Art. 12 
 
 
                      Misure di semplificazione 
                    per la filiera della nautica 
 
  1. All'articolo 58 del codice della nautica da diporto, di  cui  al
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il  comma  1-bis  e'
inserito il seguente: 
    «1-ter. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto  a  sette  giorni
per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20». 
  2. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta l'articolo 58 del decreto  legislativo  18
          luglio 2005, n. 171 (Codice della  nautica  da  diporto  ed
          attuazione   della   direttiva    2003/44/CE,    a    norma
          dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003,  n.  172),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 58 (Durata dei procedimenti). - 1. I procedimenti
          amministrativi  relativi  alle  unita'  da  diporto  devono
          essere portati a termine entro sessanta giorni  dalla  data
          di presentazione della documentazione prescritta. 
              1-bis. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a  sette
          giorni in caso di richiesta  di  estratto  dai  registri  o
          copie di documenti. 
              1-ter. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a  sette
          giorni per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20. 
              2. Il termine di cui al comma 1  si  applica  anche  al
          procedimento  di  rilascio  del  certificato  limitato   di
          radiotelefonista  per  l'uso  di  apparati  radiotelefonici
          installati a bordo di navi di stazza lorda  inferiore  alle
          centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore  a  60
          watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto  del  Ministro
          per le poste e le telecomunicazioni  in  data  21  novembre
          1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana in data 23 febbraio  1957,  n.  50,  e  successive
          modificazioni, qualora  il  predetto  certificato  riguardi
          l'uso di apparati installati a bordo di unita' da diporto.