Art. 9 Oggetto 1. Al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese, secondo l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alle regole OCSE adottate il 14 dicembre 2021 «Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)» e alle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, e' istituita una imposizione integrativa prelevata attraverso: a) l'imposta minima integrativa, dovuta da controllanti localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle imprese soggette ad una bassa imposizione facenti parte del gruppo; b) l'imposta minima suppletiva, dovuta da una o piu' imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette ad una bassa imposizione quando non e' stata applicata, in tutto o in parte, l'imposta minima integrativa equivalente in altri Paesi; c) l'imposta minima nazionale, dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia. 2. Ogni esercizio costituisce un autonomo periodo di imposta. 3. Le disposizioni del presente titolo sono interpretate e applicate tenendo conto del Commentario alle regole OCSE adottate l'11 marzo 2022 «Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Commentary to the Global Anti Base Erosion Model Rules (Pillar Two)», e successive modificazioni, e delle Guide Amministrative previste nell'articolo 8.3 delle suddette regole OCSE. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative dei contenuti del Commentario, delle Guide Amministrative e del loro aggiornamento. Il Dipartimento delle finanze emana apposite direttive interpretative secondo quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103. 4. Quando non diversamente disposto o quando il contesto non richiede diversamente, i termini e i concetti contabili utilizzati nel presente titolo sono da interpretare in modo coerente con il significato loro attribuito nei principi contabili conformi o autorizzati.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti alla direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, vedi le note alle premesse. - Il testo dell'articolo 11, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze», e' il seguente: «Art. 11 (Competenze del Dipartimento delle finanze). - 1. Il Dipartimento delle finanze, nell'esercizio delle competenze ad esso attribuite, svolge, in particolare, le seguenti funzioni statali: Omissis f) emanazione di direttive interpretative della legislazione tributaria, al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi di politica economica e tributaria e il rispetto, da parte degli uffici, delle esigenze di equita', semplicita' e omogeneita' di trattamento, con particolare riguardo ai principi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; Omissis.»