Art. 16
Obblighi degli iscritti
1. Gli organismi e gli enti di formazione iscritti sono tenuti a
fare menzione del numero d'ordine comunicato ai sensi dell'articolo
13, comma 5, negli atti, nella corrispondenza e nelle forme
consentite di pubblicita'.
2. Dopo l'iscrizione l'organismo non puo', se non per giustificato
motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
3. L'organismo, su richiesta e con eventuali costi a carico di
ciascuna delle parti che hanno partecipato alla procedura di
mediazione, rilascia i verbali della procedura, il documento
contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi
dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l'eventuale
rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale
attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal
quale risulta la conciliazione.
4. L'organismo conserva gli atti e i dati inseriti nei registri
informatizzati relativi ai procedimenti trattati, in conformita'
all'articolo 2961, primo comma, del Codice civile, per un periodo non
inferiore a tre anni.
5. L'ente di formazione comunica al responsabile del registro,
entro il 28 febbraio di ogni anno, il calendario dei corsi svolti
nell'anno precedente con i relativi programmi, completi
dell'indicazione dei formatori e dei docenti eventualmente invitati.
6. L'organismo trasmette al Ministero - Dipartimento per gli affari
di giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l'ultimo giorno
del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati
statistici relativi ai procedimenti di mediazione indicando in modo
separato:
a) le mediazioni svolte nei casi previsti dall'articolo 5, comma
1, del decreto legislativo e le mediazioni demandate dal giudice con
l'indicazione delle materie e del valore della lite;
b) le mediazioni svolte in casi che non rientrano nella lettera
a), con l'indicazione delle materie e del valore della lite;
c) l'esito del primo incontro;
d) l'esito del procedimento;
e) se le parti del procedimento sono persone fisiche o persone
giuridiche;
f) il numero di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
7. L'organismo trasmette, nel termine indicato dal comma 6, i dati
relativi ai flussi dei procedimenti di mediazione complessivamente
trattati nel trimestre, distinti in base allo stato di avanzamento,
con indicazione dei pendenti iniziali, degli iscritti, dei definiti e
dei pendenti finali.
8. L'organismo ADR, nel rispetto dell'articolo 141-bis, comma 2,
del Codice del consumo, non puo', se non per giustificato motivo,
rifiutarsi di svolgere la mediazione.
9. A far data dal secondo anno di iscrizione nella sezione speciale
del registro, con cadenza biennale, ciascun organismo ADR, entro il
28 febbraio dell'anno successivo alla scadenza del biennio, trasmette
al responsabile del registro informazioni concernenti:
a) il numero di domande ricevute e i tipi di controversie alle
quali si riferiscono;
b) la quota percentuale delle procedure interrotte prima di
raggiungere il risultato;
c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle
controversie trattate;
d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle
procedure ADR;
e) le eventuali problematiche sistematiche o significative che si
verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e
professionisti, eventualmente accompagnate da raccomandazioni sul
modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro;
f) quando pertinente, la valutazione dell'efficacia della
cooperazione all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la
risoluzione delle controversie transfrontaliere;
g) se prevista al momento dell'iscrizione, la formazione fornita
dall'organismo ADR ai propri mediatori, con indicazione completa dei
corsi svolti nel biennio;
h) la valutazione dell'efficacia della procedura ADR offerta
dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla.
Note all'art. 16:
- Per l'articolo 11 del citato decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 6 del
presente decreto.
- Si riporta il testo dell'articolo 2961 del codice
civile:
«Art. 2961 (Restituzione di documenti). - I
cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i
patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli
incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste
sono state decise o sono altrimenti terminate.
Tale esonero si verifica, per gli ufficiali
giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi
affidati.
Anche alle persone designate in questo articolo puo'
essere deferito il giuramento perche' dichiarino se
ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte.
Si applica in questo caso il disposto dell'articolo
2959.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28:
«Art. 5 (Condizione di procedibilita' e rapporti con
il processo). - 1. Chi intende esercitare in giudizio
un'azione relativa a una controversia in materia di
condominio, diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto
di aziende, risarcimento del danno derivante da
responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il
mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita',
contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione
in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete,
somministrazione, societa' di persone e subfornitura, e'
tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di
mediazione ai sensi del presente capo.
2. - 6. (omissis)».
- Per l'articolo 141-bis del citato decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, si veda nelle note all'articolo
9.