Art. 13 
 
                   Ulteriori adempimenti a carico 
                 dei soggetti beneficiari/attuatori 
 
  1.  I  soggetti  beneficiari/attuatori,  oltre  al  rispetto  degli
adempimenti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9,  11  e  12  e  dal
provvedimento adottato ai sensi dell'art. 15, sono tenuti a: 
    a)  rispettare   le   disposizioni   previste   dalla   normativa
eurounitaria  e  nazionale,  con  particolare  riferimento  a  quanto
previsto dal regolamento (UE) n. 2021/241 e dal decreto-legge  n.  77
del 2021; 
    b) manutenere e garantire l'accesso del pubblico alla stazione di
ricarica nei cinque anni successivi alla  sua  entrata  in  funzione,
assicurando, per  il  medesimo  periodo,  anche  il  mantenimento  di
servizi di assistenza ai clienti sia telefonica che tramite strumenti
informatici; 
    c) riportare su tutte le stazioni di ricarica  un  logo  ad  alta
visibilita'  che  dia  evidenza  del  contributo  pubblico  ricevuto,
secondo modalita' definite ai sensi dell'art. 15; 
    d) adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata
per tutte le  transazioni  relative  alla  proposta  progettuale  per
assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR; 
    e) effettuare il «controllo gestionale interno», che si sostanzia
nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di  controllo
interno previsto dalla  normativa  nazionale  e  comunitaria  per  le
diverse tipologie di organizzazione o forme societarie; 
    f)  rispettare  gli  adempimenti  connessi   agli   obblighi   di
rilevazione  dei  dati  di  monitoraggio   relativi   all'avanzamento
procedurale,  fisico  e  finanziario  del  progetto  secondo   quanto
previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento  (UE)
n.  2021/241,   nonche'   gli   obblighi   di   rendicontazione   del
conseguimento di milestone e target  associati  al  progetto  per  la
quota  parte  di  competenza  e  di  predisposizione  della  relativa
documentazione   giustificativa,    assicurandone    il    tempestivo
inserimento   nell'apposita    piattaforma    informatica,    nonche'
garantendone la correttezza, l'affidabilita' e la congruenza  con  il
tracciato  informativo  previsto  per  l'alimentazione  del   sistema
informativo PNRR (ReGiS); 
    g) trasmettere le informazioni richieste per l'operativita' della
Piattaforma unica nazionale (PUN), ai sensi del decreto di attuazione
dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.
199, nel caso di stazioni di ricarica con accesso pubblico; 
    h) segnalare eventuali fattori che  possano  determinare  ritardi
che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di
spesa definita nel cronoprogramma,  relazionando  all'Amministrazione
centrale titolare di intervento, ovvero  al  soggetto  gestore  della
misura; 
    i)  rispettare  gli  adempimenti  in   materia   di   trasparenza
amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25  maggio  2016,  n.
97, e  gli  obblighi  in  materia  di  comunicazione  e  informazione
previsti dall'art. 34 del regolamento  (UE)  n.  2021/241,  indicando
nella  documentazione  progettuale  che  il  progetto  e'  finanziato
nell'ambito  del   PNRR,   con   una   esplicita   dichiarazione   di
finanziamento che  reciti  «Finanziato  dall'Unione  europea  -  Next
Generation EU» e valorizzando l'emblema dell'Unione europea; 
    l) assicurare la conservazione della  documentazione  progettuale
in  fascicoli  cartacei  o  informatici  ai   fini   della   completa
tracciabilita' delle  operazioni  nel  rispetto  di  quanto  previsto
all'art.  9,  comma  4,  del  decreto-legge  n.  77  del  2021.  Tali
fascicoli, nelle diverse fasi di controllo e  verifica  previste  dal
sistema di gestione e controllo del PNRR, sono  messi  prontamente  a
disposizione, su richiesta del Ministero,  dell'Ispettorato  generale
per il PNRR, dell'Organismo  di  Audit,  della  Commissione  europea,
dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della  Corte  dei
conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle  competenti
Autorita'  giudiziarie  nazionali  e   autorizzare   la   Commissione
medesima, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i  diritti
di cui all'art. 129, paragrafo 1, del  regolamento  finanziario  (UE,
Euratom, 2018/1046); 
    m) rispettare  l'obbligo  di  indicazione  del  CUP  su  tutti  i
documenti probatori delle spese  effettivamente  sostenute  -  o  dei
costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni  semplificate
in materia di costi - ed  esposte  a  rendicontazione  inerenti  alla
proposta progettuale ammessa all'agevolazione; 
    n) comprovare che la realizzazione  delle  attivita'  progettuali
