Art. 15 
 
 
            Disposizioni in materia di approvvigionamento 
       di materie prime critiche della filiera della ceramica 
 
  1. Per consentire il tempestivo  approvvigionamento  delle  materie
prime critiche necessarie alla  filiera  produttiva  della  ceramica,
anche in conseguenza della crisi internazionale in atto  in  Ucraina,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro delle imprese e del made in Italy, di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le aree di
interesse  strategico  nazionale  per  le  quali  si   applicano   le
disposizioni procedimentali di semplificazione e i poteri sostitutivi
di cui ai commi 2 e 3. 
  2. In caso di inerzia o  di  ritardo  degli  organi  competenti  al
rilascio degli atti concessori o autorizzativi,  il  Ministero  delle
imprese e del made in Italy trasmette, attraverso la struttura di cui
all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17  maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
una diffida a provvedere entro il termine massimo di venti giorni. In
caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro delle imprese  e
del made in Italy, sentito il soggetto competente anche  al  fine  di
individuare le cause dell'inerzia o del  ritardo,  il  Consiglio  dei
ministri, in  applicazione  dell'articolo  12  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo  o
l'ufficio, ovvero in alternativa nomina  uno  o  piu'  commissari  ad
acta, a titolo gratuito, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il
potere di adottare  tutti  gli  atti  o  provvedimenti  necessari  al
rilascio di tutte le autorizzazioni in materia di  approvvigionamento
ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e  degli  interventi
strumentali, anche avvalendosi di societa'  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera n),  del  testo  unico  in  materia  di  societa'  a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, o di  altre  amministrazioni  specificamente  indicate,
assicurando,  ove  necessario,  il  coordinamento  operativo  tra  le
amministrazioni, gli enti e gli organi coinvolti. Qualora l'inerzia o
il ritardo sia ascrivibile a un soggetto diverso dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, dalle citta' metropolitane,
dalle province o dai comuni, si applica l'articolo 12, comma  3,  del
citato decreto-legge n. 77 del  2021  e  il  Ministro  competente  e'
individuato nel Ministro delle imprese e del made in Italy. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si  applicano  per  la  durata
massima di ventiquattro mesi decorrenti  dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui
al comma 1. 
  4. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta l'articolo 30 del decreto-legge 17  maggio
          2022,  n.  50  (Misure  urgenti  in  materia  di  politiche
          energetiche  nazionali,  produttivita'  delle   imprese   e
          attrazione  degli  investimenti,  nonche'  in  materia   di
          politiche sociali e  di  crisi  ucraina),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91: 
              «Art. 30 (Semplificazioni  procedurali  in  materia  di
          investimenti). - 1.  Nei  procedimenti  aventi  ad  oggetto
          investimenti per il sistema produttivo nazionale di  valore
          superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute
          occupazionali, al di fuori  dei  casi  in  cui  si  applica
          l'articolo 12 del decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,
          n. 108, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti
          diversi dalle regioni, province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  citta'  metropolitane,  province  e  comuni,   il
          Ministero  delle  imprese  e  del   made   in   Italy,   in
          sostituzione   dell'amministrazione   proponente,    previa
          assegnazione di un termine per provvedere non  superiore  a
          trenta giorni, adotta ogni atto o provvedimento necessario,
          ivi  comprese  l'indizione  della  conferenza  di   servizi
          decisoria di cui agli articoli 14, comma 2, e 14-bis  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 e della conferenza  di  servizi
          preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge n.
