Art. 12
Misure di semplificazione
per la filiera della nautica
1. All'articolo 58 del codice della nautica da diporto, di cui al
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1-bis e'
inserito il seguente:
«1-ter. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a sette giorni
per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20».
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del
presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 12:
- Si riporta l'articolo 58 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 58 (Durata dei procedimenti). - 1. I procedimenti
amministrativi relativi alle unita' da diporto devono
essere portati a termine entro sessanta giorni dalla data
di presentazione della documentazione prescritta.
1-bis. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a sette
giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o
copie di documenti.
1-ter. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a sette
giorni per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20.
2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al
procedimento di rilascio del certificato limitato di
radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici
installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle
centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60
watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro
per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre
1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive
modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi
l'uso di apparati installati a bordo di unita' da diporto.