Art. 14 
 
 
             Disposizioni per la promozione del settore 
                      della nautica da diporto 
 
  1. All'articolo 27 del codice della nautica da diporto, di  cui  al
decreto legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «A  tal
fine, qualora non sia in possesso del titolo  di  proprieta'  di  cui
all'articolo  19,  comma  1,  l'interessato  puo'  presentare,  ferma
restando l'applicazione delle vigenti  disposizioni  tributarie,  una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto   notorio   con   sottoscrizione
autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, istituito
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,
nella quale attesta che il natante da diporto  e'  di  sua  esclusiva
proprieta', indicando la data e  il  luogo  di  acquisto  nonche'  le
generalita' del venditore», 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. I soggetti italiani possessori di natanti,  durante  la
navigazione in acque territoriali  straniere,  possono  attestare  il
possesso, la nazionalita' e i dati tecnici dell'unita' attraverso  la
dichiarazione di costruzione o  importazione  prevista  dall'articolo
13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152,  corredata  della  dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello  telematico
dell'automobilista, che attesti il possesso  e  la  nazionalita'  del
natante, rilasciata conformemente al modello  stabilito  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, previo pagamento di euro 23,70 per diritti e  compensi,
da versare all'entrata del bilancio  dello  Stato.  Tali  somme  sono
successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  per
essere  destinate  al  funzionamento  dell'ufficio  di  conservatoria
centrale di cui all'articolo 1, comma 217, della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, operante presso il medesimo Ministero. L'importo  delle
somme da versare per diritti e compensi ai sensi del primo periodo e'
aggiornato con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base dei costi effettivi delle attivita' amministrative di  cui
al presente comma. La documentazione di cui al  presente  comma  deve
essere tenuta a bordo durante la navigazione  in  acque  territoriali
straniere». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta l'articolo 27 del decreto  legislativo  18
          luglio 2005, n. 171 (Codice della  nautica  da  diporto  ed
          attuazione   della   direttiva    2003/44/CE,    a    norma
          dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003,  n.  172),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 27 (Natanti da diporto e moto d'acqua).  -  1.  I
          natanti  da  diporto  e  le  moto  d'acqua   sono   esclusi
          dall'obbligo   dell'iscrizione   nell'Archivio   telematico
          centrale delle unita' da diporto (ATCN), della  licenza  di
          navigazione di cui all'articolo 23  e  del  certificato  di
          sicurezza di cui all'articolo 26. 
              2. I natanti da diporto, a richiesta  dell'interessato,
          possono essere iscritti nell'Archivio  telematico  centrale
          delle unita' da diporto (ATCN) ed in tale caso assumono  il
          regime giuridico delle imbarcazioni da diporto. A tal fine,
          qualora non sia in possesso del titolo di proprieta' di cui
          all'articolo 19, comma 1,  l'interessato  puo'  presentare,
          ferma restando l'applicazione  delle  vigenti  disposizioni
          tributarie, una dichiarazione sostitutiva di  atto  notorio
          con sottoscrizione autenticata da uno sportello  telematico
          dell'automobilista, istituito  ai  sensi  dell'articolo  2,
          comma 2, lettera c), del regolamento di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica  19  settembre  2000,  n.  358,
          nella quale attesta che il natante da  diporto  e'  di  sua
          esclusiva proprieta', indicando  la  data  e  il  luogo  di
          acquisto nonche' le generalita' del venditore. 
              2-bis.  I  soggetti  italiani  possessori  di  natanti,
          durante la navigazione  in  acque  territoriali  straniere,
          possono attestare il possesso, la  nazionalita'  e  i  dati
          tecnici  dell'unita'   attraverso   la   dichiarazione   di
          costruzione o importazione prevista dall'articolo 13, comma
          5, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica  14  dicembre  2018,  n.  152,  corredata  della
          dichiarazione sostitutiva di atto notorio,  autenticata  da
          uno sportello telematico dell'automobili sta,  che  attesti
          il possesso  e  la  nazionalita'  del  natante,  rilasciata
          conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, previo pagamento di euro  23,70  per
          diritti e compensi, da  versare  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato. Tali somme sono  successivamente  riassegnate,
          con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  al
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  per  essere
          destinate al funzionamento  dell'ufficio  di  conservatoria
          centrale di cui all'articolo 1, comma 217, della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  228,  operante  presso   il   medesimo
          Ministero. L'importo delle somme da versare per  diritti  e
          compensi ai sensi  del  primo  periodo  e'  aggiornato  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sulla   base   dei   costi   effettivi   delle    attivita'
          amministrative di cui al presente comma. La  documentazione
          di cui al presente comma deve essere tenuta a bordo durante
          la navigazione in acque territoriali straniere. 
