Art. 13
Modalita' dell'intervento
1. Nel caso di interventi finanziari a condizioni di mercato,
l'ISMEA opera esclusivamente come socio di minoranza di societa' di
capitali, anche di nuova costituzione, sottoscrivendo aumenti di
capitale e/o prestiti obbligazionari e/o strumenti finanziari
partecipativi finalizzati a supportare progetti di sviluppo
produttivo e/o commerciale, anche mediante processi di aggregazione
tra aziende.
2. I versamenti effettuati dall'ISMEA, nell'ambito delle operazioni
di cui al precedente comma 1, sono concomitanti o successivi a quelli
degli investitori privati, i quali intervengono mediante versamenti
in denaro e/o conferimento di beni. E' consentito il conferimento di
beni esclusivamente nel caso in cui tali beni risultino funzionali al
raggiungimento degli obiettivi del progetto. In questo caso, il
valore dei beni conferiti deve risultare da perizia redatta ai sensi
della normativa civilistica vigente e verificata da parte dell'ISMEA.
3. I rapporti tra l'ISMEA e ogni societa' partecipata sono definiti
in specifici accordi nei quali sono indicati gli impegni, gli
obblighi, i termini e le condizioni per l'attuazione del Progetto.
Essi regolano, altresi', le modalita' e la tempistica del riscatto al
valore di mercato delle partecipazioni acquisite, le condizioni che
possono determinare la revoca del finanziamento, gli obblighi
connessi al monitoraggio e alle attivita' di accertamento finale
dell'avvenuta realizzazione dei progetti, nonche' di controllo ed
ispezione e quanto altro necessario ai fini dell'attuazione del
Progetto, ivi inclusa la definizione di idonee garanzie a favore
dell'ISMEA per il riscatto dall'intervento finanziario a condizioni
di mercato.
4. L'intervento a condizione di mercato e' compreso tra un minimo
di 2 milioni di euro e un massimo di 20 milioni di euro.