Art. 14
Disposizioni per la promozione del settore
della nautica da diporto
1. All'articolo 27 del codice della nautica da diporto, di cui al
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal
fine, qualora non sia in possesso del titolo di proprieta' di cui
all'articolo 19, comma 1, l'interessato puo' presentare, ferma
restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione
autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, istituito
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,
nella quale attesta che il natante da diporto e' di sua esclusiva
proprieta', indicando la data e il luogo di acquisto nonche' le
generalita' del venditore»,
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I soggetti italiani possessori di natanti, durante la
navigazione in acque territoriali straniere, possono attestare il
possesso, la nazionalita' e i dati tecnici dell'unita' attraverso la
dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall'articolo
13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, corredata della dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico
dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalita' del
natante, rilasciata conformemente al modello stabilito con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi,
da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono
successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per
essere destinate al funzionamento dell'ufficio di conservatoria
centrale di cui all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, operante presso il medesimo Ministero. L'importo delle
somme da versare per diritti e compensi ai sensi del primo periodo e'
aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base dei costi effettivi delle attivita' amministrative di cui
al presente comma. La documentazione di cui al presente comma deve
essere tenuta a bordo durante la navigazione in acque territoriali
straniere».
Note all'art. 14:
- Si riporta l'articolo 27 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Natanti da diporto e moto d'acqua). - 1. I
natanti da diporto e le moto d'acqua sono esclusi
dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN), della licenza di
navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di
sicurezza di cui all'articolo 26.
2. I natanti da diporto, a richiesta dell'interessato,
possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale
delle unita' da diporto (ATCN) ed in tale caso assumono il
regime giuridico delle imbarcazioni da diporto. A tal fine,
qualora non sia in possesso del titolo di proprieta' di cui
all'articolo 19, comma 1, l'interessato puo' presentare,
ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni
tributarie, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
con sottoscrizione autenticata da uno sportello telematico
dell'automobilista, istituito ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, lettera c), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,
nella quale attesta che il natante da diporto e' di sua
esclusiva proprieta', indicando la data e il luogo di
acquisto nonche' le generalita' del venditore.
2-bis. I soggetti italiani possessori di natanti,
durante la navigazione in acque territoriali straniere,
possono attestare il possesso, la nazionalita' e i dati
tecnici dell'unita' attraverso la dichiarazione di
costruzione o importazione prevista dall'articolo 13, comma
5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, corredata della
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da
uno sportello telematico dell'automobili sta, che attesti
il possesso e la nazionalita' del natante, rilasciata
conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previo pagamento di euro 23,70 per
diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio
dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere
destinate al funzionamento dell'ufficio di conservatoria
centrale di cui all'articolo 1, comma 217, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, operante presso il medesimo
Ministero. L'importo delle somme da versare per diritti e
compensi ai sensi del primo periodo e' aggiornato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base dei costi effettivi delle attivita'
amministrative di cui al presente comma. La documentazione
di cui al presente comma deve essere tenuta a bordo durante
la navigazione in acque territoriali straniere.
3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
a) entro sei miglia di distanza dalla costa;
b) entro dodici miglia di distanza dalla costa, se
omologati per la navigazione senza alcun limite o se
riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo
tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la
navigazione e' tenuta a bordo copia del certificato di
omologazione con relativa dichiarazione di conformita'
ovvero l'attestazione di idoneita' rilasciata dai predetti
organismi;
c) entro un miglio di distanza dalla costa, se
denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo',
tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con
superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e
kajak.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare
nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di
appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo
11 gennaio 2016, n. 5 e, comunque, non oltre dodici miglia
di distanza dalla costa.
5. Le moto d'acqua possono navigare entro un miglio di
distanza dalla costa.
6. La navigazione e le modalita' di utilizzo dei
natanti di cui al comma 3, lettera c), ovvero delle moto
d'acqua di cui al comma 5, sono disciplinate dall'autorita'
marittima o della navigazione interna territorialmente
competenti.
7. L'utilizzatore di natanti da diporto ovvero di moto
d'acqua utilizzati ai fini commerciali di cui all'articolo
2, e' obbligato a:
a) essere in possesso di patente nautica;
b) imbarcare un numero di persone non superiore a
quello che l'unita' da diporto e' abilitata a trasportare;
c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di
persone non superiore a dodici;
d) dotare l'unita' da diporto dei mezzi di
salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti dal
regolamento di attuazione del presente codice.
8. Per l'utilizzo di natanti da diporto oggetto di
contratti di locazione, l'obbligo di patente nautica
ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39 del
presente codice. Nei casi in cui non ricorre l'obbligo di
patente nautica e il locatario del natante da diporto non
e' in possesso di patente nautica, il locatore illustra e
fornisce per iscritto al locatario le istruzioni essenziali
per il comando dell'unita' da diporto, redatte secondo lo
schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del
presente codice.
9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono adottate
ulteriori disposizioni su requisiti, formalita' e obblighi
da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto
ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di
noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di
carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni
subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque
marittime e interne. Per eventuali esigenze di carattere
prettamente locale, non previste dal decreto di cui al
primo periodo, si provvede con ordinanza dell'autorita'
marittima o della navigazione interna territorialmente
competente, rispettivamente, per le acque marittime o per
le acque interne, d'intesa con gli enti locali e sentite le
associazioni nautiche nazionali maggiormente
rappresentative.».