Art. 9 - ter
Disposizioni in materia di attivita' di controllo
sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche
1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 3
e' sostituito dal seguente:
«3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve,
in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo
svolgimento dell'attivita' di controllo per la denominazione protetta
rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio
territoriale dell'ICQRF, entro trenta giorni non esibisce idonea
documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non
corrisposto. Il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme
dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al
creditore».
2. All'articolo 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, dopo il comma 6
e' inserito il seguente:
«6-bis. Gli incaricati della revisione legale dei soggetti di cui
all'articolo 59, comma 1-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
certificano che il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della
suddetta legge sia stato calcolato sulla pertinente quota di
fatturato e che sia stato versato all'apposito capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato nei tempi e con le modalita' previste dal
comma 6 del presente articolo. Le certificazioni devono essere
inserite sul portale informatico del Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN) del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e comunicati al Ministero dell'economia e
delle finanze, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione ».
3. Le disposizioni cui al comma 2 si applicano anche ai contributi
dovuti a partire dall'anno 2020.
4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 79 della legge 12
dicembre 2016, n. 238, recante: «Disciplina organica della
coltivazione della vite e della produzione e del commercio
del vino», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28
dicembre 2016, n. 302, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 79 (Piano dei controlli). - 1. Il soggetto a
carico del quale l'organismo di controllo autorizzato
accerta una non conformita' classificata grave nel piano
dei controlli di una denominazione protetta, approvato con
il corrispondente provvedimento autorizzatorio, in assenza
di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di
decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove
presentato, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro. La sanzione e'
ridotta alla meta' qualora le non conformita' gravi si
riferiscano a superfici o quantita' di prodotti o materie
prime e le differenze riscontrate rientrino all'interno di
una soglia di tolleranza dell'1,5 per cento e comunque non
siano superiori a 10 ettolitri di vino, 15 quintali di uva
o 1.000 metri quadrati di vigneti per tipologia di
prodotto.
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica
quando per la fattispecie e' gia' prevista sanzione ai
sensi di altra norma contenuta nel presente titolo.
3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che
non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi
pecuniari relativi allo svolgimento dell'attivita' di
controllo per la denominazione protetta rivendicata dal
soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio
territoriale dell'ICQRF, entro trenta giorni non esibisce
idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di
quanto dovuto e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto
inadempiente, oltre al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme
dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al
creditore.
4. Per l'illecito previsto al comma 3, oltre alla
sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sanzione
accessoria della sospensione dal diritto di utilizzare la
denominazione protetta fino alla rimozione della causa che
ha dato origine alla sanzione.
5. Il soggetto che pone in essere un comportamento
diretto a non consentire l'effettuazione dell'attivita' di
controllo ovvero a intralciare o a ostacolare l'attivita'
di verifica da parte del personale dell'organismo di
controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni,
alla specifica intimazione ad adempiere formulata
dall'ufficio territoriale, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 9
marzo 2022, n. 23, recante: «Disposizioni per la tutela, lo
sviluppo e la competitivita' della produzione agricola,
agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2022, n.
69, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Fondo per lo sviluppo della produzione
biologica). - 1. Nello stato di previsione del Ministero e'
istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione
biologica, di seguito denominato "Fondo", destinato al
finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C
204/01 della Commissione europea sugli orientamenti
dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di
iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come
definite nel Piano di cui all'articolo 7, nonche' per il
finanziamento del piano di cui all'articolo 8.
2. Con decreto del Ministro, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le
modalita' di funzionamento del Fondo nonche' i requisiti e
i criteri per la definizione dei soggetti e delle
iniziative che possono essere finanziati con le risorse del
Fondo medesimo.
3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche
annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo
da destinare, con separata evidenza contabile, alla
realizzazione del marchio biologico italiano di cui
all'articolo 6, al finanziamento del piano di cui
all'articolo 8, nonche', sentito il Ministro
dell'universita' e della ricerca, al finanziamento dei
programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11,
comma 2, lettera d). Lo schema di decreto e' trasmesso alle
Commissioni parlamentari competenti per materia, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.
4. La dotazione del Fondo e' parametrata a una quota
parte delle entrate derivanti dal contributo di cui
all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo,
determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo
2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una
produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire
l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la
salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, e'
istituito un contributo annuale per la sicurezza
alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato
realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita
di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e
10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei
fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di
cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e
coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1
del citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con
le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26,
R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti
dei Ministri della salute e delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di
ciascun anno, e' determinato e aggiornato l'elenco dei
prodotti di cui al presente comma".
6. Il contributo di cui all'articolo 59, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal
comma 5 del presente articolo, e' corrisposto in rate
semestrali da versare entro il giorno 15 del mese
successivo alla scadenza della rata, con le modalita'
stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. In caso di omissione del versamento del
contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento
del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione
e' pari al doppio della differenza tra quanto versato e
quanto dovuto; se il versamento e' effettuato dopo la
scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione
e' pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni
giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo
sono altresi' definite le modalita' di applicazione e di
riscossione delle sanzioni.
6-bis. Gli incaricati della revisione legale dei
soggetti di cui all'articolo 59, comma 1-bis, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, certificano che il contributo di
cui all'articolo 59, comma 1, della suddetta legge sia
stato calcolato sulla pertinente quota di fatturato e che
sia stato versato all'apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato nei tempi e con le modalita' previste
dal comma 6 del presente articolo. Le certificazioni devono
essere inserite sul portale informatico del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN) del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e comunicati al Ministero dell'economia e delle
finanze, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, adottato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' soppresso e le
disponibilita' esistenti nello stesso alla predetta data
sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente
articolo.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, anche in conto residui.».