Art. 9 
 
 
                    Valorizzazione della filiera 
                     degli oli di oliva vergini 
 
  1. Al fine di valorizzare la filiera produttiva degli oli di  oliva
vergini garantendone una maggiore qualita', con decreto di natura non
regolamentare  del  Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare  e  delle  foreste  sono   stabilite   le   modalita'   di
registrazione,   nell'ambito   del   Sistema   informativo   agricolo
nazionale, delle consegne delle olive da olio ai  frantoi  oleari  da
parte dei commercianti di olive di cui al decreto del Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali   10   novembre   2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del  16  gennaio  2010.  Le
consegne e le registrazioni di cui al primo periodo  devono  avvenire
entro sei ore dalla consegna delle olive  ai  commercianti  da  parte
degli olivicoltori. 
  2. All'articolo  16  della  legge  14  gennaio  2013,  n.  9,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole:  «i  produttori  di  oli  vergini,
extravergini  e  lampanti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «gli
olivicoltori»; 
    b) al comma 3,  le  parole:  «riconosciute»  e  da:  «nonche'  la
sanzione» fino alla fine del comma sono soppresse. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali 10 novembre 2009  reca  disposizioni
          nazionali  relative  alle  norme   di   commercializzazione
          dell'olio di oliva. 
              - Si riporta l'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013,
          n. 9 (Norme sulla qualita' e la trasparenza  della  filiera
          degli oli di oliva vergini), come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 16 (Obbligo di costituzione e  aggiornamento  del
          fascicolo aziendale). - 1. Al fine di  garantire  la  piena
          rintracciabilita' delle produzioni nazionali  destinate  al
          commercio e di prevenire eventuali frodi, e'  obbligatorio,
          per tutti gli  olivicoltori,  costituire  e  aggiornare  il
          fascicolo aziendale, ai sensi del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 1°  dicembre  1999,
          n. 503, e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.  In
          caso  di  mancata  ottemperanza  a  tale  adempimento,   le
          produzioni non possono essere destinate al commercio. 
              2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta
          l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del
          pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. 
              3. Salvo che il fatto costituisca reato,  alle  imprese
          che provvedono all'annotazione nel  registro  di  carico  e
          scarico, previsto dal decreto del Ministro delle  politiche
          agricole  alimentari  e   forestali   10   novembre   2009,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12  del  16  gennaio
          2010, di olive o  oli  di  produttori  che  non  rispettano
          l'obbligo  di  cui  al  comma  1  si  applica  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500
          euro a 3.000 euro. 
              3-bis. Non sono  tenuti  all'obbligo  di  costituire  o
          aggiornare il fascicolo aziendale i produttori  di  cui  al
          comma  1  che  producono  olio   destinato   esclusivamente
          all'autoconsumo la cui produzione non supera 350 kg di olio
          per campagna di commercializzazione.».