Art. 19 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. All'articolo 184-quater del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  5-bis,  le  parole  «,  e   salve   le   ulteriori
specificazioni  tecniche  definite  ai  sensi  del  comma  5-ter  del
presente articolo» sono soppresse; 
    b) il comma 5-ter e' abrogato. 
  2. L'articolo 33-ter del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e'
abrogato. 
  3. L'articolo 19-ter  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  e'
abrogato. 
  4. All'articolo 11 del decreto-legge  18  novembre  2022,  n.  176,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6,  il
comma 1-ter e' abrogato.