Art. 9
Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66
1. Allo scopo di assicurare maggiore continuita' nell'esercizio
delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo,
nonche' nello svolgimento di compiti particolari e di elevata
specializzazione in materia di tutela agroalimentare demandati
all'Arma dei carabinieri, preservando i controlli nell'ambito delle
competenze in materia ambientale, al codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) ((nel libro primo, titolo IV, capo V, sezione I, dopo
l'articolo 161-bis e' aggiunto il seguente)):
«Art. 161-ter (Personale ispettivo con compiti di polizia
agroalimentare). - 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle
funzioni di polizia agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, con
decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il
Ministro dell'interno, sono stabilite le competenze del personale
ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attivita'
ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo
personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti, al fine di
garantire la terzieta' dell'intervento ispettivo.
2. In relazione alle attivita' di cui al comma 1, con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono
individuati:
a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti
ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea,
nazionale e regionale in materia agroalimentare;
b) i requisiti che il predetto personale deve possedere,
nonche' le relative attivita' di formazione e aggiornamento.»;
b) all'articolo 174-bis, comma 2, la lettera a) e' sostituita
dalla seguente: « a) Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei
carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, ((tramite il
Comandante generale)), per i compiti militari, e la dipendenza
funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162,
comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, fatta salva la dipendenza
funzionale dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica. Il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale
altresi' del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari
per lo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente
riconducibili alle attribuzioni del relativo Ministero. Il Comando
unita' forestali, ambientali e agroalimentari e' retto da un generale
di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di
coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti,
collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di
vicecomandante del Comando e' attribuito al generale di divisione in
servizio permanente effettivo del ruolo forestale;»;
c) all'articolo 174-bis, il comma 2-quater e' sostituito dal
seguente: «2-quater. Il Ministro ((dell'agricoltura)), della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, definisce gli obiettivi strategici
generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie
riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri ((dell'agricoltura)),
della sovranita' alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della
sicurezza energetica.».
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.