Art. 14 
 
                        Revoca del contributo 
 
  1.  I  contributi  sono  revocati  dal  Ministero  se  il  soggetto
beneficiario/attuatore: 
    a) ha reso, nell'istanza di ammissione al  beneficio  di  cui  al
presente  decreto  o  in  qualunque  altra  fase  del   procedimento,
dichiarazioni mendaci ovvero ha  esibito  atti  contenenti  dati  non
rispondenti a verita'; 
    b) non ha rispettato i termini di cui all'art. 11. 
  2. I contributi sono altresi' revocati, in tutto o  in  parte,  nei
casi individuati con il decreto di cui all'art. 15. 
  3. Nel caso di cessione delle stazioni di ricarica a terzi  di  cui
all'art. 13, comma 3, il Ministero revoca il contributo: 
    a) se e' mancata la comunicazione di cui all'art. 13, comma 3; 
    b) se il cessionario ha  reso  dichiarazioni  mendaci  ovvero  ha
esibito atti contenenti dati non rispondenti a verita'; 
    c) negli altri casi individuati dal decreto di cui all'art. 15. 
  4. Il soggetto beneficiario/attuatore o  il  cessionario  ai  sensi
dell'art. 13, comma 3, e' tenuto a restituire il contributo  revocato
entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  del  provvedimento  di
revoca. 
  5.  Il  Ministero  puo'   effettuare,   in   qualunque   fase   del
procedimento,  anche  delegando  il  soggetto  gestore,  ispezioni  e
controlli, volti alla verifica del rispetto  delle  disposizioni  del
presente decreto, sui soggetti beneficiari/attuatori, sugli eventuali
cessionari e sui siti ove sono installate  le  stazioni  di  ricarica
oggetto dei contributi. 
  6. Il Ministero procede al  recupero  degli  importi  eventualmente
versati anche avvalendosi del soggetto gestore.