Art. 14
Revoca del contributo
1. I contributi sono revocati dal Ministero se il soggetto
beneficiario/attuatore:
a) ha reso, nell'istanza di ammissione al beneficio di cui al
presente decreto o in qualunque altra fase del procedimento,
dichiarazioni mendaci ovvero ha esibito atti contenenti dati non
rispondenti a verita';
b) non ha rispettato i termini di cui all'art. 11.
2. I contributi sono altresi' revocati, in tutto o in parte, nei
casi individuati con il decreto di cui all'art. 15.
3. Nel caso di cessione delle stazioni di ricarica a terzi di cui
all'art. 13, comma 3, il Ministero revoca il contributo:
a) se e' mancata la comunicazione di cui all'art. 13, comma 3;
b) se il cessionario ha reso dichiarazioni mendaci ovvero ha
esibito atti contenenti dati non rispondenti a verita';
c) negli altri casi individuati dal decreto di cui all'art. 15.
4. Il soggetto beneficiario/attuatore o il cessionario ai sensi
dell'art. 13, comma 3, e' tenuto a restituire il contributo revocato
entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di
revoca.
5. Il Ministero puo' effettuare, in qualunque fase del
procedimento, anche delegando il soggetto gestore, ispezioni e
controlli, volti alla verifica del rispetto delle disposizioni del
presente decreto, sui soggetti beneficiari/attuatori, sugli eventuali
cessionari e sui siti ove sono installate le stazioni di ricarica
oggetto dei contributi.
6. Il Ministero procede al recupero degli importi eventualmente
versati anche avvalendosi del soggetto gestore.