Art. 9 - bis
Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e
dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte
importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi
1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi
1, 2 e 4-bis entro i termini previsti e' soggetto a una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000»;
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nel caso di un piccolo produttore che non adempie agli
obblighi di registrazione di cui al comma 2, le sanzioni di cui al
comma 4 si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle
produzioni realizzate nell'anno 2024.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2019, n. 44, recante: «Disposizioni urgenti
in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e (del
settore ittico nonche') di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di
carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento
Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2019, n. 75, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Monitoraggio della produzione di latte
vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e
prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da
Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi). - 1. Allo
scopo di consentire un accurato monitoraggio delle
produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio
nazionale, i primi acquirenti di latte crudo, come definiti
dall'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, fermo restando quanto stabilito
dall'allegato III, punto 9, del regolamento di esecuzione
(UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, per
il latte vaccino, sono tenuti a registrare mensilmente,
nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 21
maggio 2018, n. 74, i quantitativi di latte ovino, caprino
e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai
singoli produttori nazionali, i quantitativi di latte di
qualunque specie acquistati direttamente dai produttori,
nonche' quelli acquistati da altri soggetti non produttori,
situati in Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi, e i
quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati
provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi,
con indicazione del Paese di provenienza, fatte salve le
disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138.
2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari
contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano
trimestralmente, nella banca dati del SIAN, i quantitativi
di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun
prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. Con il
decreto di cui al comma 3 e' inoltre stabilito l'eventuale
diverso periodo temporale di assolvimento dell'obbligo di
registrazione dei piccoli produttori.
2-bis. I produttori di latte e le loro associazioni e
organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca
dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati
relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di
latte registrato.
3. Le modalita' di applicazione del presente articolo
sono stabilite con distinti decreti del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti,
rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore
del latte ovi-caprino.
4. Chiunque non adempie agli obblighi di
registrazione di cui ai commi 1, 2 e 4-bis entro i termini
previsti e' soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Se il ritardo nella
registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la
sanzione e' ridotta del 50 per cento. Nel caso di mancata o
tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte
vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due
mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del
divieto di svolgere l'attivita' di cui ai commi 1 e 2 nel
territorio italiano, per un periodo da sette a trenta
giorni.
4-bis. Nel caso di un piccolo produttore che non
adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 2,
le sanzioni di cui al comma 4 si applicano a partire dalle
dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno
2024.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono
irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo.
6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, le regioni, gli enti
locali e le altre autorita' di controllo, nell'ambito delle
rispettive competenze, esercitano i controlli per
l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni di cui
al presente articolo.
7. All'attuazione del presente articolo le
amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».