Art. 9 - quater 
 
Incorporazione della societa' Sistema informativo  nazionale  per  lo
  sviluppo  dell'agricoltura  -  SIN  S.p.A.  nell'Agenzia   per   le
  erogazioni in agricoltura - AGEA 
 
  1. Al fine di  razionalizzare  e  di  aumentare  l'efficacia  degli
interventi pubblici per il riordino del  sistema  dei  controlli  nel
settore agroalimentare, implementando la gestione e lo  sviluppo  del
SIAN, nonche' al fine di  razionalizzare  e  di  contenere  la  spesa
pubblica, la societa' Sistema informativo nazionale per  lo  sviluppo
dell'agricoltura - SIN S.p.A. e' in corporata di diritto,  alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nell'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  di  seguito
denominata « Agenzia ». 
  2. L'Agenzia subentra nei  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi,
anche processuali, di SIN S.p.A., ivi inclusi i compiti e le funzioni
a essa attribuiti dalle disposizioni vigenti. 
  3. Il Registro delle imprese provvede  alla  cancellazione  di  SIN
S.p.A. su richiesta dell'Agenzia, da  presentare  successivamente  al
completamento delle attivita' di cui al comma 4. 
  4. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il bilancio di chiusura di
SIN  S.p.A.  e  la  situazione  patrimoniale  della   societa'   sono
deliberati dagli organi in carica  alla  data  dell'incorporazione  e
trasmessi all'Agenzia, che  informa  il  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste. 
  5. Ai componenti  degli  organi  di  SIN  S.p.A.  sono  corrisposti
compensi, indennita' o altri  emolumenti  comunque  denominati,  fino
alla data dell'incorporazione di cui al comma 1. Per gli  adempimenti
di  cui  al  comma  4,  ai  componenti  dei  predetti  organi  spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese  sostenute  entro
il termine di cui al medesimo periodo. 
  6.  Le  risorse  finanziarie  e  i  beni  strumentali  materiali  e
immateriali  di  SIN  S.p.A.,  come   risultanti   dalla   situazione
patrimoniale di cui al comma 4, sono trasferiti al fondo di dotazione
dell'Agenzia di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio
2018, n. 74. 
  7. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato,  con
propri decreti, ad apportare le occorrenti  variazioni  di  bilancio,
per trasferire sul capitolo 1525  dello  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e
delle foreste a decorrere dal l'anno 2024, le risorse  stanziate  sul
capitolo 1982 del medesimo stato di previsione della spesa. 
  8. Il personale a tempo indeterminato di SIN  S.p.A.,  in  servizio
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, per effetto dell'incorporazione di cui al comma  1,
e' trasferito alle dipendenze dell'Agenzia,  previo  espletamento  di
una procedura di selezione  pubblica  finalizzata  all'accerta  mento
dell'idoneita' in relazione al profilo professionale di destinazione,
nonche' alla valutazione delle capacita' in ordine alle  funzioni  da
svolgere  anche  sulla  base  del  l'esperienza  maturata  presso  la
societa' di provenienza.  La  procedura  di  selezione  pubblica,  da
svolgere  secondo  le  modalita'  indicate  con  atto  del  direttore
dell'Agenzia,  e'  completata  entro  due  mesi  dalla   data   della
pubblicazione  del  decreto  di   approvazione   della   tabella   di
comparazione di cui al comma 9. 
  9.  Il  direttore  dell'Agenzia  provvede   all'inquadramento   del
personale di SIN S.p.A. nei corrispondenti ruoli dell'Agenzia,  sulla
base di una tabella di comparazione definita con decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro due  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  assicurando  che  la  spesa   massima   sostenuta
dall'Agenzia per il personale proveniente da SIN  S.p.A.  non  ecceda
quella prevista nel bilancio di previsione di SIN S.p.A.  per  l'anno
2024 alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  10. All'esito  dell'inquadramento  di  cui  ai  commi  8  e  9,  la
dotazione   organica   dell'Agenzia   e'   modificata    in    misura
corrispondente al numero dei dipendenti presenti in servizio e di  un
numero di posti  equivalente  sul  piano  finanziario  alle  facolta'
assunzionali  dell'Agenzia  maturate  e  disponibili  a  legislazione
vigente, incrementato del numero dei dipendenti a tempo indeterminato
di SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia. 
  11. Il direttore dell'Agenzia provvede altresi' all'adozione  delle
modifiche necessarie  ad  adeguare  lo  statuto,  il  regolamento  di
organizzazione  e  il  regolamento  del  personale   in   conseguenza
dell'incorporazione di cui al comma 1. 
