Art. 10
((Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente e di
assegnazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario in
posizione di comando per l'anno scolastico 2024/2025 nonche' di
definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario per l'anno scolastico 2025/2026))
1. Al fine di porre termine al contenzioso relativo al concorso
indetto con decreto del direttore generale per il personale
scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 23 febbraio 2016, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 26 febbraio 2016,
nonche' assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025, i
docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che alla
data di entrata in vigore del presente decreto hanno superato il
periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni
presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in
ruolo con riserva per aver partecipato al citato concorso indetto con
decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del
23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo essere
stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale
cautelare, sono confermati in ruolo e devono acquisire, in ogni caso,
entro il termine del 30 giugno 2025, trenta crediti formativi
universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso
universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi
dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio
carico. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno
2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola
secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva
dalla relativa graduatoria di merito.
2. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di
revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di
scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione
di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono, ((con precedenza
rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025,))
un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili,
durante il quale devono acquisire, in ogni caso, trenta CFU o CFA del
percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi
dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio
carico. Conseguita l'abilitazione, i docenti di cui al primo periodo
sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1°
settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione
entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla
relativa graduatoria di merito. Resta fermo che il periodo
intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del
contratto adottate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di
cui al primo periodo e il 1° settembre 2024 o, se successiva, la data
di inizio del servizio ai sensi del contratto annuale di supplenza,
non e' utile ai fini giuridici ed economici relativi al
riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.
3. I soggetti che hanno superato le prove concorsuali dei concorsi
indetti con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione 21
aprile 2020, n. 498, e con decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 34 del 28
aprile 2020, avendo superato la prova scritta a seguito di
partecipazione alle prove suppletive indette rispettivamente con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 28 marzo 2023,
nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 23 aprile 2021 e nella Gazzetta
Ufficiale n. 85 del 26 ottobre 2021, sono confermati definitivamente
in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al
periodo di formazione e prova, ovvero sono confermati nelle
pertinenti graduatorie di merito.
((3-bis. Per l'anno scolastico 2024/2025, al fine di garantire la
continuita' dell'azione amministrativa e nelle more del completamento
del piano assunzionale, l'amministrazione periferica del Ministero
dell'istruzione e del merito puo' avvalersi, mediante l'istituto del
comando, di un contingente di duecentoquarantadue unita' di
collaboratori scolastici e di settecentoventuno assistenti
amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente, in misura
corrispondente e senza sostituzione, nell'organico del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario. Sui posti accantonati di cui al
primo periodo non possono essere conferite supplenze ai sensi
dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.))
((3-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al
comma 3-bis e' ripartito tra gli uffici scolastici regionali, che
provvedono mediante procedura selettiva, nei limiti del contingente
stabilito con il decreto di cui al primo periodo, a individuare le
unita' di ruolo presso le istituzioni scolastiche comprese nel
territorio regionale di competenza da assegnare alle proprie
strutture.))
((3-quater. Le assegnazioni di cui al comma 3-ter sono effettuate
con decorrenza dal 1° settembre 2024 e comportano il collocamento in
posizione di comando del personale interessato. Il servizio prestato
durante il predetto periodo e' equiparato a tutti gli effetti,
giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le istituzioni
scolastiche. Al termine del periodo di assegnazione il personale
rientra in servizio nella sede di propria titolarita'. Qualora il
periodo di collocamento in posizione di comando ecceda, senza
soluzione di continuita', il quinquennio, con conseguente perdita
della sede di titolarita', al termine del periodo di assegnazione il
personale rientra in servizio presso una delle istituzioni
scolastiche della regione, con priorita' di scelta secondo le
modalita' definite in sede di contrattazione collettiva nazionale
integrativa in materia di mobilita'.))
((3-quinquies. Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di dare
attuazione al contratto collettivo nazionale del comparto istruzione
e ricerca - triennio 2019-2021, con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si procede alla
revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione
delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario della scuola, garantendo la neutralita' finanziaria.))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 13, comma 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante: «Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione
sociale e culturale della professione, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge
13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella G.U. n. 112 del
16 maggio 2017. Suppl. Ord. n. 23:
«Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo). -
Omissis
2. I vincitori del concorso che non abbiano ancora
conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano
partecipato alla procedura concorsuale ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto
annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a
cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono
acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che
compongono il percorso universitario e accademico di
formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a
carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al
comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Conseguita
l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo
indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in
servizio, il cui positivo superamento determina la
definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto
anno di prova le disposizioni di cui al comma 1. Per gli
effetti di cui al presente comma, la prova finale del
percorso universitario e accademico, svolta con le
modalita' di cui all'articolo 2-bis, comma 5, puo' essere
sostenuta per non piu' di due volte. Il secondo mancato
superamento della prova finale determina la cancellazione
del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.
Omissis»
- Si riporta l'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124, recante: «Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10
maggio 1999:
«Art. 4 (Supplenze). - 1. Alla copertura delle
cattedre e dei posti di insegnamento che risultino
effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31
dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero
anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con
il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche
provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in
soprannumero, e sempreche' ai posti medesimi non sia stato
gia' assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si
provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di
insegnamento non vacanti che si rendano di fatto
disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine
dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento
di supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di
supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che
non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2
si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non
possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione
di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la
procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica
istruzione emana un regolamento per la disciplina del
conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel
rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e
delle supplenze temporanee sino al termine delle attivita'
didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui
all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma
6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine, a
decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le
graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma
6-bis.
6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre
e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai
commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie
provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una
specifica graduatoria provinciale, finalizzata
all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e'
destinata ai soggetti in possesso del titolo di
specializzazione sul sostegno.
6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie
provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della
costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura
delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti
istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno
presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o
classi di concorso cui abbiano titolo.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di
cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di
istituto. I criteri, le modalita' e i termini per la
formazione di tali graduatorie sono improntati a principi
di semplificazione e snellimento delle procedure con
riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli
aspiranti.
8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie
permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come
sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente
legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma
2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto,
nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento
delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in
cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti
di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta
e' attribuita limitatamente alle classi di concorso nella
cui graduatoria permanente si e' inseriti.
9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli
per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare
siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano
superato la prova facoltativa di accertamento della
conoscenza di una o piu' lingue straniere hanno titolo alla
precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui
titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente
lingua straniera.
10. Il conferimento delle supplenze temporanee e'
consentito esclusivamente per il periodo di effettiva
permanenza delle esigenze di servizio. La relativa
retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva
delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al
personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
"Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si
utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per
titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.
12.
13. Restano ferme, per quanto riguarda il
Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in
materia di conferimento delle supplenze adottate in
attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige.
14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.
14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per
il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e
3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione
del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi
in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso
di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti
e sulla base delle graduatorie previste dalla presente
legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.»
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30
agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»