((Art. 9 ter
Disposizioni in materia di attivita' di controllo sulle denominazioni
protette e sulle produzioni biologiche
1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 3
e' sostituito dal seguente:
«3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve,
in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo
svolgimento dell'attivita' di controllo per la denominazione protetta
rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio
territoriale dell'ICQRF, entro trenta giorni non esibisce idonea
documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non
corrisposto. Il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme
dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al
creditore».
2. All'articolo 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, dopo il comma 6
e' inserito il seguente:
«6-bis. Gli incaricati della revisione legale dei soggetti di cui
all'articolo 59, comma 1-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
certificano che il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della
suddetta legge sia stato calcolato sulla pertinente quota di
fatturato e che sia stato versato all'apposito capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato nei tempi e con le modalita' previste dal
comma 6 del presente articolo. Le certificazioni devono essere
inserite sul portale informatico del Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN) del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e comunicati al Ministero dell'economia e
delle finanze, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione ».
3. Le disposizioni cui al comma 2 si applicano anche ai contributi
dovuti a partire dall'anno 2020.
4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))