Art. 9
Modifiche al codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
1. Allo scopo di assicurare maggiore continuita' nell'esercizio
delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo,
nonche' nello svolgimento di compiti particolari e di elevata
specializzazione in materia di tutela agroalimentare demandati
all'Arma dei carabinieri, preservando i controlli nell'ambito delle
competenze in materia ambientale, al codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) nel libro primo, titolo IV, capo V, sezione I, dopo l'articolo
161-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 161-ter (Personale ispettivo con compiti di polizia
agroalimentare). - 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle
funzioni di polizia agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, con
decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il
Ministro dell'interno, sono stabilite le competenze del personale
ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attivita'
ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo
personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti, al fine di
garantire la terzieta' dell'intervento ispettivo.
2. In relazione alle attivita' di cui al comma 1, con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono
individuati:
a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti
ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea,
nazionale e regionale in materia agroalimentare;
b) i requisiti che il predetto personale deve possedere,
nonche' le relative attivita' di formazione e aggiornamento.»;
b) all'articolo 174-bis, comma 2, la lettera a) e' sostituita
dalla seguente: «a) Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei
carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il
Comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza
funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162,
comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, fatta salva la dipendenza
funzionale dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica. Il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale
altresi' del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari
per lo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente
riconducibili alle attribuzioni del relativo Ministero. Il Comando
unita' forestali, ambientali e agroalimentari e' retto da un generale
di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di
coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti,
collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di
vicecomandante del Comando e' attribuito al generale di divisione in
servizio permanente effettivo del ruolo forestale;»;
c) all'articolo 174-bis, il comma 2-quater e' sostituito dal
seguente: «2-quater. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di
cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle
attribuzioni dei Ministeri dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza
energetica.».
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 174 bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 maggio 2010, n. 106, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare). - 1.
L'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare
comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva,
all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite
all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che
svolgono attivita' di elevata specializzazione in materia
di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque,
nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel
settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto
dell'organizzazione territoriale.
2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola
in:
a) Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma
dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa,
tramite il Comandante generale, per i compiti militari, e
la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i
compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente
dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste, fatta salva la dipendenza funzionale dal
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del
Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica.
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica si
avvale altresi' del Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari per lo svolgimento delle specifiche funzioni
espressamente riconducibili alle attribuzioni del relativo
Ministero. Il Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari e' retto da un generale di corpo d'armata
che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e
di controllo nei confronti dei comandi dipendenti,
collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico
di vicecomandante del Comando e' attribuito al generale di
divisione in servizio permanente effettivo del ruolo
forestale;
b) Comandi, retti da generale di divisione o di
brigata, che esercitano funzioni di direzione, di
coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.
2-bis. I reparti istituiti con decreto del Ministro
dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte
dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio
n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre
2001, n. 211, Supplemento ordinario, sono posti alle
dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera a). I
medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione
di Comando carabinieri per la tutela ambientale e la
sicurezza energetica e Comando carabinieri per la tutela
agroalimentare.
2-ter. Dal Comando di cui al comma 2, lettera a),
dipendono anche il Comando carabinieri per la tutela
forestale e dei parchi e il Comando carabinieri per la
tutela della biodiversita'.
2-quater. Il Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce gli
obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma
2, lettera a), nelle materie riconducibili alle
attribuzioni dei Ministeri dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste e dell'ambiente e
della sicurezza energetica.».