Art. 14
Istruttoria e gestione degli interventi
1. Una volta completata l'istruttoria di ciascun progetto, l'ISMEA
ne delibera l'approvazione e stipula gli accordi di cui al precedente
art. 13, comma 3.
2. L'ISMEA controlla, l'esecuzione dell'intervento per l'intera
durata, per verificare il rispetto degli obiettivi fissati nel
progetto approvato e autorizzato. A tal fine l'ISMEA, per tutta la
durata dell'intervento, ha anche il diritto di:
a) designare almeno un proprio rappresentante nell'organo
amministrativo della societa' destinataria dell'intervento;
b) designare almeno un proprio rappresentante nell'organo di
controllo della societa' destinataria dell'intervento;
c) acquisire i budget annuali e i resoconti semestrali sulla
gestione della societa';
d) ottenere che il bilancio della societa' sia corredato dalla
relazione di certificazione da parte di una societa' di revisione
iscritta all'albo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39 e al decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 20 giugno 2012, n. 144;
e) monitorare il perseguimento degli obiettivi previsti nel
progetto e l'andamento dell'attivita' sociale anche ispezionando i
libri sociali, la documentazione contabile e qualsiasi altro
documento utile o opportuno anche eseguendo sopralluoghi presso la
societa' destinataria dell'intervento finanziario a condizioni di
mercato.