Art. 9 - quater
Incorporazione della societa' Sistema informativo nazionale per lo
sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. nell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura - AGEA
1. Al fine di razionalizzare e di aumentare l'efficacia degli
interventi pubblici per il riordino del sistema dei controlli nel
settore agroalimentare, implementando la gestione e lo sviluppo del
SIAN, nonche' al fine di razionalizzare e di contenere la spesa
pubblica, la societa' Sistema informativo nazionale per lo sviluppo
dell'agricoltura - SIN S.p.A. e' in corporata di diritto, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito
denominata « Agenzia ».
2. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, di SIN S.p.A., ivi inclusi i compiti e le funzioni
a essa attribuiti dalle disposizioni vigenti.
3. Il Registro delle imprese provvede alla cancellazione di SIN
S.p.A. su richiesta dell'Agenzia, da presentare successivamente al
completamento delle attivita' di cui al comma 4.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il bilancio di chiusura di
SIN S.p.A. e la situazione patrimoniale della societa' sono
deliberati dagli organi in carica alla data dell'incorporazione e
trasmessi all'Agenzia, che informa il Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste.
5. Ai componenti degli organi di SIN S.p.A. sono corrisposti
compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati, fino
alla data dell'incorporazione di cui al comma 1. Per gli adempimenti
di cui al comma 4, ai componenti dei predetti organi spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute entro
il termine di cui al medesimo periodo.
6. Le risorse finanziarie e i beni strumentali materiali e
immateriali di SIN S.p.A., come risultanti dalla situazione
patrimoniale di cui al comma 4, sono trasferiti al fondo di dotazione
dell'Agenzia di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio
2018, n. 74.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con
propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio,
per trasferire sul capitolo 1525 dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste a decorrere dal l'anno 2024, le risorse stanziate sul
capitolo 1982 del medesimo stato di previsione della spesa.
8. Il personale a tempo indeterminato di SIN S.p.A., in servizio
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, per effetto dell'incorporazione di cui al comma 1,
e' trasferito alle dipendenze dell'Agenzia, previo espletamento di
una procedura di selezione pubblica finalizzata all'accerta mento
dell'idoneita' in relazione al profilo professionale di destinazione,
nonche' alla valutazione delle capacita' in ordine alle funzioni da
svolgere anche sulla base del l'esperienza maturata presso la
societa' di provenienza. La procedura di selezione pubblica, da
svolgere secondo le modalita' indicate con atto del direttore
dell'Agenzia, e' completata entro due mesi dalla data della
pubblicazione del decreto di approvazione della tabella di
comparazione di cui al comma 9.
9. Il direttore dell'Agenzia provvede all'inquadramento del
personale di SIN S.p.A. nei corrispondenti ruoli dell'Agenzia, sulla
base di una tabella di comparazione definita con decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, assicurando che la spesa massima sostenuta
dall'Agenzia per il personale proveniente da SIN S.p.A. non ecceda
quella prevista nel bilancio di previsione di SIN S.p.A. per l'anno
2024 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
10. All'esito dell'inquadramento di cui ai commi 8 e 9, la
dotazione organica dell'Agenzia e' modificata in misura
corrispondente al numero dei dipendenti presenti in servizio e di un
numero di posti equivalente sul piano finanziario alle facolta'
assunzionali dell'Agenzia maturate e disponibili a legislazione
vigente, incrementato del numero dei dipendenti a tempo indeterminato
di SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia.
11. Il direttore dell'Agenzia provvede altresi' all'adozione delle
modifiche necessarie ad adeguare lo statuto, il regolamento di
organizzazione e il regolamento del personale in conseguenza
dell'incorporazione di cui al comma 1.
12. Dalla data dell'inquadramento di cui al comma 9, al personale
proveniente da SIN S.p.A. si applica mediante utilizzo delle risorse
di cui al comma 7:
a) il trattamento economico fondamentale in godimento al restante
personale dipendente dell'Agenzia;
b) un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla
contrattazione collettiva nazionale e decentrata, in caso di
trattamento economico fondamentale percepito in SIN S.p.A. alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
maggiore rispetto al trattamento economico fondamentale in godimento
al personale dipendente dell'Agenzia, fatti salvi gli elementi del
trattamento economico qualificati non riassorbibili da disposizioni
di legge o dalla contrattazione collettiva;
c) un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza
dell'eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo
spettante, a parita' di inquadramento, al personale dell'Agenzia e il
valore complessivo dei trattamenti economici di cui alle lettere a) e
b) con corrispondente incremento del Fondo risorse decentrate e del
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione di
risultato dei dirigenti;
d) il regime previdenziale in godimento.
13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il direttore dell'Agenzia
predispone un piano triennale, che trasmette al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,
contenente le azioni necessarie ad assumere in proprio le attivita'
di gestione unitaria del SIAN e finalizzato alla razionalizzazione e
all'efficientamento dell'intervento pubblico in materia di controlli
nel settore agroalimentare e di digitalizzazione, al fine di
conseguire il maggior risparmio di spesa possibile.
14. Per l'attuazione degli obiettivi previsti dal piano di cui al
comma 13 del presente articolo, all'articolo 01 del decreto
legislativo del 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «il Ministero» sono sostituite dalla
seguente: «AGEA»;
b) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) indirizzo, coordinamento e monitoraggio del SIAN di cui
all'articolo 15. Ad AGEA sono attribuiti i compiti di organizzazione,
governo e sviluppo del SIAN, fatti salvi gli ambiti di competenza del
Ministero, come individuati in un decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.».
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 13 del decreto legislativo 21
maggio 2018, n. 74, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino
del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in
attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n.
154», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno
2018, n. 144:
«Art. 13 (Beni e dotazioni finanziarie dell'Agenzia).
- 1. L'Agenzia e' dotata di un fondo di dotazione
costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua
attivita', che includono quelli di cui all'articolo 16,
comma 3.
2. Nella dotazione di cui al comma 1 sono comprese le
assegnazioni a carico dello Stato occorrenti ad assicurare
il funzionamento dell'Agenzia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 01 del decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante:
«Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei
controlli nel settore agroalimentare, in attuazione
dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2018, n.
144, come modificato dalla presente legge:
«Art. 01 (Attribuzione di funzioni al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali). - 1.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente
articolo, AGEA assume il ruolo di stazione appaltante con
riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui
all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio
2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
luglio 2015, n. 91 e all'esecuzione dei relativi accordi
quadro.
3. Al Ministero sono attribuite le seguenti funzioni:
a) indirizzo, coordinamento e monitoraggio del SIAN
di cui all'articolo 15. Ad AGEA sono attribuiti i compiti
di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN, fatti salvi
gli ambiti di competenza del Ministero, come individuati in
un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione;
b) definizione del modello organizzativo e delle
regole tecniche per l'interscambio e il tempestivo
aggiornamento dei dati tra il SIAN e i sistemi informativi
degli organismi pagatori, delle regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, con le procedure di cui
all'articolo 9, comma 4;
c)
d)
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale
individuazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie da trasferire in attuazione di quanto previsto
al comma 3, lettera a), nonche' alla disciplina per il
trasferimento delle medesime risorse e alla conseguente
rideterminazione della dotazione organica del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e di AGEA,
fermo restando che le eventuali successive modifiche della
dotazione organica delle predette amministrazioni avvengono
secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti.».