Art. 8
Filiera del legno per l'arredo
al 100 per cento nazionale
1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, promuove lo sviluppo delle certificazioni di gestione
forestale sostenibile e sostiene gli investimenti per la vivaistica
forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e di
imprese della filiera della prima lavorazione del legno attraverso
l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la
creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena
produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di
incollaggio. A tal fine e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro
per l'anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi
a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso
agevolato per 10 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati i soggetti beneficiari dei contributi e dei
finanziamenti, le modalita' di attuazione delle disposizioni del
comma 1 nonche' il soggetto incaricato della relativa gestione, con
oneri determinati nel limite dell'1,5 per cento delle risorse
destinate all'attuazione del medesimo comma 1.
3. I commi 2 e 3 dell'articolo 36 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, sono abrogati.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25
milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti
in termini di fabbisogno, a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e, in
termini di indebitamento netto, a 8 milioni di euro per l'anno 2025,
si provvede ai sensi dell'articolo 59.
Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 36 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, come modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Semplificazioni in materia di economia
montana e forestale). - 1. Le attivita' di manutenzione
straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione
idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto
rischio idrogeologico e di frana, sono esenti
dall'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25
luglio 1904 n. 523, recante "Testo unico delle disposizioni
di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie", e dall'autorizzazione per il vincolo
idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3267, recante "Riordinamento e riforma della legislazione
in materia di boschi e di terreni montani", e successive
norme regionali di recepimento.
2. (abrogato).
3. (abrogato).
3-bis. Si considerano compresi tra gli interventi di
cui alla lettera A.15) dell'allegato A annesso al
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche i cavi interrati
per il trasporto dell'energia elettrica facenti parte della
rete di trasmissione nazionale alle medesime condizioni
previste per le reti di distribuzione locale.
3-ter. All'articolo 57, comma 2-octies, ultimo periodo,
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le
parole: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sulla base dei dati relativi al gettito del
sovracanone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1953, n. 959, forniti dal Ministero della transizione
ecologica,"».