Art. 17
Misure per la corretta informazione del consumatore sulle fasi di
produzione del pane fresco e della pasta
1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy e'
istituita una commissione tecnica composta da un rappresentante del
predetto Ministero, da uno del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, da uno del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e da uno del Ministero
della salute, nonche' da un esperto designato da ciascuna delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto,
con l'obiettivo di effettuare indagini e approfondimenti tecnici e di
redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare
qualita' nell'ambito del processo produttivo del pane fresco, come
definito dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131, nonche'
della pasta di semola di grano duro, come definita dall'articolo 6
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187, anche allo scopo di consentire ai produttori
di darne corretta e pertinente evidenza pubblicitaria
nell'etichettatura del prodotto.
2. Per la partecipazione alla commissione tecnica di cui al comma 1
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti
provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
Note all'art. 17:
- Si riporta l'articolo 2 del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131
(Regolamento recante disciplina della denominazione di
«panificio», di «pane fresco» e dell'adozione della
dicitura «pane conservato»):
«Art. 2 (Definizione di pane fresco). - 1. E'
denominato "fresco" il pane preparato secondo un processo
di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate
al congelamento o surgelazione, ad eccezione del
rallentamento del processo di lievitazione, privo di
additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto
conservante.
2. E' ritenuto continuo il processo di produzione per
il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore
alle 72 ore dall'inizio della lavorazione fino al momento
della messa in vendita del prodotto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187 (Regolamento per la revisione della
normativa sulla produzione e commercializzazione di
sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50
della L. 22 febbraio 1994, n. 146):
«Art. 6 (Pasta). - 1. Sono denominati "pasta di semola
di grano duro" e "pasta di semolato di grano duro" i
prodotti ottenuti dalla trafilazione, laminazione e
conseguente essiccamento di impasti preparati
rispettivamente ed esclusivamente:
a) con semola di grano duro ed acqua;
b) con semolato di grano duro ed acqua.
2. E' denominato "pasta di semola integrale di grano
duro" il prodotto ottenuto dalla trafilazione, laminazione
e conseguente essiccamento di impasto preparato
esclusivamente con semola integrale di grano duro ed acqua.
3. La pasta destinata al commercio e' prodotta soltanto
nei tipi e con le caratteristiche seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
* Il grado di acidita' e' espresso dal numero di
centimetri cubici di soluzione alcalina normale occorrente
per neutralizzare 100 grammi di sostanza secca.
4. Fatte salve le paste destinate alla
commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o
verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio
economico europeo, nonche' destinate all'esportazione, di
cui dall'articolo 12, comma 1, per la fabbricazione della
pasta secca e' vietato l'utilizzo di sfarinati di grano
tenero.
5. Nei tipi di pasta di cui al comma 3 e agli articoli
7 e 8 e' tollerata la presenza di farine di grano tenero in
misura non superiore al 3 per cento.
6. Nella produzione delle paste, delle paste speciali e
della pasta all'uovo e' ammesso il reimpiego, nell'ambito
dello stesso stabilimento di produzione, di prodotto o
parti di esso provenienti dal processo produttivo o di
confezionamento. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle
politiche agricole alimentari e forestali, possono essere
fissate particolari modalita' di applicazione (3).
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si
applicano anche ai prodotti preparati a base di sfarinati
di grano duro ed acqua, comunque riconducibili
merceologicamente alla pasta.
8. La pasta prodotta in altri Paesi in tutto o in parte
con sfarinati di grano tenero e posta in vendita in Italia
deve riportare una delle denominazioni di vendita seguenti:
a) pasta di farina di grano tenero, se ottenuta
totalmente da sfarinati di grano tenero;
b) pasta di semola di grano duro e di farina di grano
tenero, se ottenuta dalla miscelazione dei due prodotti con
prevalenza della semola;
c) pasta di farina di grano tenero e di semola di
grano duro, se ottenuta dalla miscelazione dei due prodotti
con prevalenza della farina di grano tenero.».