Art. 8
Autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari
per animali tenuti esclusivamente come animali da compagnia
1. La domanda di autorizzazione all'immissione in commercio dei
medicinali veterinari per gli animali di cui all'articolo 5,
paragrafo 6, del regolamento, contiene:
a) le informazioni di cui all'allegato I del regolamento;
b) la documentazione tecnica di cui all'allegato III del presente
decreto;
c) una sintesi del fascicolo di riferimento del sistema di
farmacovigilanza.
2. Il Ministero della salute puo' attribuire la classificazione
senza obbligo di prescrizione ai medicinali veterinari la cui domanda
di autorizzazione all' immissione in commercio e' presentata ai sensi
del comma 1.
3. I medicinali veterinari destinati alle specie animali di cui
all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento, devono avere confezioni
di dimensioni idonee a coprire un ciclo di terapia e per un
trattamento individuale o per un ristretto numero di animali.
4. Sono esclusi dal campo di applicazione di cui all'articolo 5,
paragrafo 6, del regolamento, i medicinali veterinari contenenti
sostanze antimicrobiche.
Note all'art. 8:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2019/6 si veda
nelle note alle premesse.