Art. 9 - bis 
 
Monitoraggio della produzione di latte vaccino,  ovino  e  caprino  e
  dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di  latte
  importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi 
 
  1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.   27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai  commi
1, 2 e 4-bis entro i termini previsti  e'  soggetto  a  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000»; 
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Nel caso di un piccolo produttore che non adempie  agli
obblighi di registrazione di cui al comma 2, le sanzioni  di  cui  al
comma 4 si applicano a  partire  dalle  dichiarazioni  riferite  alle
produzioni realizzate nell'anno 2024.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 21 maggio 2019, n. 44, recante: «Disposizioni urgenti
          in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e (del
          settore  ittico   nonche')   di   sostegno   alle   imprese
          agroalimentari colpite da  eventi  atmosferici  avversi  di
          carattere eccezionale e per l'emergenza nello  stabilimento
          Stoppani, sito nel Comune di  Cogoleto»,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  29  marzo  2019,  n.   75,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  3  (Monitoraggio  della  produzione  di  latte
          vaccino,  ovino  e  caprino  e  dell'acquisto  di  latte  e
          prodotti lattiero-caseari a  base  di  latte  importati  da
          Paesi dell'Unione europea e da  Paesi  terzi).  -  1.  Allo
          scopo  di  consentire  un   accurato   monitoraggio   delle
          produzioni  lattiero-casearie  realizzate  sul   territorio
          nazionale, i primi acquirenti di latte crudo, come definiti
          dall'articolo 151, paragrafo 2,  del  regolamento  (UE)  n.
          1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17
          dicembre   2013,   fermo    restando    quanto    stabilito
          dall'allegato III, punto 9, del regolamento  di  esecuzione
          (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile  2017,  per
          il latte vaccino, sono  tenuti  a  registrare  mensilmente,
          nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale
          (SIAN) di cui all'articolo 15 del  decreto  legislativo  21
          maggio 2018, n. 74, i quantitativi di latte ovino,  caprino
          e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai
          singoli produttori nazionali, i quantitativi  di  latte  di
          qualunque specie acquistati  direttamente  dai  produttori,
          nonche' quelli acquistati da altri soggetti non produttori,
          situati in Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi, e  i
          quantitativi  di  prodotti  lattiero-caseari   semilavorati
          provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi  terzi,
          con indicazione del Paese di provenienza,  fatte  salve  le
          disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138. 
                2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari
          contenenti  latte  vaccino,  ovino  o  caprino   registrano
          trimestralmente, nella banca dati del SIAN, i  quantitativi
          di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi  di  ciascun
          prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. Con il
          decreto di cui al comma 3 e' inoltre stabilito  l'eventuale
          diverso periodo temporale di assolvimento  dell'obbligo  di
          registrazione dei piccoli produttori. 
                2-bis. I produttori di latte e le loro associazioni e
          organizzazioni, registrati nel SIAN,  accedono  alla  banca
          dati del  medesimo  SIAN  al  fine  di  consultare  i  dati
          relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo  di
          latte registrato. 
                3. Le modalita' di applicazione del presente articolo
          sono stabilite con  distinti  decreti  del  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          da adottarsi entro  il  31  dicembre  2020  e  riguardanti,
          rispettivamente, il settore del latte vaccino e il  settore
          del latte ovi-caprino. 
                4.   Chiunque   non   adempie   agli   obblighi    di
          registrazione di cui ai commi 1, 2 e 4-bis entro i  termini
          previsti  e'  soggetto  a   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Se il ritardo  nella
          registrazione  non  supera  trenta  giorni  lavorativi,  la
          sanzione e' ridotta del 50 per cento. Nel caso di mancata o
          tardiva registrazione  mensile  di  quantitativi  di  latte
          vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per  due
          mesi consecutivi si  applica  la  sanzione  accessoria  del
          divieto di svolgere l'attivita' di cui ai commi 1 e  2  nel
          territorio italiano, per  un  periodo  da  sette  a  trenta
          giorni. 
                4-bis. Nel caso di  un  piccolo  produttore  che  non
          adempie agli obblighi di registrazione di cui al  comma  2,
          le sanzioni di cui al comma 4 si applicano a partire  dalle
          dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno
          2024. 
                5. Le sanzioni  di  cui  al  presente  articolo  sono
          irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della
          tutela della qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti
          agroalimentari  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari, forestali e del turismo. 
                6. Il Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della
          tutela della qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti
          agroalimentari  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari, forestali e del turismo, le regioni,  gli  enti
          locali e le altre autorita' di controllo, nell'ambito delle
          rispettive   competenze,   esercitano   i   controlli   per
          l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni  di  cui
          al presente articolo. 
                7.   All'attuazione   del   presente   articolo    le
          amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.».