Art. 14
Contratti di servizi a tacito rinnovo
1. Nella parte III, titolo III, capo I, sezione III, del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo
l'articolo 65 e' aggiunto il seguente:
«Art. 65-bis (Contratti di servizi a tacito rinnovo). - 1. Nei
contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di
rinnovo automatico, il professionista, trenta giorni prima della
scadenza del contratto, e' tenuto ad avvisare il consumatore della
data entro cui puo' inviare formale disdetta. La comunicazione di cui
al primo periodo e' inviata per iscritto, tramite sms o altra
modalita' telematica indicata dal consumatore, e la sua mancanza
consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto,
di recedere in qualsiasi momento senza spese».