Art. 9 
 
                               Oggetto 
 
  1. Al fine di garantire un livello  impositivo  minimo  dei  gruppi
multinazionali o nazionali di  imprese,  secondo  l'approccio  comune
condiviso a livello internazionale in base alle regole OCSE  adottate
il 14 dicembre 2021 «Tax Challenges Arising from  the  Digitalisation
of the Economy - Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)» e
alle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2523 del  Consiglio,  del
15 dicembre 2022, e' istituita una imposizione integrativa  prelevata
attraverso: 
    a)  l'imposta  minima   integrativa,   dovuta   da   controllanti
localizzate  in  Italia  di  gruppi  multinazionali  o  nazionali  in
relazione alle imprese soggette  ad  una  bassa  imposizione  facenti
parte del gruppo; 
    b) l'imposta minima suppletiva, dovuta da una o piu'  imprese  di
un gruppo multinazionale localizzate  in  Italia  in  relazione  alle
imprese facenti parte del gruppo soggette ad  una  bassa  imposizione
quando non e' stata applicata, in tutto o in parte, l'imposta  minima
integrativa equivalente in altri Paesi; 
    c) l'imposta minima nazionale, dovuta in relazione  alle  imprese
di un  gruppo  multinazionale  o  nazionale  soggette  ad  una  bassa
imposizione localizzate in Italia. 
  2. Ogni esercizio costituisce un autonomo periodo di imposta. 
  3.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  sono  interpretate   e
applicate tenendo conto del Commentario  alle  regole  OCSE  adottate
l'11 marzo 2022 «Tax Challenges Arising from  the  Digitalisation  of
the Economy - Commentary to the Global Anti Base Erosion Model  Rules
(Pillar  Two)»,   e   successive   modificazioni,   e   delle   Guide
Amministrative previste nell'articolo 8.3 delle suddette regole OCSE.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono  adottate
le disposizioni attuative dei contenuti del Commentario, delle  Guide
Amministrative  e  del  loro  aggiornamento.  Il  Dipartimento  delle
finanze  emana  apposite  direttive  interpretative  secondo   quanto
previsto all'articolo  11,  comma  1,  lettera  f)  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103. 
  4. Quando non  diversamente  disposto  o  quando  il  contesto  non
richiede diversamente, i termini e i  concetti  contabili  utilizzati
nel presente titolo sono da interpretare  in  modo  coerente  con  il
significato  loro  attribuito  nei  principi  contabili  conformi   o
autorizzati. 
 
          Note all'art. 9: 
              -  Per  i  riferimenti  alla  direttiva  2022/2523  del
          Consiglio,  del  15  dicembre  2022,  vedi  le  note   alle
          premesse. 
              - Il testo dell'articolo 11, comma 1, lettera  f),  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno
          2019, n. 103, recante «Regolamento  di  organizzazione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze», e' il seguente: 
                «Art. 11 (Competenze del Dipartimento delle finanze).
          - 1. Il Dipartimento delle  finanze,  nell'esercizio  delle
          competenze ad esso attribuite, svolge, in  particolare,  le
          seguenti funzioni statali: 
                  Omissis 
                  f) emanazione  di  direttive  interpretative  della
          legislazione tributaria, al fine di assicurare la  coerenza
          con gli obiettivi di politica economica e tributaria  e  il
          rispetto, da parte degli uffici, delle esigenze di equita',
          semplicita' e omogeneita' di trattamento,  con  particolare
          riguardo ai principi fissati dallo Statuto dei diritti  del
          contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; 
                  Omissis.»