Art. 6 
 
              Classificazione dei medicinali veterinari 
 
  1. Fatte salve le norme nazionali o dell'Unione  piu'  restrittive,
il  Ministero  della  salute  classifica  i   medicinali   veterinari
autorizzati  all'immissione  in  commercio  o  registrati  secondo  i
criteri di cui all'articolo 34 del regolamento. 
  2. La tipologia di prescrizione indicata nella  classificazione  e'
stabilita, oltre che secondo i criteri di  cui  all'articolo  34  del
regolamento,  sulla  base  delle   caratteristiche   del   medicinale
veterinario e  della  posologia,  e  puo'  essere  ripetibile  o  non
ripetibile. 
  3. In applicazione dell'articolo 106, paragrafo 4, del regolamento,
sono riportate nell'allegato I al presente decreto, le  tipologie  di
medicinali che,  in  ragione  degli  speciali  accorgimenti  e  delle
specifiche competenze  richieste  nella  loro  somministrazione  agli
animali e nelle successive fasi di monitoraggio  sui  medesimi,  sono
somministrati soltanto dal medico veterinario. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2019/6 si  veda
          nelle note alle premesse.