Art. 11 
 
                           Entita' escluse 
 
  1. L'imposizione integrativa non si applica: 
    a) all'entita' che si qualifica come: 
      1) entita' statale; 
      2) organizzazione internazionale; 
      3) organizzazione senza scopo di lucro; 
      4) fondo pensione; 
      5) fondo di investimento che e' una controllante  capogruppo  o
un veicolo  di  investimento  immobiliare  che  e'  una  controllante
capogruppo; ovvero 
    b) all'entita' il cui valore e' detenuto per  almeno  il  95  per
cento da una o piu' entita' di  cui  alla  lettera  a),  direttamente
ovvero indirettamente, tenendo conto  dell'effetto  demoltiplicativo,
attraverso uno o piu' entita' escluse, con l'eccezione delle  entita'
di servizi pensionistici, e che alternativamente o congiuntamente: 
      1) operi esclusivamente o  quasi  esclusivamente  per  detenere
attivita' o investire fondi a beneficio di una o piu' entita' di  cui
alla lettera a); 
      2) svolga esclusivamente attivita' ausiliarie a quelle eseguite
da una o piu' entita' di cui alla lettera a); 
    c) all'entita' il cui valore e'  detenuto  per  almeno  l'85  per
cento da una o piu' entita' indicate alla  lettera  a),  direttamente
ovvero indirettamente, tenendo conto  dell'effetto  demoltiplicativo,
attraverso una o piu' entita' escluse, con l'eccezione delle  entita'
di servizi pensionistici, a condizione che sostanzialmente  tutto  il
suo  reddito  e'  costituito  da  dividendi  o   da   plusvalenze   o
minusvalenze esclusi dal calcolo del reddito o perdita  rilevante  ai
sensi dell'articolo 23, comma 2, lettere b) e c). 
  2. Ai fini del comma 1, lettere b) e c), le attivita'  dell'entita'
sono valutate tenendo conto anche di quelle svolte per il tramite  di
stabili organizzazioni. Se una entita'  soddisfa  la  definizione  di
entita' esclusa ai sensi del comma 1, lettere b) e c),  l'imposizione
integrativa non si applica alla entita' nel suo complesso, incluse le
sue stabili organizzazioni. 
  3. In deroga al comma 1, l'impresa dichiarante puo'  scegliere,  ai
sensi dell'articolo 52, comma 1, di  non  considerare  come  soggetti
esclusi quelli indicati alle lettere b) e c) del comma 1.