Art. 12 Erogazione del contributo 1. Per i progetti ammessi al beneficio di cui al presente decreto, il Ministero procede all'erogazione delle agevolazioni a seguito della presentazione, da parte dei soggetti beneficiari/attuatori, della richiesta di erogazione, formulata utilizzando lo schema allegato al provvedimento di cui all'art. 15. La richiesta deve contenere, altresi', la documentazione di dettaglio comprovante le spese sostenute e i target conseguiti, per la quota parte di competenza, secondo quanto stabilito dal provvedimento di cui all'art. 15. Con medesimo provvedimento si stabiliscono le verifiche, di competenza del soggetto gestore, propedeutiche alle erogazioni di cui al presente comma. 2. Sono ammesse esclusivamente le spese interamente quietanziate entro il 31 dicembre 2025. 3. Il contributo viene trasferito secondo le modalita' operative afferenti alla gestione delle risorse relative al PNRR giacenti nei conti correnti di tesoreria statale NGEU, in base a quanto disposto dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze 26 luglio 2022, n. 29, recante «Circolare delle procedure finanziarie PNRR», nonche' secondo le direttive della direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento per l'Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero.