Art. 10 
 
((Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente e  di
  assegnazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario  in
  posizione di comando per l'anno  scolastico  2024/2025  nonche'  di
  definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo,
  tecnico e ausiliario per l'anno scolastico 2025/2026)) 
 
  1. Al fine di porre termine al  contenzioso  relativo  al  concorso
indetto  con  decreto  del  direttore  generale  per   il   personale
scolastico del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 23 febbraio 2016, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 26 febbraio 2016,
nonche' assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025, i
docenti di scuola secondaria di primo e di  secondo  grado  che  alla
data di entrata in vigore del  presente  decreto  hanno  superato  il
periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno  tre  anni
presso istituzioni scolastiche statali a  seguito  di  immissione  in
ruolo con riserva per aver partecipato al citato concorso indetto con
decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del
23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali,  dopo  essere
stati  ammessi  a  seguito  di   un   provvedimento   giurisdizionale
cautelare, sono confermati in ruolo e devono acquisire, in ogni caso,
entro il  termine  del  30  giugno  2025,  trenta  crediti  formativi
universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del  percorso
universitario  e  accademico  di   formazione   iniziale   ai   sensi
dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo  13
aprile 2017, n. 59, cui accedono  di  diritto  con  oneri  a  proprio
carico. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno
2025 determina la risoluzione del  contratto  di  docente  di  scuola
secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione  definitiva
dalla relativa graduatoria di merito. 
  2. I soggetti di cui al comma 1, destinatari  di  provvedimenti  di
revoca della nomina o di risoluzione  del  contratto  di  docente  di
scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione
di provvedimenti  giurisdizionali,  sottoscrivono,  ((con  precedenza
rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno  scolastico  2024/2025,))
un contratto annuale di supplenza sui posti  vacanti  e  disponibili,
durante il quale devono acquisire, in ogni caso, trenta CFU o CFA del
percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai  sensi
dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo  13
aprile 2017, n. 59, cui accedono  di  diritto  con  oneri  a  proprio
carico. Conseguita l'abilitazione, i docenti di cui al primo  periodo
sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed  economica  dal  1°
settembre 2025, mentre  il  mancato  conseguimento  dell'abilitazione
entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione  definitiva  dalla
relativa  graduatoria  di  merito.  Resta  fermo   che   il   periodo
intercorrente tra  la  revoca  della  nomina  o  la  risoluzione  del
contratto adottate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali  di
cui al primo periodo e il 1° settembre 2024 o, se successiva, la data
di inizio del servizio ai sensi del contratto annuale  di  supplenza,
non  e'  utile  ai  fini   giuridici   ed   economici   relativi   al
riconoscimento del servizio agli effetti della carriera. 
  3. I soggetti che hanno superato le prove concorsuali dei  concorsi
indetti con decreto direttoriale  del  Ministero  dell'istruzione  21
aprile 2020,  n.  498,  e  con  decreto  direttoriale  del  Ministero
dell'istruzione 23 aprile 2020, n.  510,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami»,  n.  34  del  28
aprile  2020,  avendo  superato  la  prova  scritta  a   seguito   di
partecipazione alle  prove  suppletive  indette  rispettivamente  con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 28  marzo  2023,
nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 23 aprile 2021  e  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 85 del 26 ottobre 2021, sono confermati  definitivamente
in ruolo, ferme restando le  disposizioni  vigenti  in  relazione  al
periodo  di  formazione  e  prova,  ovvero  sono   confermati   nelle
pertinenti graduatorie di merito. 
  ((3-bis. Per l'anno scolastico 2024/2025, al fine di  garantire  la
continuita' dell'azione amministrativa e nelle more del completamento
del piano assunzionale, l'amministrazione  periferica  del  Ministero
dell'istruzione e del merito puo' avvalersi, mediante l'istituto  del
comando,  di  un  contingente  di   duecentoquarantadue   unita'   di
collaboratori   scolastici   e   di   settecentoventuno    assistenti
amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente, in  misura
corrispondente e  senza  sostituzione,  nell'organico  del  personale
amministrativo, tecnico e ausiliario. Sui posti accantonati di cui al
primo  periodo  non  possono  essere  conferite  supplenze  ai  sensi
dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.)) 
  ((3-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il contingente di  cui  al
comma 3-bis e' ripartito tra gli  uffici  scolastici  regionali,  che
provvedono mediante procedura selettiva, nei limiti  del  contingente
stabilito con il decreto di cui al primo periodo,  a  individuare  le
unita' di  ruolo  presso  le  istituzioni  scolastiche  comprese  nel
territorio  regionale  di  competenza  da  assegnare   alle   proprie
strutture.)) 
