Art. 15 
 
Misure di semplificazione in materia di  prodotti  ortofrutticoli  di
                            quarta gamma 
 
  1. Alla legge 13 maggio 2011, n. 77,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa  vigente  in
materia di igiene dei prodotti alimentari e degli obblighi  derivanti
dall'appartenenza  all'Unione  europea,  le  fasi  del   lavaggio   e
dell'asciugatura di cui al comma  1  non  si  applicano  ai  prodotti
ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo,  dalla
semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge  all'interno
di un sito chiuso, con procedure automatizzate e in ambienti a  clima
controllato e con livelli di filtrazione dell'aria  adeguati  per  la
limitazione delle particelle aerotrasportate.  Entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  il
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, di concerto con il Ministro della salute e con  il  Ministro
delle imprese e del made in Italy, definisce le modifiche al  decreto
di cui al comma 1 dell'articolo 4,  individuando  le  tecniche  e  le
modalita' di produzione  dei  prodotti  di  cui  al  presente  comma,
compatibili con  la  normativa  vigente  in  materia  di  igiene  dei
prodotti alimentari»; 
    b) all'articolo 4, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della  legge
          13  maggio  2011,  n.  77  (Disposizioni   concernenti   la
          preparazione, il confezionamento  e  la  distribuzione  dei
          prodotti ortofrutticoli di quarta gamma),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Definizione). - 1. Si  definiscono  prodotti
          ortofrutticoli di quarta gamma  i  prodotti  ortofrutticoli
          destinati all'alimentazione umana freschi,  confezionati  e
          pronti  per  il  consumo  che,  dopo  la   raccolta,   sono
          sottoposti a processi tecnologici di minima entita' atti  a
          valorizzarli seguendo  le  buone  pratiche  di  lavorazione
          articolate  nelle  seguenti   fasi:   selezione,   cernita,
          eventuale  monda  e   taglio,   lavaggio,   asciugatura   e
          confezionamento in buste  o  in  vaschette  sigillate,  con
          eventuale utilizzo di atmosfera protettiva. 
                1-bis. Fermo restando  il  rispetto  della  normativa
          vigente in materia di  igiene  dei  prodotti  alimentari  e
          degli  obblighi  derivanti   dall'appartenenza   all'Unione
          europea, le fasi del lavaggio e dell'asciugatura di cui  al
          comma 1 non si  applicano  ai  prodotti  ortofrutticoli  di
          quarta gamma il cui intero ciclo produttivo,  dalla  semina
          al  confezionamento  finale   del   prodotto,   si   svolge
          all'interno di un sito chiuso, con procedure  automatizzate
          e  in  ambienti  a  clima  controllato  e  con  livelli  di
          filtrazione dell'aria adeguati  per  la  limitazione  delle
          particelle aerotrasportate. Entro novanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  il
          Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e
          delle foreste, di concerto con il Ministro della  salute  e
          con  il  Ministro  delle  imprese  e  del  made  in  Italy,
          definisce le  modifiche  al  decreto  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo 4, individuando le tecniche e le modalita' di
          produzione  dei  prodotti  di  cui   al   presente   comma,
          compatibili con la normativa vigente in materia  di  igiene
          dei prodotti alimentari.» 
                «Art. 4 (Disposizioni di attuazione). - 1.  In  linea
          con la normativa comunitaria in materia, il Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con
          il Ministro della salute e con il Ministro  dello  sviluppo
          economico e d'intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, definisce,  con  proprio  decreto,  da
          emanare entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  i   parametri   chimico-fisici   e
          igienico-sanitari     del     ciclo     produttivo,     del
          confezionamento,  individuando  le  misure  da   introdurre
          progressivamente   al   fine   di   utilizzare   imballaggi
          ecocompatibili secondo i criteri  fissati  dalla  normativa
          comunitaria  e  dalle  norme  tecniche  di  settore,  della
          conservazione   e   della   distribuzione   dei    prodotti
          ortofrutticoli di quarta gamma e  i  requisiti  qualitativi
          minimi, anche sulla base delle norme di cui all'allegato  I
          al regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del  21
          dicembre  2007,  e  successive  modificazioni,  in   quanto
          compatibili, nonche'  le  informazioni  che  devono  essere
          riportate sulle confezioni a tutela del consumatore. 
                1-bis. (abrogato) 
                1-ter. (abrogato) 
                2. Dall'attuazione della presente  legge  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica».