Art. 13 
 
Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in  ragione
                    del fornitore di provenienza 
 
  1.  All'articolo  98-duodecies  del  codice   delle   comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «1-bis.  I  fornitori  di  reti  o   servizi   di   comunicazione
elettronica non possono utilizzare le informazioni acquisite  per  il
tramite del database per la portabilita' dei numeri  mobili,  nonche'
quelle comunque acquisite  per  esigenze  di  carattere  propriamente
operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a  oggetto
requisiti o condizioni generali  di  accesso  o  di  uso  di  reti  o
servizi, comprese le  condizioni  tecnico-economiche,  che  risultino
differenti  in  ragione  del  fornitore  di  rete   o   servizio   di
comunicazione elettronica di provenienza». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  98-duodecies  del
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259  (Codice  delle
          comunicazioni elettroniche), come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 98-duodecies  (Non  discriminazione).  -  1.  I
          fornitori di reti o servizi  di  comunicazione  elettronica
          non applicano agli utenti  finali  requisiti  o  condizioni
          generali di  accesso  o  di  uso  di  reti  o  servizi  che
          risultino   differenti   per    ragioni    connesse    alla
          cittadinanza,  al  luogo  di  residenza  o  al   luogo   di
          stabilimento dell'utente finale, a meno che tale differenza
          di trattamento sia oggettivamente giustificata. 
              1-bis. I fornitori di reti o servizi  di  comunicazione
          elettronica  non   possono   utilizzare   le   informazioni
          acquisite per il tramite del database per  la  portabilita'
          dei numeri mobili, nonche' quelle  comunque  acquisite  per
          esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare
          offerte agli utenti finali aventi  a  oggetto  requisiti  o
          condizioni generali di accesso o di uso di reti o  servizi,
          comprese le condizioni  tecnico-economiche,  che  risultino
          differenti in ragione del fornitore di rete o  servizio  di
          comunicazione elettronica di provenienza.»