  12. Dalla data dell'inquadramento di cui al comma 9,  al  personale
proveniente da SIN S.p.A. si applica mediante utilizzo delle  risorse
di cui al comma 7: 
    a) il trattamento economico fondamentale in godimento al restante
personale dipendente dell'Agenzia; 
    b) un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi  titolo  conseguiti,  anche  determinati  dalla
contrattazione  collettiva  nazionale  e  decentrata,  in   caso   di
trattamento economico fondamentale percepito in SIN S.p.A. alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
maggiore rispetto al trattamento economico fondamentale in  godimento
al personale dipendente dell'Agenzia, fatti salvi  gli  elementi  del
trattamento economico qualificati non riassorbibili  da  disposizioni
di legge o dalla contrattazione collettiva; 
    c) un  trattamento  retributivo  accessorio  fino  a  concorrenza
dell'eventuale differenza tra il  trattamento  economico  complessivo
spettante, a parita' di inquadramento, al personale dell'Agenzia e il
valore complessivo dei trattamenti economici di cui alle lettere a) e
b) con corrispondente incremento del Fondo risorse decentrate  e  del
Fondo  per  il  finanziamento  della  retribuzione  di  posizione  di
risultato dei dirigenti; 
    d) il regime previdenziale in godimento. 
  13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente   decreto,   il   direttore   dell'Agenzia
predispone  un  piano   triennale,   che   trasmette   al   Ministero
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle   foreste,
contenente le azioni necessarie ad assumere in proprio  le  attivita'
di gestione unitaria del SIAN e finalizzato alla razionalizzazione  e
all'efficientamento dell'intervento pubblico in materia di  controlli
nel  settore  agroalimentare  e  di  digitalizzazione,  al  fine   di
conseguire il maggior risparmio di spesa possibile. 
  14. Per l'attuazione degli obiettivi previsti dal piano di  cui  al
comma  13  del  presente  articolo,  all'articolo  01   del   decreto
legislativo del 21 maggio 2018, n. 74,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: «il Ministero»  sono  sostituite  dalla
seguente: «AGEA»; 
    b) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) indirizzo, coordinamento e monitoraggio  del  SIAN  di  cui
all'articolo 15. Ad AGEA sono attribuiti i compiti di organizzazione,
governo e sviluppo del SIAN, fatti salvi gli ambiti di competenza del
Ministero,   come   individuati   in   un   decreto   del    Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente disposizione.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 13 del decreto  legislativo  21
          maggio 2018, n. 74, recante «Riorganizzazione  dell'Agenzia
          per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per  il  riordino
          del sistema dei controlli nel  settore  agroalimentare,  in
          attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n.
          154», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  23  giugno
          2018, n. 144: 
                «Art. 13 (Beni e dotazioni finanziarie dell'Agenzia).
          -  1.  L'Agenzia  e'  dotata  di  un  fondo  di   dotazione
          costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla  sua
          attivita', che includono quelli  di  cui  all'articolo  16,
          comma 3. 
                2. Nella dotazione di cui al comma 1 sono comprese le
          assegnazioni a carico dello Stato occorrenti ad  assicurare
          il funzionamento dell'Agenzia.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  01  del  decreto
          legislativo   21   maggio    2018,    n.    74,    recante:
          «Riorganizzazione  dell'Agenzia  per   le   erogazioni   in
          agricoltura - AGEA  e  per  il  riordino  del  sistema  dei
          controlli  nel  settore   agroalimentare,   in   attuazione
          dell'articolo 15, della legge  28  luglio  2016,  n.  154»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2018,  n.
          144, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 01 (Attribuzione di funzioni al Ministero delle
          politiche agricole alimentari e forestali). - 1. 
                2. Nell'ambito delle  funzioni  di  cui  al  presente
          articolo, AGEA assume il ruolo di stazione  appaltante  con
          riferimento alla procedura  ad  evidenza  pubblica  di  cui
          all'articolo 1, comma 6-bis,  del  decreto-legge  5  maggio
          2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
          luglio 2015, n. 91 e all'esecuzione  dei  relativi  accordi
          quadro. 
                3. Al Ministero sono attribuite le seguenti funzioni: 
                  a) indirizzo, coordinamento e monitoraggio del SIAN
          di cui all'articolo 15. Ad AGEA sono attribuiti  i  compiti
          di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN, fatti salvi
          gli ambiti di competenza del Ministero, come individuati in
          un decreto del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
          alimentare e delle  foreste,  da  adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione; 
                  b) definizione del modello  organizzativo  e  delle
          regole  tecniche  per  l'interscambio   e   il   tempestivo
          aggiornamento dei dati tra il SIAN e i sistemi  informativi
          degli organismi pagatori, delle regioni  e  delle  Province
          autonome di Trento e di Bolzano, con le  procedure  di  cui
          all'articolo 9, comma 4; 
                  c) 
                  d) 
                4. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche
          agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con   il
          Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
          pubblica  amministrazione,  si   provvede   alla   puntuale
          individuazione   delle   risorse   umane,   strumentali   e
          finanziarie da trasferire in attuazione di quanto  previsto
          al comma 3, lettera a),  nonche'  alla  disciplina  per  il
          trasferimento delle medesime  risorse  e  alla  conseguente
          rideterminazione della  dotazione  organica  del  Ministero
          delle politiche agricole alimentari e forestali e di  AGEA,
          fermo restando che le eventuali successive modifiche  della
          dotazione organica delle predette amministrazioni avvengono
          secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti.».