Art. 15
Vigilanza
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano esercitano
la vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di
funzionamento, previsti dal presente decreto, dei CAA e delle
societa' di cui essi si avvalgono. A tal fine, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano predispongono un piano almeno
annuale di controlli a campione e si avvalgono, per l'esecuzione dei
controlli, delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nel
cui ambito territoriale sono ubicate le strutture dei CAA inseriti
nel campione. Le risultanze di detti controlli sono pubblicate su una
sezione ad accesso riservato sui registri di cui al precedente art.
5, secondo le procedure definite da AGEA Coordinamento.
1-bis. Salvo quanto previsto al comma 1, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, per i controlli concernenti i requisiti
degli operatori e quelli relativi all'apertura ovvero al
trasferimento di sedi dei CAA per i quali hanno concesso
l'autorizzazione ad operare, si avvalgono delle regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano nel cui ambito territoriale sono ubicate
le strutture dei CAA.
2. La vigilanza sulla corretta esecuzione delle attivita' previste
dalle convenzioni di cui al presente decreto e' effettuata, per
quanto di competenza dall'organismo di coordinamento o dagli
organismi pagatori o dalle regioni, Province autonome di Trento e
Bolzano e dagli enti convenzionati.
3. Le regioni, Provincie autonome di Trento e Bolzano, se rilevano
la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e
funzionamento, redigono un verbale di contestazione da notificare al
legale rappresentante del CAA o delle societa' di cui esso si avvale,
assegnando un termine massimo di trenta giorni per rimuovere la causa
ostativa alla prosecuzione delle attivita'. In caso di mancata
ottemperanza, le regioni, Provincie autonome di Trento e Bolzano
revocano l'autorizzazione al CAA e ne curano la pubblicazione sui
registri di cui al precedente art. 5, nel rispetto delle procedure
definite dall'organismo di coordinamento.
4. Oltre i casi previsti dall'art. 16, la revoca e' altresi'
disposta:
a) in caso di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni
previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nello
svolgimento dell'attivita' affidata;
b) in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi
posti dalle convenzioni di cui al presente decreto;
c) in caso di perdita dei requisiti oggettivi di cui all'art. 10;
d) Il CAA non produca con cadenza annuale alla regione e agli
organismi pagatori competenti la documentazione di cui all'art. 10,
comma 3.
5. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da'
immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione
all'AGEA coordinamento ed agli organismi pagatori competenti.
6. Nell'affidamento di incarichi professionali, il CAA e le
societa' di cui esso si avvale, sono tenute al rispetto delle
incompatibilita' previste dalla legge e dall'art. 7 del presente
decreto.