  ((3-quater. Le assegnazioni di cui al comma 3-ter  sono  effettuate
con decorrenza dal 1° settembre 2024 e comportano il collocamento  in
posizione di comando del personale interessato. Il servizio  prestato
durante il predetto  periodo  e'  equiparato  a  tutti  gli  effetti,
giuridici ed economici, al servizio di ruolo  presso  le  istituzioni
scolastiche. Al termine del  periodo  di  assegnazione  il  personale
rientra in servizio nella sede di  propria  titolarita'.  Qualora  il
periodo  di  collocamento  in  posizione  di  comando  ecceda,  senza
soluzione di continuita', il  quinquennio,  con  conseguente  perdita
della sede di titolarita', al termine del periodo di assegnazione  il
personale  rientra  in  servizio   presso   una   delle   istituzioni
scolastiche  della  regione,  con  priorita'  di  scelta  secondo  le
modalita' definite in sede  di  contrattazione  collettiva  nazionale
integrativa in materia di mobilita'.)) 
  ((3-quinquies. Per l'anno scolastico 2025/2026,  al  fine  di  dare
attuazione al contratto collettivo nazionale del comparto  istruzione
e  ricerca  -  triennio   2019-2021,   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione  e  del  merito,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  si  procede  alla
revisione dei criteri e dei parametri  previsti  per  la  definizione
delle dotazioni organiche del  personale  amministrativo,  tecnico  e
ausiliario della scuola, garantendo la neutralita' finanziaria.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  l'articolo  13,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 13 aprile  2017,  n.  59,  recante:  «Riordino,
          adeguamento e semplificazione  del  sistema  di  formazione
          iniziale e di accesso nei ruoli  di  docente  nella  scuola
          secondaria  per  renderlo  funzionale  alla  valorizzazione
          sociale   e   culturale   della   professione,   a    norma
          dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b),  della  legge
          13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella G.U. n.  112  del
          16 maggio 2017. Suppl. Ord. n. 23: 
                «Art. 13 (Anno di prova e  immissione  in  ruolo).  -
          Omissis 
                2. I vincitori del concorso che  non  abbiano  ancora
          conseguito  l'abilitazione   all'insegnamento   e   abbiano
          partecipato   alla   procedura   concorsuale    ai    sensi
          dell'articolo  5,  comma  4,  sottoscrivono  un   contratto
          annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico  regionale  a
          cui afferisce  l'istituzione  scolastica  scelta  e  devono
          acquisire,  in  ogni  caso,  30  CFU/CFA  tra  quelli   che
          compongono  il  percorso  universitario  e  accademico   di
          formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a
          carico dei partecipanti, definiti dal  decreto  di  cui  al
          comma   4   del   medesimo   articolo   2-bis.   Conseguita
          l'abilitazione,   i   docenti   sono   assunti   a    tempo
          indeterminato e sottoposti al periodo annuale di  prova  in
          servizio,  il  cui  positivo   superamento   determina   la
          definitiva immissione in ruolo. Si  applicano  al  suddetto
          anno di prova le disposizioni di cui al comma  1.  Per  gli
          effetti di cui al  presente  comma,  la  prova  finale  del
          percorso  universitario  e  accademico,   svolta   con   le
          modalita' di cui all'articolo 2-bis, comma 5,  puo'  essere
          sostenuta per non piu' di due  volte.  Il  secondo  mancato
          superamento della prova finale determina  la  cancellazione
          del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. 
                Omissis» 
              - Si riporta l'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.
          124, recante: «Disposizioni urgenti in materia di personale
          scolastico», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10
          maggio 1999: 
                «Art.  4  (Supplenze).  -  1.  Alla  copertura  delle
          cattedre  e  dei  posti  di  insegnamento   che   risultino
          effettivamente vacanti e disponibili entro la data  del  31
          dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per  l'intero
          anno scolastico, qualora non sia possibile  provvedere  con
          il personale docente di  ruolo  delle  dotazioni  organiche
          provinciali o mediante  l'utilizzazione  del  personale  in
          soprannumero, e sempreche' ai posti medesimi non sia  stato
          gia' assegnato a qualsiasi titolo personale  di  ruolo,  si
          provvede mediante il conferimento di supplenze annuali,  in
          attesa dell'espletamento delle  procedure  concorsuali  per
          l'assunzione di personale docente di ruolo. 
                2. Alla copertura  delle  cattedre  e  dei  posti  di
          insegnamento  non  vacanti  che   si   rendano   di   fatto
          disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine
          dell'anno scolastico si provvede mediante  il  conferimento
          di supplenze temporanee fino  al  termine  delle  attivita'
          didattiche.  Si  provvede  parimenti  al  conferimento   di
          supplenze  temporanee  fino  al  termine  delle   attivita'
          didattiche per la copertura delle ore di  insegnamento  che
          non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 
                3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2
          si provvede con supplenze temporanee. 
