Art. 11 
 
                Misure per l'integrazione scolastica 
                       degli alunni stranieri 
 
  1. Con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di  cui
all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  nei
limiti delle risorse di organico  disponibili  a  livello  nazionale,
puo'  essere  disposta  l'assegnazione   di   un   docente   dedicato
all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi  un
numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta  al
((sistema)) nazionale di istruzione ((ovvero che non sono in possesso
di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno  pari
al livello A2  del  Quadro  comune  europeo  di  riferimento  per  la
conoscenza delle lingue (QCER))), pari o superiore al  20  per  cento
degli studenti  della  classe.  Nella  programmazione  dei  posti  da
assegnare alle procedure di  concorso  ordinario  per  docenti  della
scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e  del  merito  tiene
conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua  italiana  per
discenti di lingua straniera» (classe  di  concorso  A-23)  derivante
dall'applicazione del presente comma. L'assegnazione dei  docenti  di
cui al primo periodo e' disposta  a  decorrere  dall'anno  scolastico
2025/2026. 
  2. Ai  fini  dell'accertamento  obbligatorio  delle  competenze  in
ingresso ((nella lingua italiana)) secondo il Quadro  comune  europeo
di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonche' per  la
predisposizione dei Piani  didattici  personalizzati  finalizzati  al
pieno  inserimento  scolastico  degli  studenti  stranieri   che   si
iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le
istituzioni  scolastiche  possono  stipulare  accordi  con  i  Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA),  anche  avvalendosi
delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni  caso,  nei  limiti  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  3. A  decorrere  dall'anno  scolastico  2024/2025,  le  istituzioni
scolastiche promuovono attivita' di potenziamento didattico in orario
extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale
«PN Scuola e competenze 2021-2027»,  in  attuazione  del  regolamento
(UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24  giugno
2021, e nel  rispetto  delle  procedure,  dei  vincoli  territoriali,
programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027  e
dei  criteri   di   ammissibilita'   del   predetto   Programma.   La
partecipazione alle attivita' di cui al presente comma  e'  riservata
alle istituzioni scolastiche che  registrano  tassi  di  presenza  di
alunni  stranieri,  che  non  sono  in   possesso   ((di   competenze
linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello  A2
del QCER)), definiti con decreto del Ministro dell'istruzione  e  del
merito, con il quale sono  individuate,  altresi',  le  modalita'  di
partecipazione  al  Programma  nazionale  «PN  Scuola  e   competenze
2021-2027» sulla base delle  risorse  disponibili  di  cui  al  primo
periodo. 
  4. All'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente: 
    «b-ter) sono definiti il numero delle classi con una  percentuale
di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema
nazionale di istruzione e che non sono in  ((possesso  di  competenze
linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello  A2
del QCER)), pari o superiore al 20 per  cento  degli  studenti  della
classe e il relativo numero dei posti di docente.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma 335 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale  per  il  triennio  2022-2024»,  pubblicata  in
          Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021. Suppl. Ord.
          n. 49, come modificato dalla presente legge: 
                «335.    Con    decreto    annuale    del    Ministro
          dell'istruzione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da  adottare  entro  il  mese  di  gennaio
          precedente all'anno scolastico di riferimento, e,  in  sede
          di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022: 
                  a) e' rilevato il personale  cessato  o  che  abbia
          chiesto di cessare a qualsiasi titolo, distinto  per  posti
          comuni,  posti  del  potenziamento  e  posti  di  sostegno,
          nonche' quello  in  servizio  a  tempo  indeterminato,  per
          ciascun ordine e grado  di  istruzione,  distintamente  per
          regione e classe di concorso,  tipologia  di  insegnamento,
          classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno  e  posti
          di potenziamento, sulla base del  quale,  a  invarianza  di
          dotazione organica complessiva a legislazione  vigente,  e'
          rimodulato   il   fabbisogno   di    personale    derivante
          dall'applicazione della normativa vigente, con  indicazione
          di quello  da  destinare  all'insegnamento  dell'educazione
          motoria nella scuola primaria, tenendo conto delle esigenze
          di personale connesse all'attuazione a regime del PNRR e di
          quanto  disposto  dall'articolo  64  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133; 
                  b) sono definiti il numero delle  classi  quarte  e
          quinte della scuola primaria presso le  quali  e'  attivato
          l'insegnamento di educazione motoria e il  relativo  numero
          dei posti di insegnamento. 
                  b-bis) e' rilevato il numero di  classi  in  deroga
          attivate ai sensi del comma 344,  distinte  per  ordine  di
          scuola e grado di istruzione. 
                  b-ter) sono definiti il numero delle classi con una
          percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per  la
          prima volta al sistema nazionale di istruzione  e  che  non
          sono in possesso di competenze linguistiche di  base  nella
          lingua italiana, almeno pari al livello A2 del QCER, pari o
          superiore al 20 per cento degli studenti della classe e  il
          relativo numero dei posti di docente.» 
                
              - Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 24 giugno  2021  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. del 30 giugno 2021 L. 231.