Art. 12 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. Per i progetti ammessi al beneficio di cui al presente  decreto,
il Ministero procede  all'erogazione  delle  agevolazioni  a  seguito
della presentazione, da  parte  dei  soggetti  beneficiari/attuatori,
della  richiesta  di  erogazione,  formulata  utilizzando  lo  schema
allegato al provvedimento di  cui  all'art.  15.  La  richiesta  deve
contenere, altresi', la documentazione di  dettaglio  comprovante  le
spese sostenute  e  i  target  conseguiti,  per  la  quota  parte  di
competenza,  secondo  quanto  stabilito  dal  provvedimento  di   cui
all'art. 15. Con medesimo provvedimento si stabiliscono le verifiche,
di competenza del soggetto gestore, propedeutiche alle erogazioni  di
cui al presente comma. 
  2. Sono ammesse esclusivamente le  spese  interamente  quietanziate
entro il 31 dicembre 2025. 
  3. Il contributo viene trasferito secondo  le  modalita'  operative
afferenti alla gestione delle risorse relative al PNRR  giacenti  nei
conti correnti di tesoreria statale NGEU, in base a  quanto  disposto
dalla circolare del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze 26 luglio 2022,  n.
29, recante «Circolare delle  procedure  finanziarie  PNRR»,  nonche'
secondo le direttive della direzione generale  gestione  finanziaria,
monitoraggio,  rendicontazione  e  controllo  del  Dipartimento   per
l'Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa  e  resilienza
del Ministero.