Art. 9 
 
           Modifiche al codice dell'ordinamento militare, 
         di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. Allo scopo di  assicurare  maggiore  continuita'  nell'esercizio
delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo,
nonche'  nello  svolgimento  di  compiti  particolari  e  di  elevata
specializzazione  in  materia  di  tutela  agroalimentare   demandati
all'Arma dei carabinieri, preservando i controlli  nell'ambito  delle
competenze  in  materia  ambientale,   al   codice   dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) nel libro primo, titolo IV, capo V, sezione I, dopo l'articolo
161-bis e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 161-ter  (Personale  ispettivo  con  compiti  di  polizia
agroalimentare). - 1. Per le esigenze  connesse  all'esercizio  delle
funzioni di polizia agroalimentare  dell'Arma  dei  carabinieri,  con
decreto del Ministro della difesa e  del  Ministro  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e  delle  foreste,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, sono stabilite  le  competenze  del  personale
ispettivo e i criteri generali per  lo  svolgimento  delle  attivita'
ispettive, prevedendo  il  principio  della  rotazione  del  medesimo
personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti, al  fine  di
garantire la terzieta' dell'intervento ispettivo. 
      2.  In  relazione  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono
individuati: 
        a) il personale incaricato degli interventi ispettivi  svolti
ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea,
nazionale e regionale in materia agroalimentare; 
        b) i requisiti che  il  predetto  personale  deve  possedere,
nonche' le relative attivita' di formazione e aggiornamento.»; 
    b) all'articolo 174-bis, comma 2, la  lettera  a)  e'  sostituita
dalla  seguente:  «a)  Comando   unita'   forestali,   ambientali   e
agroalimentari, che,  ferme  restando  la  dipendenza  dell'Arma  dei
carabinieri dal Capo di  stato  maggiore  della  difesa,  tramite  il
Comandante  generale,  per  i  compiti  militari,  e  la   dipendenza
funzionale  dal  Ministro  dell'interno,  per  i  compiti  di  tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi  dell'articolo  162,
comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle  foreste,  fatta  salva  la  dipendenza
funzionale dal Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica
del Comando per la tutela ambientale e la  sicurezza  energetica.  Il
Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  si   avvale
altresi' del Comando unita' forestali,  ambientali  e  agroalimentari
per  lo   svolgimento   delle   specifiche   funzioni   espressamente
riconducibili alle attribuzioni del relativo  Ministero.  Il  Comando
unita' forestali, ambientali e agroalimentari e' retto da un generale
di corpo  d'armata  che  esercita  funzioni  di  alta  direzione,  di
coordinamento e di controllo nei confronti  dei  comandi  dipendenti,
collocato  in  soprannumero  rispetto  all'organico.  L'incarico   di
vicecomandante del Comando e' attribuito al generale di divisione  in
servizio permanente effettivo del ruolo forestale;»; 
    c) all'articolo 174-bis, il  comma  2-quater  e'  sostituito  dal
seguente: «2-quater. Il Ministro dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, definisce gli obiettivi strategici generali del  Comando  di
cui  al  comma  2,  lettera  a),  nelle  materie  riconducibili  alle
attribuzioni  dei  Ministeri   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare  e  delle  foreste  e  dell'ambiente  e  della   sicurezza
energetica.». 
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 174 bis del decreto
          legislativo  15  marzo  2010,  n.   66,   recante   «Codice
          dell'ordinamento  militare»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'8 maggio 2010, n. 106, come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art.   174-bis   (Organizzazione   per   la   tutela
          forestale,   ambientale    e    agroalimentare).    -    1.
          L'organizzazione  forestale,  ambientale  e  agroalimentare
          comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva,
          all'espletamento, nell'ambito delle  competenze  attribuite
          all'Arma dei carabinieri,  di  compiti  particolari  o  che
          svolgono attivita' di elevata specializzazione  in  materia
          di tutela dell'ambiente,  del  territorio  e  delle  acque,
          nonche' nel campo  della  sicurezza  e  dei  controlli  nel
          settore  agroalimentare,  a  sostegno  o  con  il  supporto
          dell'organizzazione territoriale. 
                2. L'organizzazione di cui al comma  1,  si  articola
          in: 
                  a)   Comando   unita'   forestali,   ambientali   e
          agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma
          dei carabinieri dal Capo di stato  maggiore  della  difesa,
          tramite il Comandante generale, per i compiti  militari,  e
          la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno,  per  i
          compiti di tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica,
          ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente
          dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare
          e delle foreste, fatta salva la dipendenza  funzionale  dal
          Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica  del
          Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica.
          Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica  si
          avvale altresi' del Comando unita' forestali, ambientali  e
          agroalimentari per lo svolgimento delle specifiche funzioni
          espressamente riconducibili alle attribuzioni del  relativo
          Ministero.  Il  Comando  unita'  forestali,  ambientali   e
          agroalimentari e' retto da un generale  di  corpo  d'armata
          che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e
          di  controllo  nei  confronti   dei   comandi   dipendenti,
          collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico
          di vicecomandante del Comando e' attribuito al generale  di
          divisione  in  servizio  permanente  effettivo  del   ruolo
          forestale; 
                  b) Comandi, retti da generale  di  divisione  o  di
          brigata,  che  esercitano   funzioni   di   direzione,   di
          coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti. 
                2-bis. I reparti istituiti con decreto  del  Ministro
          dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla  Corte
          dei conti in data 24 novembre 1986, registro n.  1,  foglio
          n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno
          2001, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11  settembre
          2001,  n.  211,  Supplemento  ordinario,  sono  posti  alle
          dipendenze del Comando di cui al comma  2,  lettera  a).  I
          medesimi reparti assumono rispettivamente la  denominazione
          di Comando  carabinieri  per  la  tutela  ambientale  e  la
          sicurezza energetica e Comando carabinieri  per  la  tutela
          agroalimentare. 
                2-ter. Dal Comando di cui al  comma  2,  lettera  a),
          dipendono  anche  il  Comando  carabinieri  per  la  tutela
          forestale e dei parchi e  il  Comando  carabinieri  per  la
          tutela della biodiversita'. 
                2-quater.   Il   Ministro   dell'agricoltura,   della
          sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica  e  con
          il Ministro dell'economia e delle  finanze,  definisce  gli
          obiettivi strategici generali del Comando di cui  al  comma
          2,   lettera   a),   nelle   materie   riconducibili   alle
          attribuzioni   dei   Ministeri   dell'agricoltura,    della
          sovranita' alimentare e delle  foreste  e  dell'ambiente  e
          della sicurezza energetica.».