Art. 14 
 
                Contratti di servizi a tacito rinnovo 
 
  1. Nella parte III, titolo III, capo I, sezione III, del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo
l'articolo 65 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 65-bis (Contratti di servizi a tacito rinnovo).  -  1.  Nei
contratti di servizi stipulati a tempo determinato  con  clausola  di
rinnovo automatico, il  professionista,  trenta  giorni  prima  della
scadenza del contratto, e' tenuto ad avvisare  il  consumatore  della
data entro cui puo' inviare formale disdetta. La comunicazione di cui
al primo periodo  e'  inviata  per  iscritto,  tramite  sms  o  altra
modalita' telematica indicata dal  consumatore,  e  la  sua  mancanza
consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto,
di recedere in qualsiasi momento senza spese».