Art. 9
Valorizzazione della filiera
degli oli di oliva vergini
1. Al fine di valorizzare la filiera produttiva degli oli di oliva
vergini garantendone una maggiore qualita', con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste sono stabilite le modalita' di
registrazione, nell'ambito del Sistema informativo agricolo
nazionale, delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari da
parte dei commercianti di olive di cui al decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010. Le
consegne e le registrazioni di cui al primo periodo devono avvenire
entro sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte
degli olivicoltori.
2. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «i produttori di oli vergini,
extravergini e lampanti» sono sostituite dalle seguenti: «gli
olivicoltori»;
b) al comma 3, le parole: «riconosciute» e da: «nonche' la
sanzione» fino alla fine del comma sono soppresse.
Note all'art. 9:
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 10 novembre 2009 reca disposizioni
nazionali relative alle norme di commercializzazione
dell'olio di oliva.
- Si riporta l'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013,
n. 9 (Norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera
degli oli di oliva vergini), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 16 (Obbligo di costituzione e aggiornamento del
fascicolo aziendale). - 1. Al fine di garantire la piena
rintracciabilita' delle produzioni nazionali destinate al
commercio e di prevenire eventuali frodi, e' obbligatorio,
per tutti gli olivicoltori, costituire e aggiornare il
fascicolo aziendale, ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,
n. 503, e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In
caso di mancata ottemperanza a tale adempimento, le
produzioni non possono essere destinate al commercio.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese
che provvedono all'annotazione nel registro di carico e
scarico, previsto dal decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio
2010, di olive o oli di produttori che non rispettano
l'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500
euro a 3.000 euro.
3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o
aggiornare il fascicolo aziendale i produttori di cui al
comma 1 che producono olio destinato esclusivamente
all'autoconsumo la cui produzione non supera 350 kg di olio
per campagna di commercializzazione.».