          241  del  1990,  nonche'  l'adozione  della  determinazione
          motivata   di   conclusione   della   conferenza   di   cui
          all'articolo 14-quater, comma 1, della citata legge n.  241
          del 1990. Il  procedimento  finalizzato  all'esercizio  dei
          poteri sostitutivi di cui al presente comma e'  avviato  su
          istanza   dell'impresa,   dell'ente   o   della    pubblica
          amministrazione  interessati.  Ove   eserciti   il   potere
          sostitutivo, il Ministero delle imprese e del made in Italy
          resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio
          discendente  dall'adozione   di   atti,   provvedimenti   e
          comportamenti,  che  restano  imputati  all'amministrazione
          sostituita, la quale  risponde,  in  via  esclusiva  e  con
          risorse  proprie,  di  tutte  le  obbligazioni  anche   nei
          confronti dei terzi. 
              1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1 del  presente
          articolo nonche' per le finalita' di cui all'articolo 25 e'
          istituita, presso il Ministero delle imprese e del made  in
          Italy,  la  struttura   denominata   Unita'   di   missione
          attrazione e sblocco degli investimenti, cui sono assegnati
          due dirigenti di livello non generale. L'Unita' di missione
          e'  coordinata  dal  dirigente  di  livello  generale  gia'
          individuato quale coordinatore della segreteria tecnica  di
          cui all'articolo 25,  comma  2.  L'Unita'  di  missione  e'
          composta dal personale di cui all'articolo  1,  comma  446,
          della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
              1-ter. L'Unita' di  missione  di  cui  al  comma  1-bis
          svolge la propria attivita' anche  con  il  supporto  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          garantisce la  pubblicita'  e  la  trasparenza  dei  propri
          lavori, anche attraverso idonee misure informatiche. 
              2. Ove il Ministero delle imprese e del made  in  Italy
          non adotti gli atti e provvedimenti di cui  al  comma  1  a
          causa di inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo, ovvero,
          ai  sensi   dell'articolo   120,   secondo   comma,   della
          Costituzione, in caso di inerzia o  ritardo  ascrivibili  a
          regioni, province autonome di Trento e di  Bolzano,  citta'
          metropolitane,  province  e  comuni,   il   Consiglio   dei
          ministri, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  esercita  i  poteri  sostitutivi,   individuando
          l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero  in
          alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai  quali
          attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare  gli
          atti o provvedimenti necessari.». 
              - Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio
          2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e
          resilienza e prime misure di rafforzamento delle  strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure), convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
          luglio 2021, n. 108: 
              «Art. 12 (Poteri sostitutivi). - 1. Nei casi di mancato
          rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di
          Trento e di  Bolzano,  delle  citta'  metropolitane,  delle
          province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali di
          cui all'articolo 8, comma 3,  lettera  a),  della  legge  8
          novembre 2000, n. 328, degli obblighi e impegni finalizzati
          all'attuazione del PNRR e assunti in qualita'  di  soggetti
          attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti
          e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano,
          ovvero  nel  ritardo,  nell'inerzia  o  nella   difformita'
          nell'esecuzione  dei  progetti  o  degli   interventi,   il
          Presidente del Consiglio dei  ministri,  ove  sia  messo  a
          rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali
          del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del  Ministro
          competente, assegna al soggetto  attuatore  interessato  un
          termine per provvedere non superiore a quindici giorni.  In
          caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente  del
          Consiglio dei ministri o del Ministro  competente,  sentito
          il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le
          cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua
          l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero  in
          alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai  quali
          attribuisce, in via  sostitutiva,  il  potere  di  adottare
          tutti  gli  atti  o  provvedimenti  necessari   ovvero   di
          provvedere all'esecuzione dei progetti e degli  interventi,
          anche avvalendosi di societa' di  cui  all'articolo  2  del
          decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  175  o  di  altre
          amministrazioni specificamente indicate,  assicurando,  ove
          necessario,  il  coordinamento  operativo  tra   le   varie
          amministrazioni, enti o organi coinvolti. 
