali,
connesso alle attivita' dei centri governativi di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei punti di crisi
allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo 10-ter del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, puo' essere assicurato
dal prefetto territorialmente competente fino al 31 dicembre 2025.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' consentito il ricorso
alle procedure di affidamento diretto, anche in deroga all'articolo
50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati, sulla base di parametri relativi alla media degli
ospiti accolti su base annua nelle strutture di cui al comma 1, gli
ambiti territoriali per i quali si applica la disposizione di cui al
comma 1 e gli importi da attribuire ai prefetti interessati dalle
procedure previste dal medesimo comma, nel limite delle risorse
finanziarie di cui al comma 4.
4. Agli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1, nella
misura massima pari a euro 500.000,00 per l'anno 2023 e a euro
2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.