                4. I posti delle dotazioni organiche provinciali  non
          possono essere coperti in nessun caso  mediante  assunzione
          di personale docente non di ruolo. 
                5.  Con  proprio  decreto  da  adottare  secondo   la
          procedura prevista dall'articolo 17, commi  3  e  4,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, il  Ministro  della  pubblica
          istruzione emana  un  regolamento  per  la  disciplina  del
          conferimento  delle  supplenze  annuali  e  temporanee  nel
          rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti. 
                6. Per il  conferimento  delle  supplenze  annuali  e
          delle supplenze temporanee sino al termine delle  attivita'
          didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti  di  cui
          all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma
          6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine,  a
          decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano  le
          graduatorie provinciali per le supplenze di  cui  al  comma
          6-bis. 
                6-bis. Al fine di garantire la copertura di  cattedre
          e posti di insegnamento mediante le  supplenze  di  cui  ai
          commi  1  e  2,  sono  costituite  specifiche   graduatorie
          provinciali distinte per posto e classe  di  concorso.  Una
          specifica     graduatoria     provinciale,      finalizzata
          all'attribuzione dei relativi incarichi  di  supplenza,  e'
          destinata  ai  soggetti   in   possesso   del   titolo   di
          specializzazione sul sostegno. 
                6-ter.  I   soggetti   inseriti   nelle   graduatorie
          provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai  fini  della
          costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura
          delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a  venti
          istituzioni scolastiche della provincia nella  quale  hanno
          presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti  o
          classi di concorso cui abbiano titolo. 
                7. Per il conferimento delle supplenze temporanee  di
          cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di
          istituto. I criteri,  le  modalita'  e  i  termini  per  la
          formazione di tali graduatorie sono improntati  a  principi
          di  semplificazione  e  snellimento  delle  procedure   con
          riguardo anche all'onere di documentazione a  carico  degli
          aspiranti. 
                8. Coloro i quali  sono  inseriti  nelle  graduatorie
          permanenti di cui all'articolo 401 del  testo  unico,  come
          sostituito dal  comma  6  dell'articolo  1  della  presente
          legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40,  comma
          2, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  hanno  diritto,
          nell'ordine,  alla  precedenza  assoluta  nel  conferimento
          delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in
          cui hanno presentato le relative domande. Per gli  istituti
          di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta
          e' attribuita limitatamente alle classi di  concorso  nella
          cui graduatoria permanente si e' inseriti. 
                9. I candidati che nei concorsi per  esami  e  titoli
          per  l'accesso  all'insegnamento  nella  scuola  elementare
          siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed  abbiano
          superato  la  prova  facoltativa  di   accertamento   della
          conoscenza di una o piu' lingue straniere hanno titolo alla
          precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui
          titolari provvedono all'insegnamento di una  corrispondente
          lingua straniera. 
                10. Il conferimento  delle  supplenze  temporanee  e'
          consentito  esclusivamente  per  il  periodo  di  effettiva
          permanenza  delle  esigenze  di   servizio.   La   relativa
          retribuzione spetta  limitatamente  alla  durata  effettiva
          delle supplenze medesime. 
                11. Le disposizioni di cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano anche al  personale  amministrativo,  tecnico  ed
          ausiliario (ATA). Per il conferimento  delle  supplenze  al
          personale della terza qualifica di cui all'articolo 51  del
          contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
          "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  207  del  5  settembre  1995,   si
          utilizzano le  graduatorie  dei  concorsi  provinciali  per
          titoli di cui all'articolo 554 del testo unico. 
                12. 
                13.   Restano   ferme,   per   quanto   riguarda   il
          Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in
          materia  di  conferimento  delle  supplenze   adottate   in
          attuazione dello  Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
          Adige. 
                14. Dalla data di entrata in vigore  del  regolamento
          di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521,
          522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico. 
                14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per
          il conferimento delle supplenze previste dai commi 1,  2  e
          3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione
          del servizio scolastico ed educativo, possono  trasformarsi
          in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo  nel  caso
          di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti
          e sulla base  delle  graduatorie  previste  dalla  presente
          legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.» 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la Conferenza Stato - citta'  ed  autonomie
          locali», pubblicato in Gazzetta Ufficiale  n.  202  del  30
          agosto 1997: 
                «Art. 8  (Conferenza  Stato  -  citta'  ed  autonomie
          locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato  -
          citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato - regioni. 
                2. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o,
          per sua delega, dal Ministro dell'interno  o  dal  Ministro
          per  gli  affari  regionali  nella  materia  di  rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque  in  tutti  i
          casi il presidente ne ravvisi la necessita'  o  qualora  ne
          faccia  richiesta  il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI   o
          dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.»