              2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di
          cui al comma 1, e nei casi ivi previsti,  il  Ministro  per
          gli affari regionali e  le  autonomie  puo'  promuovere  le
          opportune  iniziative  di  impulso  e   coordinamento   nei
          riguardi di regioni,  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, anche  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
          nonche' di Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              3.  Nel  caso  in  cui  l'inadempimento,  il   ritardo,
          l'inerzia  o  la  difformita'  di  cui  al  comma   1   sia
          ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle  regioni,
          dalle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  dalle
          citta'  metropolitane,  dalle  province   o   dai   comuni,
          all'assegnazione  del  termine  non  superiore  a  quindici
          giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con
          le stesse modalita' previste dal secondo periodo del  comma
          1 provvede direttamente il Ministro competente.  Lo  stesso
          Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta
          di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque
          ragione,  direttamente  da  un  soggetto   attuatore,   ivi
          compresi le regioni, le province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni. 
              4.  Ove   il   Ministro   competente   non   adotti   i
          provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i  casi  in  cui
          situazioni  o  eventi  ostativi  alla   realizzazione   dei
          progetti  rientranti  nel  PNRR  non  risultino  altrimenti
          superabili con celerita', su proposta  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  o  della  Cabina  di  regia,   il
          Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le
          modalita' previste dal comma 1. 
              5.  L'amministrazione,  l'ente,   l'organo,   l'ufficio
          individuati o i commissari ad acta nominati  ai  sensi  dei
          commi  precedenti,  ove  strettamente  indispensabile   per
          garantire il  rispetto  del  cronoprogramma  del  progetto,
          provvedono  all'adozione   dei   relativi   atti   mediante
          ordinanza motivata, contestualmente  comunicata  all'Unita'
          per  la  razionalizzazione   e   il   miglioramento   della
          regolazione di  cui  all'articolo  5,  in  deroga  ad  ogni
          disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
          il rispetto dei principi generali  dell'ordinamento,  delle
          disposizioni del  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle
          misure di prevenzione  di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, nonche'  dei  vincoli  inderogabili
          derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in
          cui  la  deroga   riguardi   la   legislazione   regionale,
          l'ordinanza  e'  adottata,  previa  intesa   in   sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le province autonome  di  Trento  e  Bolzano,  da
          adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga  riguardi
          la legislazione in materia di tutela  della  salute,  della
          sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del
          patrimonio  culturale,  l'ordinanza  e'   adottata   previa
          autorizzazione della Cabina di regia, qualora il  Consiglio
          dei ministri non abbia gia' autorizzato detta deroga con la
          delibera adottata ai sensi del  comma  1,  ultimo  periodo.
          Tali  ordinanze  sono  immediatamente   efficaci   e   sono
          pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso  di  esercizio
          dei poteri  sostitutivi  relativi  ad  interventi  di  tipo
          edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni  di
          cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,  nonche'  le
          disposizioni di cui all'articolo 4,  commi  2  e  3,  terzo
          periodo,  del  decreto-legge  18  aprile   2019,   n.   32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55. 
              5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4  e  5
          si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia  riguardi
          una pluralita' di  interventi  ovvero  l'attuazione  di  un
          intero programma di interventi. 
              6. La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  le
          amministrazioni centrali titolari  di  interventi  previsti
          dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto  contrattuale  e
          obbligatorio    discendente    dall'adozione    di    atti,
          provvedimenti  e  comportamenti  da  parte   dei   soggetti
          individuati  o  nominati   per   l'esercizio   dei   poteri
          sostitutivi ai sensi del presente  articolo.  Di  tutte  le
          obbligazioni nei confronti dei  terzi  rispondono,  con  le
          risorse del piano o con risorse proprie,  esclusivamente  i
          soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari
          di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione  dei
          relativi compensi, si applicano le procedure e le modalita'
          applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111.  Gli
          eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a
          carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti. 
              6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
              "5-bis. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  possono
          essere applicate anche agli enti sottoposti alla  vigilanza
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e'  disposta
          con deliberazione della  rispettiva  giunta,  che  provvede
          altresi' alla  nomina  del  commissario  e  agli  ulteriori
          adempimenti previsti dal comma 1"». 