sia coerente con  i  principi  e  gli  obblighi  specifici  del  PNRR
relativamente al principio  «non  arrecare  un  danno  significativo»
(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 e,  ove
applicabili, con i principi  del  tagging  clima  e  digitale,  della
parita' di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2,  3,
paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta
dei diritti fondamentali  dell'Unione  europea,  della  protezione  e
valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 
    o) fornire il set minimo  di  informazioni  per  la  verifica  di
quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera d) del regolamento
(UE) n. 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  12
febbraio 2021; 
    p) assicurare che l'emissione  delle  fatture  avvenga  in  forma
elettronica e, ove applicabile, secondo le  modalita'  di  attuazione
dell'art. 1, comma  629  della  legge  n.  190/2014,  in  materia  di
scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA; 
    q) rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e unionale
in tema di appalti e aiuti di Stato; 
    r) garantire una tempestiva e diretta  informazione  agli  organi
preposti, tenendo informato  il  Ministero  e  il  soggetto  gestore,
sull'avvio e l'andamento di  eventuali  procedimenti  giudiziari,  in
sede civile, penale o amministrativa  che  dovessero  interessare  le
operazioni relative al progetto e  comunicare  le  irregolarita',  le
frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi  riscontrati,
nonche' i casi di doppio finanziamento a seguito delle  verifiche  di
competenza e  adottare  le  misure  necessarie,  nel  rispetto  delle
procedure adottate dalla stessa amministrazione, in linea con  quanto
indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241; 
    s) adottare misure adeguate volte a rispettare  il  principio  di
sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato dal regolamento
finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento
(UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti
di  interessi,  delle  frodi,  comprese  le  frodi  sospette,   della
corruzione e di recupero e restituzione  dei  fondi  che  sono  stati
indebitamente assegnati, nonche' di garantire il rispetto del divieto
di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE)  n.
2021/241; 
    t) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte  le
richieste di informazioni, dati e documenti formulate dal Ministero o
dal soggetto gestore; 
    u) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e
rapporti  tecnici  periodici  formulate  dal  soggetto   gestore   in
attuazione delle regole operative di cui al provvedimento adottato ai
sensi dell'art. 15, allo scopo di effettuare  il  monitoraggio  e  la
valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse; 
    v) consentire e favorire,  in  ogni  fase  del  procedimento,  lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni  e  monitoraggi  disposti
dal Ministero, anche effettuati  dal  soggetto  gestore,  facilitando
altresi' le verifiche dell'ufficio competente  per  i  controlli  del
Ministero medesimo, dell'Unita' di Audit, della Commissione europea e
di  altri  organismi  autorizzati,  che  verranno  effettuate   anche
attraverso  controlli  in  loco  presso   i   soggetti   responsabili
dell'attuazione degli interventi; 
    w) rispettare ogni  altra  disposizione,  principio,  istruzione,
linea guida, circolare,  prevista  per  l'attuazione  del  PNRR,  per
quanto di competenza. 
  2. Gli adempimenti di cui al comma 1  del  presente  articolo  sono
espletati  nel  rispetto  delle  procedure  e  indicazioni  operative
contenute nelle linee guida per i soggetti attuatori, in allegato  al
documento  descrittivo  del  sistema  di  gestione  e  controllo  per
l'attuazione delle misure PNRR di competenza del  Ministero,  nonche'
di ulteriori istruzioni eventualmente rese disponibili dal  Ministero
stesso ovvero dal soggetto gestore. 
  3.  I  soggetti  beneficiari/attuatori   possono   cedere,   previa
comunicazione al Ministero e  al  soggetto  gestore,  la  titolarita'
delle stazioni di ricarica a terzi solo dopo la loro realizzazione  e
messa in funzione. La cessione e' subordinata all'assunzione da parte
dei nuovi titolari, mediante espressa  previsione  nel  contratto  di
cessione,  di  ciascuno  degli  obblighi  previsti  in  relazione  ai
soggetti beneficiari, anche nel rispetto dell'art.  8,  comma  2.  Il
Ministero,  anche  avvalendosi  del  soggetto  gestore,  verifica,  a
seguito della comunicazione della cessione, la sussistenza,  in  capo
al cessionario, dei requisiti di cui al secondo periodo del  presente
comma, anche agli effetti di quanto disposto dall'art. 14.