Art. 15 
 
                       Disposizioni attuative 
 
  1. Il Ministero, tramite  provvedimento  della  Direzione  generale
competente, approva gli avvisi pubblici, su proposta del GSE, per  la
presentazione di proposte progettuali finalizzate alla  realizzazione
di stazioni di ricarica elettrica  lungo  le  strade  extraurbane,  i
quali definiscono il numero minimo di stazioni di ricarica per ambito
e per lotto anche in considerazione di quanto  previsto  all'art.  9,
comma 2, i termini e le modalita' di presentazione delle  istanze  di
ammissione    al    beneficio,    i    requisiti     dei     soggetti
beneficiari/attuatori, le modalita' per la concessione e l'erogazione
dei contributi, nonche' gli ulteriori elementi utili  a  disciplinare
l'attuazione  dell'investimento  di  cui  al  presente  decreto,   in
conformita' alle disposizioni  in  materia  di  PNRR  e  alle  regole
attuative del principio del «non arrecare un danno significativo»  ed
individuano i casi di revoca totale e parziale del contributo.