Art. 13
Ulteriori adempimenti a carico
dei soggetti beneficiari/attuatori
1. I soggetti beneficiari/attuatori, oltre al rispetto degli
adempimenti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 e dal
provvedimento adottato ai sensi dell'art. 15, sono tenuti a:
a) rispettare le disposizioni previste dalla normativa
eurounitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto
previsto dal regolamento (UE) n. 2021/241 e dal decreto-legge n. 77
del 2021;
b) manutenere e garantire l'accesso del pubblico alla stazione di
ricarica nei cinque anni successivi alla sua entrata in funzione,
assicurando, per il medesimo periodo, anche il mantenimento di
servizi di assistenza ai clienti sia telefonica che tramite strumenti
informatici;
c) riportare su tutte le stazioni di ricarica un logo ad alta
visibilita' che dia evidenza del contributo pubblico ricevuto,
secondo modalita' definite ai sensi dell'art. 15;
d) adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata
per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per
assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
e) effettuare il «controllo gestionale interno», che si sostanzia
nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo
interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le
diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
f) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di
rilevazione dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento
procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto
previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE)
n. 2021/241, nonche' gli obblighi di rendicontazione del
conseguimento di milestone e target associati al progetto per la
quota parte di competenza e di predisposizione della relativa
documentazione giustificativa, assicurandone il tempestivo
inserimento nell'apposita piattaforma informatica, nonche'
garantendone la correttezza, l'affidabilita' e la congruenza con il
tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema
informativo PNRR (ReGiS);
g) trasmettere le informazioni richieste per l'operativita' della
Piattaforma unica nazionale (PUN), ai sensi del decreto di attuazione
dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, nel caso di stazioni di ricarica con accesso pubblico;
h) segnalare eventuali fattori che possano determinare ritardi
che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di
spesa definita nel cronoprogramma, relazionando all'Amministrazione
centrale titolare di intervento, ovvero al soggetto gestore della
misura;
i) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza
amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n.
97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione
previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) n. 2021/241, indicando
nella documentazione progettuale che il progetto e' finanziato
nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di
finanziamento che reciti «Finanziato dall'Unione europea - Next
Generation EU» e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
l) assicurare la conservazione della documentazione progettuale
in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa
tracciabilita' delle operazioni nel rispetto di quanto previsto
all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021. Tali
fascicoli, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal
sistema di gestione e controllo del PNRR, sono messi prontamente a
disposizione, su richiesta del Ministero, dell'Ispettorato generale
per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea,
dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Corte dei
conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti
Autorita' giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione
medesima, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti
di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE,
Euratom, 2018/1046);
m) rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti i
documenti probatori delle spese effettivamente sostenute - o dei
costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate
in materia di costi - ed esposte a rendicontazione inerenti alla
proposta progettuale ammessa all'agevolazione;
n) comprovare che la realizzazione delle attivita' progettuali
sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR
relativamente al principio «non arrecare un danno significativo»
(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 e, ove
applicabili, con i principi del tagging clima e digitale, della
parita' di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3,
paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e
valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
o) fornire il set minimo di informazioni per la verifica di
quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera d) del regolamento
(UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021;
p) assicurare che l'emissione delle fatture avvenga in forma
elettronica e, ove applicabile, secondo le modalita' di attuazione
dell'art. 1, comma 629 della legge n. 190/2014, in materia di
scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA;
q) rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e unionale
in tema di appalti e aiuti di Stato;
r) garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi
preposti, tenendo informato il Ministero e il soggetto gestore,
sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti giudiziari, in
sede civile, penale o amministrativa che dovessero interessare le
operazioni relative al progetto e comunicare le irregolarita', le
frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati,
nonche' i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di
competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle
procedure adottate dalla stessa amministrazione, in linea con quanto
indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241;
s) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di
sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato dal regolamento
finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento
(UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti
di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della
corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati
indebitamente assegnati, nonche' di garantire il rispetto del divieto
di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n.
2021/241;
t) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le
richieste di informazioni, dati e documenti formulate dal Ministero o
dal soggetto gestore;
u) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e
rapporti tecnici periodici formulate dal soggetto gestore in
attuazione delle regole operative di cui al provvedimento adottato ai
sensi dell'art. 15, allo scopo di effettuare il monitoraggio e la
valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;
v) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti
dal Ministero, anche effettuati dal soggetto gestore, facilitando
altresi' le verifiche dell'ufficio competente per i controlli del
Ministero medesimo, dell'Unita' di Audit, della Commissione europea e
di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche
attraverso controlli in loco presso i soggetti responsabili
dell'attuazione degli interventi;
w) rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione,
linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per
quanto di competenza.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo sono
espletati nel rispetto delle procedure e indicazioni operative
contenute nelle linee guida per i soggetti attuatori, in allegato al
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo per
l'attuazione delle misure PNRR di competenza del Ministero, nonche'
di ulteriori istruzioni eventualmente rese disponibili dal Ministero
stesso ovvero dal soggetto gestore.
3. I soggetti beneficiari/attuatori possono cedere, previa
comunicazione al Ministero e al soggetto gestore, la titolarita'
delle stazioni di ricarica a terzi solo dopo la loro realizzazione e
messa in funzione. La cessione e' subordinata all'assunzione da parte
dei nuovi titolari, mediante espressa previsione nel contratto di
cessione, di ciascuno degli obblighi previsti in relazione ai
soggetti beneficiari, anche nel rispetto dell'art. 8, comma 2. Il
Ministero, anche avvalendosi del soggetto gestore, verifica, a
seguito della comunicazione della cessione, la sussistenza, in capo
al cessionario, dei requisiti di cui al secondo periodo del presente
comma, anche agli effetti di quanto disposto dall'art. 14.