Art. 13 Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari/attuatori 1. I soggetti beneficiari/attuatori, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 e dal provvedimento adottato ai sensi dell'art. 15, sono tenuti a: a) rispettare le disposizioni previste dalla normativa eurounitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021; b) manutenere e garantire l'accesso del pubblico alla stazione di ricarica nei cinque anni successivi alla sua entrata in funzione, assicurando, per il medesimo periodo, anche il mantenimento di servizi di assistenza ai clienti sia telefonica che tramite strumenti informatici; c) riportare su tutte le stazioni di ricarica un logo ad alta visibilita' che dia evidenza del contributo pubblico ricevuto, secondo modalita' definite ai sensi dell'art. 15; d) adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR; e) effettuare il «controllo gestionale interno», che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie; f) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 2021/241, nonche' gli obblighi di rendicontazione del conseguimento di milestone e target associati al progetto per la quota parte di competenza e di predisposizione della relativa documentazione giustificativa, assicurandone il tempestivo inserimento nell'apposita piattaforma informatica, nonche' garantendone la correttezza, l'affidabilita' e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS); g) trasmettere le informazioni richieste per l'operativita' della Piattaforma unica nazionale (PUN), ai sensi del decreto di attuazione dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nel caso di stazioni di ricarica con accesso pubblico; h) segnalare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel cronoprogramma, relazionando all'Amministrazione centrale titolare di intervento, ovvero al soggetto gestore della misura; i) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) n. 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il progetto e' finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti «Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU» e valorizzando l'emblema dell'Unione europea; l) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilita' delle operazioni nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021. Tali fascicoli, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, sono messi prontamente a disposizione, su richiesta del Ministero, dell'Ispettorato generale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorita' giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione medesima, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046); m) rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - ed esposte a rendicontazione inerenti alla proposta progettuale ammessa all'agevolazione; n) comprovare che la realizzazione delle attivita' progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del tagging clima e digitale, della parita' di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; o) fornire il set minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; p) assicurare che l'emissione delle fatture avvenga in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalita' di attuazione dell'art. 1, comma 629 della legge n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA; q) rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e unionale in tema di appalti e aiuti di Stato; r) garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero e il soggetto gestore, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti giudiziari, in sede civile, penale o amministrativa che dovessero interessare le operazioni relative al progetto e comunicare le irregolarita', le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonche' i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa amministrazione, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241; s) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato dal regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonche' di garantire il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241; t) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti formulate dal Ministero o dal soggetto gestore; u) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici formulate dal soggetto gestore in attuazione delle regole operative di cui al provvedimento adottato ai sensi dell'art. 15, allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse; v) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, anche effettuati dal soggetto gestore, facilitando altresi' le verifiche dell'ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unita' di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi; w) rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per quanto di competenza. 2. Gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo sono espletati nel rispetto delle procedure e indicazioni operative contenute nelle linee guida per i soggetti attuatori, in allegato al documento descrittivo del sistema di gestione e controllo per l'attuazione delle misure PNRR di competenza del Ministero, nonche' di ulteriori istruzioni eventualmente rese disponibili dal Ministero stesso ovvero dal soggetto gestore. 3. I soggetti beneficiari/attuatori possono cedere, previa comunicazione al Ministero e al soggetto gestore, la titolarita' delle stazioni di ricarica a terzi solo dopo la loro realizzazione e messa in funzione. La cessione e' subordinata all'assunzione da parte dei nuovi titolari, mediante espressa previsione nel contratto di cessione, di ciascuno degli obblighi previsti in relazione ai soggetti beneficiari, anche nel rispetto dell'art. 8, comma 2. Il Ministero, anche avvalendosi del soggetto gestore, verifica, a seguito della comunicazione della cessione, la sussistenza, in capo al cessionario, dei requisiti di cui al secondo periodo del presente comma, anche agli effetti di quanto disposto dall'art. 14.