Art. 10 
 
                         Ambito applicativo 
 
  1. Le disposizioni del presente titolo si  applicano  alle  imprese
localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo  multinazionale  o
nazionale con ricavi annui pari o superiori a 750  milioni  di  euro,
ivi compresi i ricavi delle entita' escluse di cui  all'articolo  11,
risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo  in
almeno due dei quattro esercizi immediatamente  precedenti  a  quello
considerato. 
  2. Se uno o piu' dei quattro esercizi di cui al comma 1  ha  durata
inferiore o superiore a dodici mesi, la soglia dei ricavi di  cui  al
medesimo comma e' determinata in proporzione per ciascuno esercizio. 
  3. Il gruppo formato da imprese neocostituite che  non  dispone  di
bilanci  consolidati  relativi  ad  esercizi  precedenti  applica  le
disposizioni del presente titolo a partire  dal  terzo  esercizio  se
raggiunge la soglia di ricavi di cui al  comma  1  nei  due  esercizi
precedenti. 
  4. La soglia di ricavi di cui al comma  1  si  calcola  secondo  le
disposizioni previste all'articolo 40 per le operazioni ivi indicate. 
  5.  Se  i  ricavi  risultanti  nel   bilancio   consolidato   della
controllante capogruppo sono  espressi  in  valuta  di  presentazione
diversa dall'euro,  la  soglia  di  cui  al  comma  1  e'  verificata
convertendo i ricavi di ogni esercizio considerato al tasso di cambio
medio del mese di dicembre dell'esercizio immediatamente  precedente.
Il tasso di cambio medio  e'  determinato  in  base  alle  quotazioni
pubblicate dalla Banca Centrale Europea o, qualora la Banca  Centrale
Europea non pubblichi il tasso di cambio in euro della valuta  di  un
Paese, dalla Banca Centrale del Paese.