Art. 8 
 
 
                   Filiera del legno per l'arredo 
                     al 100 per cento nazionale 
 
  1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con  il
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste,  promuove  lo  sviluppo  delle  certificazioni  di  gestione
forestale sostenibile e sostiene gli investimenti per  la  vivaistica
forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive  e  di
imprese della filiera della prima lavorazione  del  legno  attraverso
l'incremento del livello tecnologico e digitale delle  imprese  e  la
creazione di sistemi di  produzione  automatizzati  lungo  la  catena
produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi  di
incollaggio. A tal fine e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro
per l'anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di  contributi
a fondo perduto per 15 milioni di euro e  di  finanziamenti  a  tasso
agevolato per 10 milioni di euro. 
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono individuati i soggetti beneficiari dei contributi  e  dei
finanziamenti, le modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni  del
comma 1 nonche' il soggetto incaricato della relativa  gestione,  con
oneri  determinati  nel  limite  dell'1,5  per  cento  delle  risorse
destinate all'attuazione del medesimo comma 1. 
  3. I commi 2 e 3 dell'articolo 36 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108, sono abrogati. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  pari  a  25
milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti
in termini di fabbisogno, a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e,  in
termini di indebitamento netto, a 8 milioni di euro per l'anno  2025,
si provvede ai sensi dell'articolo 59. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta l'articolo 36 del decreto-legge 31  maggio
          2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e
          resilienza e prime misure di rafforzamento delle  strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure), convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
          luglio 2021, n. 108, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  36  (Semplificazioni  in  materia  di   economia
          montana e forestale). - 1.  Le  attivita'  di  manutenzione
          straordinaria e  ripristino  delle  opere  di  sistemazione
          idraulica forestale in aree montane  e  collinari  ad  alto
          rischio   idrogeologico   e   di   frana,    sono    esenti
          dall'autorizzazione idraulica di cui al  regio  decreto  25
          luglio 1904 n. 523, recante "Testo unico delle disposizioni
          di  legge  intorno  alle  opere  idrauliche  delle  diverse
          categorie",   e   dall'autorizzazione   per   il    vincolo
          idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923,  n.
          3267, recante "Riordinamento e riforma  della  legislazione
          in materia di boschi e di terreni  montani",  e  successive
          norme regionali di recepimento. 
              2. (abrogato). 
              3. (abrogato). 
              3-bis. Si considerano compresi tra  gli  interventi  di
          cui  alla  lettera  A.15)  dell'allegato   A   annesso   al
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche i cavi  interrati
          per il trasporto dell'energia elettrica facenti parte della
          rete di trasmissione  nazionale  alle  medesime  condizioni
          previste per le reti di distribuzione locale. 
              3-ter. All'articolo 57, comma 2-octies, ultimo periodo,
          del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre  2019,  n.  157,  le
          parole: "Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Con  decreto  del
          Ministro per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  sulla  base  dei  dati  relativi   al   gettito   del
          sovracanone di cui all'articolo 1 della legge  27  dicembre
          1953, n.  959,  forniti  dal  Ministero  della  transizione
          ecologica,"».