Art. 19 Abrogazioni 1. All'articolo 184-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5-bis, le parole «, e salve le ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5-ter del presente articolo» sono soppresse; b) il comma 5-ter e' abrogato. 2. L'articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' abrogato. 3. L'articolo 19-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' abrogato. 4. All'articolo 11 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il comma 1-ter e' abrogato.