Art. 16
Disposizioni sull'approvvigionamento di forniture
di qualita' per le amministrazioni pubbliche
1. Al fine di valorizzare e tutelare la qualita' dei prodotti
italiani ed europei e di promuovere l'effettiva partecipazione delle
micro, piccole e medie imprese, anche di prossimita', alle procedure
di affidamento degli appalti pubblici, il Ministro delle imprese e
del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa
consultazione delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, adotta linee guida volte a stabilire criteri per la
misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli
aspetti relativi alla sostenibilita', da valutare da parte delle
stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle
imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi e dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro
indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, tenendo conto altresi'
di quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36.
2. Nei contratti di fornitura, il livello di ottemperanza ai
parametri qualitativi previsti dalle linee guida di cui al comma 1,
nel rispetto dei principi di proporzionalita' e non discriminazione,
puo' essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle
voci merceologiche che compongono l'offerta, tra i criteri di
valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui
all'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Note all'art. 16:
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 57 e 108, comma 4
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici):
«Art. 57 (Clausole sociali del bando di gara e degli
avvisi e criteri di sostenibilita' energetica e
ambientale). - 1. Per gli affidamenti dei contratti di
appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura
intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di
gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia
di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei
beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi
dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole
sociali con le quali sono richieste, come requisiti
necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a
garantire le pari opportunita' generazionali, di genere e
di inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o
svantaggiate, la stabilita' occupazionale del personale
impiegato, nonche' l'applicazione dei contratti collettivi
nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in
relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e
alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente,
di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con l'attivita'
oggetto dell'appalto o della concessione svolta
dall'impresa anche in maniera prevalente, nonche' a
garantire le stesse tutele economiche e normative per i
lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti
dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali
previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione attraverso l'inserimento, nella
documentazione progettuale e di gara, almeno delle
specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute
nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche
categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove
tecnicamente opportuno, anche in base al valore
dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente,
in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei
settori della ristorazione collettiva e fornitura di
derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto
dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli
premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini
della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai
sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni
appaltanti valorizzano economicamente le procedure di
affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri
ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle
categorie di appalto riferite agli interventi di
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e
ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in
considerazione, per quanto possibile, in funzione della
tipologia di intervento e della localizzazione delle opere
da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
«4. I documenti di gara stabiliscono i criteri di
aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura,
all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In
particolare, l'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo, e' valutata sulla base di criteri
oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o
sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione
appaltante, al fine di assicurare l'effettiva
individuazione del miglior rapporto qualita'/prezzo,
valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua
criteri tali da garantire un confronto concorrenziale
effettivo sui profili tecnici. Nelle attivita' di
approvvigionamento di beni e servizi informatici, le
stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza,
nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini
dell'individuazione del miglior rapporto qualita' prezzo
per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli
elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e
peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego e'
connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici.
Nei casi di cui al quarto periodo, quando i beni e servizi
informatici oggetto di appalto sono impiegati in un
contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali
strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto
massimo per il punteggio economico entro il limite del 10
per cento. Per i contratti ad alta intensita' di
manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto
massimo per il punteggio economico entro il limite del 30
per cento.».