Art. 12 Criteri di localizzazione di un'impresa 1. Ai fini del presente titolo, un'impresa, diversa da una entita' trasparente, si considera localizzata nel Paese dove e' residente ai fini delle imposte sui redditi, sulla base del criterio di ubicazione della sede dell'amministrazione, del luogo di costituzione o di criteri analoghi. Qualora, per effetto dell'applicazione delle disposizioni del primo periodo, l'impresa non risulti localizzata in nessun Paese, essa si considera localizzata dove la stessa e' stata costituita. 2. Un'entita' trasparente e' apolide a meno che non e' una controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o nazionale ovvero e' assoggettata ad imposta minima integrativa, o imposta minima integrativa equivalente, ai sensi degli articoli 13,14 e 15. In tali casi, l'entita' trasparente si considera localizzata, rispettivamente, nel Paese in cui e' stata costituita o dove e' assoggettata a tale imposta. Le entita' trasparenti costituite in base alle leggi dello Stato italiano che sono controllanti si considerano localizzate nel territorio dello Stato italiano. 3. Una stabile organizzazione di cui all'allegato A, numero 52, lettera a), si considera localizzata nel Paese in cui e' riconosciuta come stabile organizzazione ed e' ivi assoggettata ad imposizione in conformita' alle previsioni di una convenzione per evitare le doppie imposizioni. Una stabile organizzazione di cui all'allegato A, numero 52, lettera b), si considera localizzata nel Paese che assoggetta ad imposizione il suo reddito netto in considerazione della sua presenza commerciale. Una stabile organizzazione di cui all'allegato A, numero 52, lettera c), si considera localizzata nel Paese in cui e' ubicata. Una stabile organizzazione di cui all'allegato A, numero 52, lettera d), e' considerata apolide. 4. Se una impresa si considera localizzata in due Paesi, tra i quali e' in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito, la stessa si considera localizzata nel Paese in cui e' considerata essere residente ai sensi di tale convenzione. Qualora ai fini di accertare la residenza in base alla convenzione sia necessario un accordo tra le autorita' competenti dei due Paesi e tale accordo non e' stato raggiunto, si applicano le disposizioni del comma 5. Qualora in base alla citata convenzione una impresa sia considerata residente in entrambi i Paesi e non risulti applicabile un metodo per evitare la doppia imposizione ivi previsto, si applicano le disposizioni del comma 5. 5. Se un'impresa si considera localizzata in due Paesi e tra essi non e' in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni, tale impresa si considera localizzata dove, per il medesimo periodo d'imposta, e' dovuto il maggiore importo di imposte rilevanti di cui all'articolo 27. Al fine di determinare l'importo piu' elevato, non si considerano le imposte rilevanti dovute in virtu' di un regime fiscale delle societa' controllate estere. Nel caso in cui l'importo di imposte rilevanti dovuto in entrambi i Paesi fosse identico o pari a zero, l'impresa si considera localizzata nel Paese in cui e' maggiore la riduzione del reddito da attivita' economica sostanziale di cui all'articolo 35. Nel caso in cui l'importo di tale riduzione relativo ad entrambi i Paesi fosse eguale o pari a zero, l'impresa si considera una entita' apolide. Se l'impresa e' la controllante capogruppo, le disposizioni del quarto periodo non trovano applicazione ed essa si considera localizzata nel Paese in cui la stessa e' stata costituita. 6. Se per effetto dell'applicazione dei commi 4 e 5 una controllante si considera localizzata in un Paese che non applica una imposta minima integrativa equivalente, essa si considera localizzata nell'altro Paese a condizione che esso applichi una imposta minima integrativa equivalente e che la stessa possa trovare applicazione ai sensi della pertinente convenzione per evitare le doppie imposizioni. 7. Se nel corso di un esercizio un'impresa cambia la propria localizzazione, essa si considera localizzata nel Paese individuato per effetto dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo alla data di inizio dello stesso.