Art. 16 
 
                     Misure in materia di sport 
 
  1. Per le  attivita'  connesse  alla  preparazione  olimpica  e  al
supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici  di  Parigi
2024, il contributo assegnato al Comitato Olimpico nazionale italiano
(CONI) ai sensi dell'articolo 1, comma 630,  secondo  periodo,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementato di 10 milioni di euro
nell'anno  2023.  Per  le  attivita'   connesse   alla   preparazione
paralimpica e al supporto della delegazione  italiana  per  i  Giochi
Paralimpici di Parigi  2024,  il  contributo  assegnato  al  Comitato
italiano Paralimpico (CIP), di cui al decreto legislativo 27 febbraio
2017, n. 43, e' incrementato di 3 milioni di euro nell'anno 2023.  Al
relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23. 
  2. Al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un
Velodromo nel comune di Spresiano, di cui all'articolo 2, commi 272 e
273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e' disposto  un  contributo
di euro 8  milioni  per  l'anno  2023  in  favore  della  Federazione
ciclistica italiana. Per le finalita' di cui  al  presente  comma  il
Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri
procede all'aggiornamento dell'accordo di  programma  quadro  di  cui
all'articolo 1, comma 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 8 milioni di  euro  per
l'anno  2023,  si   provvede   mediante   corrispondente   versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da parte  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri a valere sulle risorse  affluite  sul  proprio
bilancio  autonomo  per  effetto  dell'articolo  10,  comma  3,   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli  effetti
finanziari  in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento  netto,
derivanti dal primo periodo, pari a 8  milioni  di  euro  per  l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
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