Art. 6
Classificazione dei medicinali veterinari
1. Fatte salve le norme nazionali o dell'Unione piu' restrittive,
il Ministero della salute classifica i medicinali veterinari
autorizzati all'immissione in commercio o registrati secondo i
criteri di cui all'articolo 34 del regolamento.
2. La tipologia di prescrizione indicata nella classificazione e'
stabilita, oltre che secondo i criteri di cui all'articolo 34 del
regolamento, sulla base delle caratteristiche del medicinale
veterinario e della posologia, e puo' essere ripetibile o non
ripetibile.
3. In applicazione dell'articolo 106, paragrafo 4, del regolamento,
sono riportate nell'allegato I al presente decreto, le tipologie di
medicinali che, in ragione degli speciali accorgimenti e delle
specifiche competenze richieste nella loro somministrazione agli
animali e nelle successive fasi di monitoraggio sui medesimi, sono
somministrati soltanto dal medico veterinario.
Note all'art. 6:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2019/6 si veda
nelle note alle premesse.