Art. 12 
 
               Criteri di localizzazione di un'impresa 
 
  1. Ai fini del presente titolo, un'impresa, diversa da una  entita'
trasparente, si considera localizzata nel Paese dove e' residente  ai
fini delle imposte sui redditi, sulla base del criterio di ubicazione
della sede dell'amministrazione,  del  luogo  di  costituzione  o  di
criteri  analoghi.  Qualora,  per  effetto  dell'applicazione   delle
disposizioni del primo periodo, l'impresa non risulti localizzata  in
nessun Paese, essa si considera localizzata dove la stessa  e'  stata
costituita. 
  2. Un'entita'  trasparente  e'  apolide  a  meno  che  non  e'  una
controllante capogruppo  di  un  gruppo  multinazionale  o  nazionale
ovvero e' assoggettata  ad  imposta  minima  integrativa,  o  imposta
minima integrativa equivalente, ai sensi degli articoli 13,14  e  15.
In  tali  casi,  l'entita'  trasparente  si  considera   localizzata,
rispettivamente, nel Paese in cui  e'  stata  costituita  o  dove  e'
assoggettata a tale imposta. Le  entita'  trasparenti  costituite  in
base alle  leggi  dello  Stato  italiano  che  sono  controllanti  si
considerano localizzate nel territorio dello Stato italiano. 
  3. Una stabile organizzazione di cui  all'allegato  A,  numero  52,
lettera a), si considera localizzata nel Paese in cui e' riconosciuta
come stabile organizzazione ed e' ivi assoggettata ad imposizione  in
conformita' alle previsioni di una convenzione per evitare le  doppie
imposizioni. Una stabile organizzazione di cui all'allegato A, numero
52, lettera b), si considera localizzata nel Paese che assoggetta  ad
imposizione il suo reddito netto in considerazione della sua presenza
commerciale. Una stabile organizzazione di cui all'allegato A, numero
52, lettera c), si considera localizzata nel Paese in cui e' ubicata.
Una stabile organizzazione di cui all'allegato A, numero 52,  lettera
d), e' considerata apolide. 
  4. Se una impresa si considera localizzata  in  due  Paesi,  tra  i
quali e' in vigore una convenzione per evitare le doppie  imposizioni
sul reddito, la stessa si considera localizzata nel Paese in  cui  e'
considerata essere residente ai sensi di tale convenzione. Qualora ai
fini  di  accertare  la  residenza  in  base  alla  convenzione   sia
necessario un accordo tra le autorita' competenti  dei  due  Paesi  e
tale accordo non e' stato raggiunto, si applicano le disposizioni del
comma 5. Qualora in base alla  citata  convenzione  una  impresa  sia
considerata residente in entrambi i Paesi e non  risulti  applicabile
un  metodo  per  evitare  la  doppia  imposizione  ivi  previsto,  si
applicano le disposizioni del comma 5. 
  5. Se un'impresa si considera localizzata in due Paesi e  tra  essi
non e' in vigore una convenzione per evitare le  doppie  imposizioni,
tale impresa si considera localizzata dove, per il  medesimo  periodo
d'imposta, e' dovuto il maggiore importo di imposte rilevanti di  cui
all'articolo 27. Al fine di determinare l'importo piu'  elevato,  non
si considerano le imposte rilevanti dovute in  virtu'  di  un  regime
fiscale delle societa' controllate estere. Nel caso in cui  l'importo
di imposte rilevanti dovuto in entrambi i Paesi fosse identico o pari
a zero, l'impresa si  considera  localizzata  nel  Paese  in  cui  e'
maggiore la riduzione del reddito da attivita' economica  sostanziale
di cui all'articolo 35. Nel caso in cui l'importo di  tale  riduzione
relativo ad entrambi i Paesi fosse eguale o pari a zero, l'impresa si
considera una  entita'  apolide.  Se  l'impresa  e'  la  controllante
capogruppo,  le  disposizioni  del   quarto   periodo   non   trovano
applicazione ed essa si considera localizzata nel  Paese  in  cui  la
stessa e' stata costituita. 
  6.  Se  per  effetto  dell'applicazione  dei  commi  4  e   5   una
controllante si considera localizzata in un Paese che non applica una
imposta minima integrativa equivalente, essa si considera localizzata
nell'altro Paese a condizione che esso applichi  una  imposta  minima
integrativa equivalente e che la stessa possa trovare applicazione ai
sensi della pertinente convenzione per evitare le doppie imposizioni. 
  7. Se nel corso  di  un  esercizio  un'impresa  cambia  la  propria
localizzazione, essa si considera localizzata nel  Paese  individuato
per  effetto  dell'applicazione  delle  disposizioni   del   presente
articolo alla data di inizio dello stesso.