Art. 11 Entita' escluse 1. L'imposizione integrativa non si applica: a) all'entita' che si qualifica come: 1) entita' statale; 2) organizzazione internazionale; 3) organizzazione senza scopo di lucro; 4) fondo pensione; 5) fondo di investimento che e' una controllante capogruppo o un veicolo di investimento immobiliare che e' una controllante capogruppo; ovvero b) all'entita' il cui valore e' detenuto per almeno il 95 per cento da una o piu' entita' di cui alla lettera a), direttamente ovvero indirettamente, tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo, attraverso uno o piu' entita' escluse, con l'eccezione delle entita' di servizi pensionistici, e che alternativamente o congiuntamente: 1) operi esclusivamente o quasi esclusivamente per detenere attivita' o investire fondi a beneficio di una o piu' entita' di cui alla lettera a); 2) svolga esclusivamente attivita' ausiliarie a quelle eseguite da una o piu' entita' di cui alla lettera a); c) all'entita' il cui valore e' detenuto per almeno l'85 per cento da una o piu' entita' indicate alla lettera a), direttamente ovvero indirettamente, tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo, attraverso una o piu' entita' escluse, con l'eccezione delle entita' di servizi pensionistici, a condizione che sostanzialmente tutto il suo reddito e' costituito da dividendi o da plusvalenze o minusvalenze esclusi dal calcolo del reddito o perdita rilevante ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettere b) e c). 2. Ai fini del comma 1, lettere b) e c), le attivita' dell'entita' sono valutate tenendo conto anche di quelle svolte per il tramite di stabili organizzazioni. Se una entita' soddisfa la definizione di entita' esclusa ai sensi del comma 1, lettere b) e c), l'imposizione integrativa non si applica alla entita' nel suo complesso, incluse le sue stabili organizzazioni. 3. In deroga al comma 1, l'impresa dichiarante puo' scegliere, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, di non considerare come soggetti esclusi quelli indicati alle lettere b) e c) del comma 1.