Art. 16 
 
 
          Disposizioni sull'approvvigionamento di forniture 
            di qualita' per le amministrazioni pubbliche 
 
  1. Al fine di valorizzare  e  tutelare  la  qualita'  dei  prodotti
italiani ed europei e di promuovere l'effettiva partecipazione  delle
micro, piccole e medie imprese, anche di prossimita', alle  procedure
di affidamento degli appalti pubblici, il Ministro  delle  imprese  e
del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, sentita la Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8,
comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  e  previa
consultazione   delle   associazioni   di   categoria    maggiormente
rappresentative, adotta linee guida volte a stabilire criteri per  la
misurazione  del  livello  qualitativo  dei  prodotti,  compresi  gli
aspetti relativi alla sostenibilita',  da  valutare  da  parte  delle
stazioni appaltanti, anche sulla base del  rispetto  da  parte  delle
imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale  e  del  lavoro
stabiliti  dalla  normativa  europea  e  nazionale,   dai   contratti
collettivi e dalle disposizioni internazionali di diritto del  lavoro
indicate nell'allegato X alla  direttiva  2014/24/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, tenendo conto altresi'
di  quanto  previsto  dall'articolo  57,  comma  2,  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.
36. 
  2. Nei contratti  di  fornitura,  il  livello  di  ottemperanza  ai
parametri qualitativi previsti dalle linee guida di cui al  comma  1,
nel rispetto dei principi di proporzionalita' e non  discriminazione,
puo' essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle
voci  merceologiche  che  compongono  l'offerta,  tra  i  criteri  di
valutazione  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  di  cui
all'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di  cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 57 e 108,  comma  4
          del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36  (Codice  dei
          contratti pubblici  in  attuazione  dell'articolo  1  della
          legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al  Governo  in
          materia di contratti pubblici): 
              «Art. 57 (Clausole sociali del bando di  gara  e  degli
          avvisi   e   criteri   di   sostenibilita'   energetica   e
          ambientale). - 1. Per  gli  affidamenti  dei  contratti  di
          appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura
          intellettuale e per i contratti di concessione i  bandi  di
          gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia
          di intervento, in particolare ove riguardi il  settore  dei
          beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi
          dell'Unione europea, devono contenere  specifiche  clausole
          sociali  con  le  quali  sono  richieste,  come   requisiti
          necessari dell'offerta,  misure  orientate  tra  l'altro  a
          garantire le pari opportunita' generazionali, di  genere  e
          di inclusione lavorativa per le persone con  disabilita'  o
          svantaggiate, la  stabilita'  occupazionale  del  personale
          impiegato, nonche' l'applicazione dei contratti  collettivi
          nazionali e territoriali  di  settore,  tenendo  conto,  in
          relazione all'oggetto dell'appalto o  della  concessione  e
          alle prestazioni da eseguire anche in  maniera  prevalente,
          di quelli stipulati dalle associazioni  dei  datori  e  dei
          prestatori di lavoro comparativamente piu'  rappresentative
          sul  piano  nazionale  e  di  quelli  il  cui   ambito   di
          applicazione  sia  strettamente  connesso  con  l'attivita'
          oggetto   dell'appalto   o   della    concessione    svolta
          dall'impresa  anche  in  maniera  prevalente,   nonche'   a
          garantire le stesse tutele economiche  e  normative  per  i
          lavoratori   in   subappalto   rispetto    ai    dipendenti
          dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare. 
              2.  Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti   concedenti
          contribuiscono al conseguimento degli obiettivi  ambientali
          previsti  dal  Piano   d'azione   per   la   sostenibilita'
          ambientale  dei  consumi   nel   settore   della   pubblica
          amministrazione     attraverso     l'inserimento,     nella
          documentazione  progettuale  e  di   gara,   almeno   delle
          specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute
          nei criteri  ambientali  minimi,  definiti  per  specifiche
          categorie di  appalti  e  concessioni,  differenziati,  ove
          tecnicamente   opportuno,   anche   in   base   al   valore
          dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente,
          in riferimento  all'acquisto  di  prodotti  e  servizi  nei
          settori  della  ristorazione  collettiva  e  fornitura   di
          derrate alimentari, anche a quanto specificamente  previsto
          dall'articolo 130.  Tali  criteri,  in  particolare  quelli
          premianti, sono tenuti  in  considerazione  anche  ai  fini
          della stesura dei documenti di gara per l'applicazione  del
          criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,  ai
          sensi  dell'articolo  108,  commi  4  e  5.   Le   stazioni
          appaltanti  valorizzano  economicamente  le  procedure   di
          affidamento di appalti e concessioni  conformi  ai  criteri
          ambientali minimi. Nel  caso  di  contratti  relativi  alle
          categorie  di   appalto   riferite   agli   interventi   di
          ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione  e
          ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono  tenuti  in
          considerazione, per quanto  possibile,  in  funzione  della
          tipologia di intervento e della localizzazione delle  opere
          da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti  dal
          Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.». 
              «4. I documenti  di  gara  stabiliscono  i  criteri  di
          aggiudicazione  dell'offerta,   pertinenti   alla   natura,
          all'oggetto  e  alle  caratteristiche  del  contratto.   In
          particolare,  l'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,
          individuata    sulla    base    del    miglior     rapporto
          qualita'/prezzo,  e'  valutata  sulla   base   di   criteri
          oggettivi, quali  gli  aspetti  qualitativi,  ambientali  o
          sociali, connessi  all'oggetto  dell'appalto.  La  stazione
          appaltante,   al    fine    di    assicurare    l'effettiva
          individuazione  del   miglior   rapporto   qualita'/prezzo,
          valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua
          criteri  tali  da  garantire  un  confronto  concorrenziale
          effettivo  sui  profili   tecnici.   Nelle   attivita'   di
          approvvigionamento  di  beni  e  servizi  informatici,   le
          stazioni appaltanti, incluse le  centrali  di  committenza,
          nella  valutazione  dell'elemento   qualitativo   ai   fini
          dell'individuazione del miglior  rapporto  qualita'  prezzo
          per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione  gli
          elementi  di  cybersicurezza,  attribuendovi  specifico   e
          peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego e'
          connesso alla tutela degli interessi nazionali  strategici.
          Nei casi di cui al quarto periodo, quando i beni e  servizi
          informatici  oggetto  di  appalto  sono  impiegati  in   un
          contesto connesso alla  tutela  degli  interessi  nazionali
          strategici, la  stazione  appaltante  stabilisce  un  tetto
          massimo per il punteggio economico entro il limite  del  10
          per  cento.  Per  i  contratti  ad   alta   intensita'   di
          manodopera, la  stazione  appaltante  stabilisce  un  tetto
          massimo per il punteggio economico entro il limite  del  30
          per cento.».