Art. 15
Misure di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di
quarta gamma
1. Alla legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in
materia di igiene dei prodotti alimentari e degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, le fasi del lavaggio e
dell'asciugatura di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti
ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla
semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno
di un sito chiuso, con procedure automatizzate e in ambienti a clima
controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la
limitazione delle particelle aerotrasportate. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
delle imprese e del made in Italy, definisce le modifiche al decreto
di cui al comma 1 dell'articolo 4, individuando le tecniche e le
modalita' di produzione dei prodotti di cui al presente comma,
compatibili con la normativa vigente in materia di igiene dei
prodotti alimentari»;
b) all'articolo 4, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge
13 maggio 2011, n. 77 (Disposizioni concernenti la
preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei
prodotti ortofrutticoli di quarta gamma), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2 (Definizione). - 1. Si definiscono prodotti
ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli
destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e
pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono
sottoposti a processi tecnologici di minima entita' atti a
valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione
articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita,
eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e
confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con
eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.
1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa
vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari e
degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, le fasi del lavaggio e dell'asciugatura di cui al
comma 1 non si applicano ai prodotti ortofrutticoli di
quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina
al confezionamento finale del prodotto, si svolge
all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate
e in ambienti a clima controllato e con livelli di
filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle
particelle aerotrasportate. Entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, il
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e
con il Ministro delle imprese e del made in Italy,
definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1
dell'articolo 4, individuando le tecniche e le modalita' di
produzione dei prodotti di cui al presente comma,
compatibili con la normativa vigente in materia di igiene
dei prodotti alimentari.»
«Art. 4 (Disposizioni di attuazione). - 1. In linea
con la normativa comunitaria in materia, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con
il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo
economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i parametri chimico-fisici e
igienico-sanitari del ciclo produttivo, del
confezionamento, individuando le misure da introdurre
progressivamente al fine di utilizzare imballaggi
ecocompatibili secondo i criteri fissati dalla normativa
comunitaria e dalle norme tecniche di settore, della
conservazione e della distribuzione dei prodotti
ortofrutticoli di quarta gamma e i requisiti qualitativi
minimi, anche sulla base delle norme di cui all'allegato I
al regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21
dicembre 2007, e successive modificazioni, in quanto
compatibili, nonche' le informazioni che devono essere
riportate sulle confezioni a tutela del consumatore.
1-bis. (abrogato)
1-ter. (abrogato)
2. Dall'attuazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».