((Art. 9 ter 
 
Disposizioni in materia di attivita' di controllo sulle denominazioni
               protette e sulle produzioni biologiche 
 
  1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 3
e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che  non  assolve,
in modo totale o parziale,  agli  obblighi  pecuniari  relativi  allo
svolgimento dell'attivita' di controllo per la denominazione protetta
rivendicata dal soggetto  stesso  e  che,  a  richiesta  dell'ufficio
territoriale dell'ICQRF, entro  trenta  giorni  non  esibisce  idonea
documentazione attestante l'avvenuto pagamento di  quanto  dovuto  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non
corrisposto. Il  soggetto  inadempiente,  oltre  al  pagamento  della
sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve  versare  le  somme
dovute,  comprensive  degli   interessi   legali,   direttamente   al
creditore». 
  2. All'articolo 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, dopo il comma  6
e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Gli incaricati della revisione legale dei soggetti  di  cui
all'articolo 59, comma 1-bis, della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,
certificano che il contributo di cui all'articolo 59, comma 1,  della
suddetta  legge  sia  stato  calcolato  sulla  pertinente  quota   di
fatturato e che sia stato versato all'apposito capitolo  dell'entrata
del bilancio dello Stato nei tempi e con le  modalita'  previste  dal
comma 6  del  presente  articolo.  Le  certificazioni  devono  essere
inserite sul portale informatico  del  Sistema  informativo  agricolo
nazionale (SIAN) del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e comunicati al Ministero dell'economia  e
delle  finanze,  secondo  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente disposizione ». 
  3. Le disposizioni cui al comma 2 si applicano anche ai  contributi
dovuti a partire dall'anno 2020. 
  4. Dalle disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))