Art. 14 
 
 
               Istruttoria e gestione degli interventi 
 
  1. Una volta completata l'istruttoria di ciascun progetto,  l'ISMEA
ne delibera l'approvazione e stipula gli accordi di cui al precedente
art. 13, comma 3. 
  2. L'ISMEA controlla,  l'esecuzione  dell'intervento  per  l'intera
durata, per  verificare  il  rispetto  degli  obiettivi  fissati  nel
progetto approvato e autorizzato. A tal fine l'ISMEA,  per  tutta  la
durata dell'intervento, ha anche il diritto di: 
    a)  designare  almeno  un  proprio   rappresentante   nell'organo
amministrativo della societa' destinataria dell'intervento; 
    b) designare almeno  un  proprio  rappresentante  nell'organo  di
controllo della societa' destinataria dell'intervento; 
    c) acquisire i budget annuali  e  i  resoconti  semestrali  sulla
gestione della societa'; 
    d) ottenere che il bilancio della societa'  sia  corredato  dalla
relazione di certificazione da parte di  una  societa'  di  revisione
iscritta all'albo di  cui  all'art.  6  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39 e al decreto del Ministero dell'economia e  delle
finanze 20 giugno 2012, n. 144; 
    e) monitorare  il  perseguimento  degli  obiettivi  previsti  nel
progetto e l'andamento dell'attivita' sociale  anche  ispezionando  i
libri  sociali,  la  documentazione  contabile  e   qualsiasi   altro
documento utile o opportuno anche eseguendo  sopralluoghi  presso  la
societa' destinataria dell'intervento  finanziario  a  condizioni  di
mercato.