Art. 11
Misure per l'integrazione scolastica
degli alunni stranieri
1. Con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui
all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nei
limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale,
puo' essere disposta l'assegnazione di un docente dedicato
all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un
numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al
((sistema)) nazionale di istruzione ((ovvero che non sono in possesso
di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari
al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER))), pari o superiore al 20 per cento
degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da
assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della
scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene
conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per
discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante
dall'applicazione del presente comma. L'assegnazione dei docenti di
cui al primo periodo e' disposta a decorrere dall'anno scolastico
2025/2026.
2. Ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in
ingresso ((nella lingua italiana)) secondo il Quadro comune europeo
di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonche' per la
predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al
pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si
iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le
istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi
delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni
scolastiche promuovono attivita' di potenziamento didattico in orario
extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale
«PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento
(UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno
2021, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali,
programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e
dei criteri di ammissibilita' del predetto Programma. La
partecipazione alle attivita' di cui al presente comma e' riservata
alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di
alunni stranieri, che non sono in possesso ((di competenze
linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2
del QCER)), definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, con il quale sono individuate, altresi', le modalita' di
partecipazione al Programma nazionale «PN Scuola e competenze
2021-2027» sulla base delle risorse disponibili di cui al primo
periodo.
4. All'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente:
«b-ter) sono definiti il numero delle classi con una percentuale
di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema
nazionale di istruzione e che non sono in ((possesso di competenze
linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2
del QCER)), pari o superiore al 20 per cento degli studenti della
classe e il relativo numero dei posti di docente.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 335 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021. Suppl. Ord.
n. 49, come modificato dalla presente legge:
«335. Con decreto annuale del Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio
precedente all'anno scolastico di riferimento, e, in sede
di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022:
a) e' rilevato il personale cessato o che abbia
chiesto di cessare a qualsiasi titolo, distinto per posti
comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno,
nonche' quello in servizio a tempo indeterminato, per
ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per
regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento,
classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti
di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di
dotazione organica complessiva a legislazione vigente, e'
rimodulato il fabbisogno di personale derivante
dall'applicazione della normativa vigente, con indicazione
di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione
motoria nella scuola primaria, tenendo conto delle esigenze
di personale connesse all'attuazione a regime del PNRR e di
quanto disposto dall'articolo 64 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) sono definiti il numero delle classi quarte e
quinte della scuola primaria presso le quali e' attivato
l'insegnamento di educazione motoria e il relativo numero
dei posti di insegnamento.
b-bis) e' rilevato il numero di classi in deroga
attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di
scuola e grado di istruzione.
b-ter) sono definiti il numero delle classi con una
percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la
prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non
sono in possesso di competenze linguistiche di base nella
lingua italiana, almeno pari al livello A2 del QCER, pari o
superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il
relativo numero dei posti di docente.»
- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 giugno 2021 e' pubblicato nella
G.U.U.E. del 30 giugno 2021 L. 231.