Art. 13
Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione
del fornitore di provenienza
1. All'articolo 98-duodecies del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. I fornitori di reti o servizi di comunicazione
elettronica non possono utilizzare le informazioni acquisite per il
tramite del database per la portabilita' dei numeri mobili, nonche'
quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente
operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto
requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o
servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino
differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di
comunicazione elettronica di provenienza».
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 98-duodecies del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 98-duodecies (Non discriminazione). - 1. I
fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica
non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni
generali di accesso o di uso di reti o servizi che
risultino differenti per ragioni connesse alla
cittadinanza, al luogo di residenza o al luogo di
stabilimento dell'utente finale, a meno che tale differenza
di trattamento sia oggettivamente giustificata.
1-bis. I fornitori di reti o servizi di comunicazione
elettronica non possono utilizzare le informazioni
acquisite per il tramite del database per la portabilita'
dei numeri mobili, nonche' quelle comunque acquisite per
esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare
offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o
condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi,
comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino
differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di
comunicazione elettronica di provenienza.»