Art. 9 - ter 
 
          Disposizioni in materia di attivita' di controllo 
     sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche 
 
  1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 3
e' sostituito dal seguente: 
    «3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve,
in modo totale o parziale,  agli  obblighi  pecuniari  relativi  allo
svolgimento dell'attivita' di controllo per la denominazione protetta
rivendicata dal soggetto  stesso  e  che,  a  richiesta  dell'ufficio
territoriale dell'ICQRF, entro  trenta  giorni  non  esibisce  idonea
documentazione attestante l'avvenuto pagamento di  quanto  dovuto  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non
corrisposto. Il  soggetto  inadempiente,  oltre  al  pagamento  della
sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve  versare  le  somme
dovute,  comprensive  degli   interessi   legali,   direttamente   al
creditore». 
  2. All'articolo 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, dopo il comma  6
e' inserito il seguente: 
    «6-bis. Gli incaricati della revisione legale dei soggetti di cui
all'articolo 59, comma 1-bis, della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,
certificano che il contributo di cui all'articolo 59, comma 1,  della
suddetta  legge  sia  stato  calcolato  sulla  pertinente  quota   di
fatturato e che sia stato versato all'apposito capitolo  dell'entrata
del bilancio dello Stato nei tempi e con le  modalita'  previste  dal
comma 6  del  presente  articolo.  Le  certificazioni  devono  essere
inserite sul portale informatico  del  Sistema  informativo  agricolo
nazionale (SIAN) del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e comunicati al Ministero dell'economia  e
delle  finanze,  secondo  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente disposizione ». 
  3. Le disposizioni cui al comma 2 si applicano anche ai  contributi
dovuti a partire dall'anno 2020. 
  4. Dalle disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 79 della  legge  12
          dicembre 2016, n. 238, recante: «Disciplina organica  della
          coltivazione della vite e della produzione e del  commercio
          del vino»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  28
          dicembre 2016,  n.  302,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 79 (Piano dei controlli). - 1.  Il  soggetto  a
          carico  del  quale  l'organismo  di  controllo  autorizzato
          accerta una non conformita' classificata  grave  nel  piano
          dei controlli di una denominazione protetta, approvato  con
          il corrispondente provvedimento autorizzatorio, in  assenza
          di ricorso  avverso  detto  accertamento  o  a  seguito  di
          decisione  definitiva   di   rigetto   del   ricorso,   ove
          presentato,  e'  soggetto  alla   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 2.000 euro a  13.000  euro.  La  sanzione  e'
          ridotta alla meta' qualora  le  non  conformita'  gravi  si
          riferiscano a superfici o quantita' di prodotti  o  materie
          prime e le differenze riscontrate rientrino all'interno  di
          una soglia di tolleranza dell'1,5 per cento e comunque  non
          siano superiori a 10 ettolitri di vino, 15 quintali di  uva
          o  1.000  metri  quadrati  di  vigneti  per  tipologia   di
          prodotto. 
                2. La sanzione di cui  al  comma  1  non  si  applica
          quando per la fattispecie  e'  gia'  prevista  sanzione  ai
          sensi di altra norma contenuta nel presente titolo. 
                3. Il soggetto immesso nel sistema di  controllo  che
          non assolve, in  modo  totale  o  parziale,  agli  obblighi
          pecuniari  relativi  allo  svolgimento  dell'attivita'   di
          controllo per la  denominazione  protetta  rivendicata  dal
          soggetto   stesso   e   che,   a   richiesta   dell'ufficio
          territoriale dell'ICQRF, entro trenta giorni  non  esibisce
          idonea documentazione attestante  l'avvenuto  pagamento  di
          quanto dovuto  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria pari all'importo non  corrisposto.  Il  soggetto
          inadempiente,   oltre   al   pagamento    della    sanzione
          amministrativa pecuniaria prevista, deve versare  le  somme
          dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al
          creditore. 
                4. Per l'illecito previsto al  comma  3,  oltre  alla
          sanzione amministrativa pecuniaria si applica  la  sanzione
          accessoria della sospensione dal diritto di  utilizzare  la
          denominazione protetta fino alla rimozione della causa  che
          ha dato origine alla sanzione. 
                5. Il soggetto che pone in  essere  un  comportamento
          diretto a non consentire l'effettuazione dell'attivita'  di
          controllo ovvero a intralciare o a  ostacolare  l'attivita'
          di  verifica  da  parte  del  personale  dell'organismo  di
          controllo, qualora non ottemperi,  entro  quindici  giorni,
          alla   specifica   intimazione   ad   adempiere   formulata
          dall'ufficio  territoriale,  e'  soggetto   alla   sanzione
          amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9  della  legge  9
          marzo 2022, n. 23, recante: «Disposizioni per la tutela, lo
          sviluppo e la  competitivita'  della  produzione  agricola,
          agroalimentare e dell'acquacoltura con  metodo  biologico»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo  2022,  n.
