((Art. 9 bis 
 
Monitoraggio della produzione di latte vaccino,  ovino  e  caprino  e
  dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di  latte
  importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi 
 
  1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.   27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  4,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai  commi
1, 2 e 4-bis entro i termini previsti  e'  soggetto  a  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000»; 
  b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Nel caso di un piccolo  produttore  che  non  adempie  agli
obblighi di registrazione di cui al comma 2, le sanzioni  di  cui  al
comma 4 si applicano a  partire  dalle  dichiarazioni  riferite  alle
produzioni realizzate nell'anno 2024.».))