Art. 12
Erogazione del contributo
1. Per i progetti ammessi al beneficio di cui al presente decreto,
il Ministero procede all'erogazione delle agevolazioni a seguito
della presentazione, da parte dei soggetti beneficiari/attuatori,
della richiesta di erogazione, formulata utilizzando lo schema
allegato al provvedimento di cui all'art. 15. La richiesta deve
contenere, altresi', la documentazione di dettaglio comprovante le
spese sostenute e i target conseguiti, per la quota parte di
competenza, secondo quanto stabilito dal provvedimento di cui
all'art. 15. Con medesimo provvedimento si stabiliscono le verifiche,
di competenza del soggetto gestore, propedeutiche alle erogazioni di
cui al presente comma.
2. Sono ammesse esclusivamente le spese interamente quietanziate
entro il 31 dicembre 2025.
3. Il contributo viene trasferito secondo le modalita' operative
afferenti alla gestione delle risorse relative al PNRR giacenti nei
conti correnti di tesoreria statale NGEU, in base a quanto disposto
dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze 26 luglio 2022, n.
29, recante «Circolare delle procedure finanziarie PNRR», nonche'
secondo le direttive della direzione generale gestione finanziaria,
monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento per
l'Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
del Ministero.