          69, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 9  (Fondo  per  lo  sviluppo  della  produzione
          biologica). - 1. Nello stato di previsione del Ministero e'
          istituito  il  Fondo  per  lo  sviluppo  della   produzione
          biologica, di  seguito  denominato  "Fondo",  destinato  al
          finanziamento, in  coerenza  con  la  comunicazione  2014/C
          204/01  della  Commissione   europea   sugli   orientamenti
          dell'Unione europea per gli  aiuti  di  Stato  nei  settori
          agricolo e forestale e  nelle  zone  rurali  2014-2020,  di
          iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come
          definite nel Piano di cui all'articolo 7,  nonche'  per  il
          finanziamento del piano di cui all'articolo 8. 
                2. Con decreto del Ministro,  da  emanare  entro  due
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
          Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3  del  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sono  definiti  le
          modalita' di funzionamento del Fondo nonche' i requisiti  e
          i  criteri  per  la  definizione  dei  soggetti   e   delle
          iniziative che possono essere finanziati con le risorse del
          Fondo medesimo. 
                3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato  anche
          annualmente, determina la quota della dotazione  del  Fondo
          da  destinare,  con  separata  evidenza   contabile,   alla
          realizzazione  del  marchio  biologico  italiano   di   cui
          all'articolo  6,  al  finanziamento  del   piano   di   cui
          all'articolo    8,    nonche',    sentito    il    Ministro
          dell'universita' e  della  ricerca,  al  finanziamento  dei
          programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo  11,
          comma 2, lettera d). Lo schema di decreto e' trasmesso alle
          Commissioni parlamentari competenti  per  materia,  che  si
          pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione. 
                4. La dotazione del Fondo e' parametrata a una  quota
          parte  delle  entrate  derivanti  dal  contributo  di   cui
          all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,  n.
          488, come sostituito dal comma  5  del  presente  articolo,
          determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo
          2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
                5.  Il  comma  1  dell'articolo  59  della  legge  23
          dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente: 
                  "1. Al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo  di  una
          produzione biologica  ed  ecocompatibile  e  di  perseguire
          l'obiettivo prioritario di  riduzione  dei  rischi  per  la
          salute degli uomini e degli animali e  per  l'ambiente,  e'
          istituito  un   contributo   annuale   per   la   sicurezza
          alimentare, nella misura del  2  per  cento  del  fatturato
          realizzato nell'anno precedente relativamente alla  vendita
          di  prodotti  fitosanitari   autorizzati   ai   sensi   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8  e
          10 del decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  dei
          fertilizzanti da sintesi, da individuare con i  decreti  di
          cui al  presente  comma,  e  dei  prodotti  fitosanitari  e
          coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo  1
          del citato regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con
          le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26,
          R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413.  Con  decreti
          dei  Ministri  della  salute  e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre  di
          ciascun anno, e'  determinato  e  aggiornato  l'elenco  dei
          prodotti di cui al presente comma". 
                6. Il contributo di cui  all'articolo  59,  comma  1,
          della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come  sostituito  dal
          comma 5 del  presente  articolo,  e'  corrisposto  in  rate
          semestrali  da  versare  entro  il  giorno  15   del   mese
          successivo alla  scadenza  della  rata,  con  le  modalita'
          stabilite con decreto del  Ministro,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. In caso di  omissione  del  versamento  del
          contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento
          del contributo in misura inferiore al dovuto,  la  sanzione
          e' pari al doppio della differenza  tra  quanto  versato  e
          quanto dovuto; se  il  versamento  e'  effettuato  dopo  la
          scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione
          e' pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto  per  ogni
          giorno di ritardo. Con il decreto di cui al  primo  periodo
          sono altresi' definite le modalita' di  applicazione  e  di
          riscossione delle sanzioni. 
                6-bis. Gli  incaricati  della  revisione  legale  dei
          soggetti di cui all'articolo 59, comma 1-bis,  della  legge
          23 dicembre 1999, n. 488, certificano che il contributo  di
          cui all'articolo 59, comma  1,  della  suddetta  legge  sia
          stato calcolato sulla pertinente quota di fatturato  e  che
          sia stato versato all'apposito  capitolo  dell'entrata  del
          bilancio dello Stato nei tempi e con le modalita'  previste
          dal comma 6 del presente articolo. Le certificazioni devono
          essere  inserite  sul  portale  informatico   del   Sistema
          informativo  agricolo  nazionale   (SIAN)   del   Ministero
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste e comunicati al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, secondo le modalita'  stabilite  con  decreto  del
          Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e
          delle  foreste,  adottato,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
                7. Dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, il Fondo di cui  all'articolo  59,  comma  2,  della
          legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  e'  soppresso  e   le
          disponibilita' esistenti nello stesso  alla  predetta  data
          sono trasferite al Fondo di cui al  comma  1  del  presente
          articolo. 
                8. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio, anche in conto residui.».