Art. 9 
 
Modifiche al codice dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
                  legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. Allo scopo di  assicurare  maggiore  continuita'  nell'esercizio
delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo,
nonche'  nello  svolgimento  di  compiti  particolari  e  di  elevata
specializzazione  in  materia  di  tutela  agroalimentare   demandati
all'Arma dei carabinieri, preservando i controlli  nell'ambito  delle
competenze  in  materia  ambientale,   al   codice   dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) ((nel  libro  primo,  titolo  IV,  capo  V,  sezione  I,  dopo
l'articolo 161-bis e' aggiunto il seguente)): 
      «Art. 161-ter  (Personale  ispettivo  con  compiti  di  polizia
agroalimentare). - 1. Per le esigenze  connesse  all'esercizio  delle
funzioni di polizia agroalimentare  dell'Arma  dei  carabinieri,  con
decreto del Ministro della difesa e  del  Ministro  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e  delle  foreste,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, sono stabilite  le  competenze  del  personale
ispettivo e i criteri generali per  lo  svolgimento  delle  attivita'
ispettive, prevedendo  il  principio  della  rotazione  del  medesimo
personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti, al  fine  di
garantire la terzieta' dell'intervento ispettivo. 
      2.  In  relazione  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono
individuati: 
        a) il personale incaricato degli interventi ispettivi  svolti
ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea,
nazionale e regionale in materia agroalimentare; 
        b) i requisiti che  il  predetto  personale  deve  possedere,
nonche' le relative attivita' di formazione e aggiornamento.»; 
    b) all'articolo 174-bis, comma 2, la  lettera  a)  e'  sostituita
dalla  seguente:  «  a)  Comando  unita'  forestali,   ambientali   e
agroalimentari, che,  ferme  restando  la  dipendenza  dell'Arma  dei
carabinieri dal Capo di stato maggiore  della  difesa,  ((tramite  il
Comandante generale)),  per  i  compiti  militari,  e  la  dipendenza
funzionale  dal  Ministro  dell'interno,  per  i  compiti  di  tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi  dell'articolo  162,
comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle  foreste,  fatta  salva  la  dipendenza
funzionale dal Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica
del Comando per la tutela ambientale e la  sicurezza  energetica.  Il
Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  si   avvale
altresi' del Comando unita' forestali,  ambientali  e  agroalimentari
per  lo   svolgimento   delle   specifiche   funzioni   espressamente
riconducibili alle attribuzioni del relativo  Ministero.  Il  Comando
unita' forestali, ambientali e agroalimentari e' retto da un generale
di corpo  d'armata  che  esercita  funzioni  di  alta  direzione,  di
coordinamento e di controllo nei confronti  dei  comandi  dipendenti,
collocato  in  soprannumero  rispetto  all'organico.  L'incarico   di
vicecomandante del Comando e' attribuito al generale di divisione  in
servizio permanente effettivo del ruolo forestale;»; 
    c) all'articolo 174-bis, il  comma  2-quater  e'  sostituito  dal
seguente:  «2-quater.   Il   Ministro   ((dell'agricoltura)),   della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  definisce  gli  obiettivi  strategici
generali del Comando di cui al comma 2,  lettera  a),  nelle  materie
riconducibili alle attribuzioni dei  Ministeri  ((dell'agricoltura)),
della sovranita' alimentare e delle foreste e dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica.». 
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.