              3. I natanti senza marcatura CE possono navigare: 
                a) entro sei miglia di distanza dalla costa; 
                b) entro dodici miglia di distanza  dalla  costa,  se
          omologati per  la  navigazione  senza  alcun  limite  o  se
          riconosciuti idonei per tale navigazione  da  un  organismo
          tecnico notificato ai  sensi  del  decreto  legislativo  11
          gennaio 2016, n. 5  o  autorizzato  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la
          navigazione e' tenuta a  bordo  copia  del  certificato  di
          omologazione  con  relativa  dichiarazione  di  conformita'
          ovvero l'attestazione di idoneita' rilasciata dai  predetti
          organismi; 
                c) entro  un  miglio  di  distanza  dalla  costa,  se
          denominati  jole,  pattini,  sandolini,  mosconi,  pedalo',
          tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela  con
          superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e
          kajak. 
              4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare
          nei limiti stabiliti dalla categoria  di  progettazione  di
          appartenenza di cui all'allegato I del decreto  legislativo
          11 gennaio 2016, n. 5 e, comunque, non oltre dodici  miglia
          di distanza dalla costa. 
              5. Le moto d'acqua possono navigare entro un miglio  di
          distanza dalla costa. 
              6. La  navigazione  e  le  modalita'  di  utilizzo  dei
          natanti di cui al comma 3, lettera c),  ovvero  delle  moto
          d'acqua di cui al comma 5, sono disciplinate dall'autorita'
          marittima  o  della  navigazione  interna  territorialmente
          competenti. 
              7. L'utilizzatore di natanti da diporto ovvero di  moto
          d'acqua utilizzati ai fini commerciali di cui  all'articolo
          2, e' obbligato a: 
                a) essere in possesso di patente nautica; 
                b) imbarcare un numero di  persone  non  superiore  a
          quello che l'unita' da diporto e' abilitata a trasportare; 
                c) imbarcare, in  caso  di  noleggio,  un  numero  di
          persone non superiore a dodici; 
                d)  dotare  l'unita'  da   diporto   dei   mezzi   di
          salvataggio e delle dotazioni  di  sicurezza  previsti  dal
          regolamento di attuazione del presente codice. 
              8. Per l'utilizzo di  natanti  da  diporto  oggetto  di
          contratti  di  locazione,  l'obbligo  di  patente   nautica
          ricorre  nei  soli  casi  previsti  dall'articolo  39   del
          presente codice. Nei casi in cui non ricorre  l'obbligo  di
          patente nautica e il locatario del natante da  diporto  non
          e' in possesso di patente nautica, il locatore  illustra  e
          fornisce per iscritto al locatario le istruzioni essenziali
          per il comando dell'unita' da diporto, redatte  secondo  lo
          schema-tipo stabilito dal  regolamento  di  attuazione  del
          presente codice. 
              9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  disposizione,  sono   adottate
          ulteriori disposizioni su requisiti, formalita' e  obblighi
          da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti  da  diporto
          ovvero delle  moto  d'acqua  ai  fini  di  locazione  o  di
          noleggio per finalita' ricreative o per  usi  turistici  di
          carattere  locale,  nonche'  di  appoggio  alle  immersioni
          subacquee  a  scopo  sportivo  o  ricreativo  nelle   acque
          marittime e interne. Per eventuali  esigenze  di  carattere
          prettamente locale, non previste  dal  decreto  di  cui  al
          primo periodo, si  provvede  con  ordinanza  dell'autorita'
          marittima  o  della  navigazione  interna  territorialmente
          competente, rispettivamente, per le acque marittime  o  per
          le acque interne, d'intesa con gli enti locali e sentite le
          associazioni      nautiche      nazionali      maggiormente
          rappresentative.».