Art. 5
Autorizzazioni all'immissione in commercio
1. Un medicinale veterinario e' immesso in commercio sul territorio
nazionale soltanto a seguito dell'autorizzazione all'immissione in
commercio da parte del Ministero della salute o della Commissione
europea, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento.
2. Il Ministero della salute e' l'autorita' competente a ricevere
ed esaminare la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio
presentata mediante una delle procedure elencate nell'articolo 6,
paragrafo 1, del regolamento, nonche' alla adozione del provvedimento
finale di autorizzazione. Nell'esame della domanda di autorizzazione
il Ministero della salute puo' avvalersi del parere dell'Istituto
superiore di sanita' o di altri enti pubblici o di enti privati
accreditati dal medesimo Ministero.
3. Il Ministero della salute e' l'autorita' competente per l'esame
della domanda e per la adozione del provvedimento di variazione
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale
veterinario, di cui al capo IV, sezione 3, del regolamento, e per le
procedure di armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del
prodotto di cui al capo IV, sezione 4, del regolamento.
4. Il Ministero della salute e' l'autorita' competente all'adozione
delle misure di restrizione temporanea per motivi di sicurezza di cui
all'articolo 129 del regolamento, nonche' all'adozione dei
provvedimenti di sospensione, revoca e variazione dei termini di cui
all'articolo 130 del regolamento, relativi alle autorizzazioni
all'immissione in commercio.
5. Il Ministero della salute pubblica, sul proprio sito
istituzionale, i provvedimenti di autorizzazione all'immissione in
commercio ovvero le informazioni relative all'avvenuto ritiro della
domanda di autorizzazione, i provvedimenti di modifica mediante
variazione ai sensi dell'articolo 62 del regolamento, di diniego, di
sospensione, di revoca o variazione dei termini di un'autorizzazione
all'immissione in commercio di cui all'articolo 130 del regolamento,
nonche' quelli relativi alle misure di restrizione temporanea per
motivi di sicurezza di cui all'articolo 129 del regolamento.
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2019/6 si veda
nelle note alle premesse.