Art. 17 
 
Misure per la corretta informazione del  consumatore  sulle  fasi  di
  produzione del pane fresco e della pasta 
  1. Presso il Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy  e'
istituita una commissione tecnica composta da un  rappresentante  del
predetto Ministero, da  uno  del  Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  da  uno   del   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e  da  uno  del  Ministero
della salute, nonche' da  un  esperto  designato  da  ciascuna  delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative del  comparto,
con l'obiettivo di effettuare indagini e approfondimenti tecnici e di
redigere linee guida che identificano le lavorazioni  di  particolare
qualita' nell'ambito del processo produttivo del  pane  fresco,  come
definito dall'articolo 2  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018,  n.  131,  nonche'
della pasta di semola di grano duro, come  definita  dall'articolo  6
del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9
febbraio 2001, n. 187, anche allo scopo di consentire  ai  produttori
di   darne   corretta    e    pertinente    evidenza    pubblicitaria
nell'etichettatura del prodotto. 
  2. Per la partecipazione alla commissione tecnica di cui al comma 1
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti  comunque  denominati.   Le   amministrazioni   competenti
provvedono all'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta l'articolo  2  del  decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico  1°   ottobre   2018,   n.   131
          (Regolamento  recante  disciplina  della  denominazione  di
          «panificio»,  di  «pane  fresco»  e   dell'adozione   della
          dicitura «pane conservato»): 
              «Art.  2  (Definizione  di  pane  fresco).  -   1.   E'
          denominato "fresco" il pane preparato secondo  un  processo
          di produzione continuo, privo di  interruzioni  finalizzate
          al  congelamento   o   surgelazione,   ad   eccezione   del
          rallentamento  del  processo  di  lievitazione,  privo   di
          additivi conservanti e di altri trattamenti aventi  effetto
          conservante. 
              2. E' ritenuto continuo il processo di  produzione  per
          il quale non intercorra un intervallo  di  tempo  superiore
          alle 72 ore dall'inizio della lavorazione fino  al  momento
          della messa in vendita del prodotto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6  del  regolamento
          di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
          febbraio 2001, n. 187 (Regolamento per la  revisione  della
          normativa  sulla  produzione   e   commercializzazione   di
          sfarinati e paste  alimentari,  a  norma  dell'articolo  50
          della L. 22 febbraio 1994, n. 146): 
              «Art. 6 (Pasta). - 1. Sono denominati "pasta di  semola
          di grano duro" e  "pasta  di  semolato  di  grano  duro"  i
          prodotti  ottenuti  dalla   trafilazione,   laminazione   e
          conseguente    essiccamento    di     impasti     preparati
          rispettivamente ed esclusivamente: 
                a) con semola di grano duro ed acqua; 
                b) con semolato di grano duro ed acqua. 
              2. E' denominato "pasta di semola  integrale  di  grano
          duro" il prodotto ottenuto dalla trafilazione,  laminazione
          e   conseguente   essiccamento   di    impasto    preparato
          esclusivamente con semola integrale di grano duro ed acqua. 
              3. La pasta destinata al commercio e' prodotta soltanto
          nei tipi e con le caratteristiche seguenti: 
         Parte di provvedimento in formato grafico
                * Il grado di acidita'  e'  espresso  dal  numero  di
          centimetri cubici di soluzione alcalina normale  occorrente
          per neutralizzare 100 grammi di sostanza secca. 
              4.   Fatte    salve    le    paste    destinate    alla
          commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o
          verso gli altri Paesi  contraenti  l'accordo  sullo  spazio
          economico europeo, nonche' destinate  all'esportazione,  di
          cui dall'articolo 12, comma 1, per la  fabbricazione  della
          pasta secca e' vietato l'utilizzo  di  sfarinati  di  grano
          tenero. 
              5. Nei tipi di pasta di cui al comma 3 e agli  articoli
          7 e 8 e' tollerata la presenza di farine di grano tenero in
          misura non superiore al 3 per cento. 
              6. Nella produzione delle paste, delle paste speciali e
          della pasta all'uovo e' ammesso il  reimpiego,  nell'ambito
          dello stesso stabilimento  di  produzione,  di  prodotto  o
          parti di esso provenienti  dal  processo  produttivo  o  di
          confezionamento. Con decreto del Ministro della salute,  di
          concerto con i Ministri dello sviluppo  economico  e  delle
          politiche agricole alimentari e forestali,  possono  essere
          fissate particolari modalita' di applicazione (3). 
              7. Le disposizioni di cui ai commi  3,  4,  5  e  6  si
          applicano anche ai prodotti preparati a base  di  sfarinati
          di   grano   duro   ed   acqua,   comunque    riconducibili
          merceologicamente alla pasta. 
              8. La pasta prodotta in altri Paesi in tutto o in parte
          con sfarinati di grano tenero e posta in vendita in  Italia
          deve riportare una delle denominazioni di vendita seguenti: 
                a) pasta di  farina  di  grano  tenero,  se  ottenuta
          totalmente da sfarinati di grano tenero; 
                b) pasta di semola di grano duro e di farina di grano
          tenero, se ottenuta dalla miscelazione dei due prodotti con
          prevalenza della semola; 
                c) pasta di farina di grano tenero  e  di  semola  di
          grano duro, se ottenuta dalla miscelazione dei due prodotti
          con prevalenza della farina di grano tenero.».