Art. 16
Sanzione per le violazioni
delle regole di incompatibilita'
1. In caso di accertata incompatibilita' o di violazione del
divieto previsto dall'art. 7, comma 3, del presente decreto, si
applica la sanzione della sospensione dell'autorizzazione ad operare
come CAA per un periodo di giorni novanta.
2. In caso di ulteriore violazione si applica la sanzione della
revoca dell'autorizzazione ad operare come CAA.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano
le sanzioni irrogate ai competenti ordini professionali o agli
organismi rappresentativi di categoria per i provvedimenti di
competenza, dandone informativa ad AGEA Coordinamento.