              - Si riporta l'articolo 2 del  decreto  legislativo  19
          agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di  societa'  a
          partecipazione pubblica): 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intendono per: 
                a) "amministrazioni pubbliche": le amministrazioni di
          cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
          del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine
          istituiti, gli enti pubblici economici e  le  autorita'  di
          sistema portuale; 
                b) "controllo": la situazione descritta nell'articolo
          2359 del codice civile. Il controllo puo' sussistere  anche
          quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di
          patti  parasociali,  per   le   decisioni   finanziarie   e
          gestionali strategiche relative  all'attivita'  sociale  e'
          richiesto  il  consenso  unanime  di  tutte  le  parti  che
          condividono il controllo; 
                c)  "controllo  analogo":  la   situazione   in   cui
          l'amministrazione esercita su  una  societa'  un  controllo
          analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
          un'influenza determinante sia  sugli  obiettivi  strategici
          che   sulle   decisioni   significative   della    societa'
          controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
          una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
          stesso modo dall'amministrazione partecipante; 
                d) "controllo analogo congiunto":  la  situazione  in
          cui l'amministrazione  esercita  congiuntamente  con  altre
          amministrazioni su una  societa'  un  controllo  analogo  a
          quello  esercitato  sui   propri   servizi.   La   suddetta
          situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
          all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18  aprile
          2016, n. 50; 
                e) "enti locali": gli enti di cui all'articolo 2  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
                f)  "partecipazione":  la  titolarita'  di   rapporti
          comportanti  la  qualita'  di  socio  in  societa'   o   la
          titolarita'  di  strumenti  finanziari  che   attribuiscono
          diritti amministrativi; 
                g) "partecipazione indiretta": la  partecipazione  in
          una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il
          tramite di societa' o altri organismi soggetti a  controllo
          da parte della medesima amministrazione pubblica; 
                h) "servizi di interesse generale": le  attivita'  di
          produzione e fornitura di beni o servizi che non  sarebbero
          svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero
          svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'
          fisica  ed  economica,  continuita',  non  discriminazione,
          qualita' e sicurezza,  che  le  amministrazioni  pubbliche,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  assumono  come
          necessarie per  assicurare  la  soddisfazione  dei  bisogni
          della collettivita'  di  riferimento,  cosi'  da  garantire
          l'omogeneita' dello sviluppo e  la  coesione  sociale,  ivi
          inclusi i servizi di interesse economico generale; 
                i)  "servizi  di  interesse  economico  generale":  i
          servizi di interesse generale  erogati  o  suscettibili  di
          essere  erogati  dietro  corrispettivo  economico   su   un
          mercato; 
                l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli V e VI,
          capo I, del libro V del codice civile,  anche  aventi  come
          oggetto sociale lo svolgimento di attivita' consortili,  ai
          sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 
                m) "societa' a controllo pubblico":  le  societa'  in
          cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano  poteri
          di controllo ai sensi della lettera b); 
                n) "societa' a partecipazione pubblica": le  societa'
          a controllo pubblico, nonche' le altre societa' partecipate
          direttamente da amministrazioni pubbliche o da  societa'  a
          controllo pubblico; 
                o) "societa'  in  house":  le  societa'  sulle  quali
          un'amministrazione esercita il  controllo  analogo  o  piu'
          amministrazioni esercitano il controllo analogo  congiunto,
          nelle quali la partecipazione di capitali  privati  avviene
          nelle  forme  di  cui  all'articolo  16,  comma  1,  e  che
          soddisfano il requisito dell'attivita'  prevalente  di  cui
          all'articolo 16, comma 3; 
                p) "societa' quotate": le societa'  a  partecipazione
          pubblica   che   emettono   azioni   quotate   in   mercati
          regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data  del
          31  dicembre  2015,  strumenti  finanziari,  diversi  dalle
          azioni, quotati in mercati regolamentati.».