Art. 7 
 
Riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto,   etichettatura   e
                       foglietto illustrativo 
 
  1. Il Ministero della salute approva, ai sensi degli  articoli  10,
11,  12,  13,  14  e  35  del   regolamento,   il   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto e le informazioni  sull'etichettatura  e
sul foglietto illustrativo redatti e aggiornati in lingua italiana. 
  2. I medicinali veterinari possono essere  etichettati  in  diverse
lingue  oltre  alla  lingua  italiana.  In  tal  caso,  il   titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   si   assume   la
responsabilita'  di   garantire   che   le   informazioni   riportate
sull'etichetta dello  stesso  medicinale  in  un'altra  lingua  siano
conformi a quanto autorizzato nello Stato membro interessato. 
  3. Sul confezionamento  dei  medicinali  veterinari  autorizzati  o
registrati  per  il  mercato  italiano  e'  aggiunto  un  codice   di
identificazione, le cui specifiche sono indicate nell'allegato II del
presente decreto. 
  4. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  di
un medicinale veterinario che intende  chiedere  l'autorizzazione  di
confezioni  multiple  frazionabili  deve  prevedere  che  le   stesse
contengano un numero di foglietti  illustrativi  pari  al  numero  di
frazioni dispensabili  singolarmente  o  altro  supporto  elettronico
fruibile per ogni singola frazione. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2019/6 si  veda
          nelle note alle premesse.