Art. 5 
 
             Autorizzazioni all'immissione in commercio 
 
  1. Un medicinale veterinario e' immesso in commercio sul territorio
nazionale soltanto a seguito  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio da parte del Ministero della  salute  o  della  Commissione
europea, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento. 
  2. Il Ministero della salute e' l'autorita' competente  a  ricevere
ed esaminare la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio
presentata mediante una delle  procedure  elencate  nell'articolo  6,
paragrafo 1, del regolamento, nonche' alla adozione del provvedimento
finale di autorizzazione. Nell'esame della domanda di  autorizzazione
il Ministero della salute puo'  avvalersi  del  parere  dell'Istituto
superiore di sanita' o di altri  enti  pubblici  o  di  enti  privati
accreditati dal medesimo Ministero. 
  3. Il Ministero della salute e' l'autorita' competente per  l'esame
della domanda e per  la  adozione  del  provvedimento  di  variazione
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   del   medicinale
veterinario, di cui al capo IV, sezione 3, del regolamento, e per  le
procedure di armonizzazione del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto di cui al capo IV, sezione 4, del regolamento. 
  4. Il Ministero della salute e' l'autorita' competente all'adozione
delle misure di restrizione temporanea per motivi di sicurezza di cui
all'articolo  129   del   regolamento,   nonche'   all'adozione   dei
provvedimenti di sospensione, revoca e variazione dei termini di  cui
all'articolo  130  del  regolamento,  relativi  alle   autorizzazioni
all'immissione in commercio. 
  5.  Il  Ministero  della  salute   pubblica,   sul   proprio   sito
istituzionale, i provvedimenti di  autorizzazione  all'immissione  in
commercio ovvero le informazioni relative all'avvenuto  ritiro  della
domanda di  autorizzazione,  i  provvedimenti  di  modifica  mediante
variazione ai sensi dell'articolo 62 del regolamento, di diniego,  di
sospensione, di revoca o variazione dei termini di  un'autorizzazione
all'immissione in commercio di cui all'articolo 130 del  regolamento,
nonche' quelli relativi alle misure  di  restrizione  temporanea  per
motivi di sicurezza di cui all'articolo 129 del regolamento. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2019/6 si  veda
          nelle note alle premesse.