Art. 12
Mobilita' straordinaria dei dirigenti scolastici
1. L'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 19-quater (Disposizioni in materia di mobilita'
straordinaria dei dirigenti scolastici). - 1. Nelle more della
definizione di una nuova disciplina della mobilita' interregionale
dei dirigenti scolastici in sede contrattuale, e in deroga a quella
gia' prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni
di mobilita' dell'anno scolastico 2024/2025 e' reso disponibile il
100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti
salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario
indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del
merito 18 dicembre 2023, n. 2788, pubblicato nel sito internet del
Ministero e nel Portale del reclutamento inPA. Nelle regioni in cui
le procedure del concorso ordinario di cui al primo periodo non si
concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno
scolastico 2024/2025, alla mobilita' interregionale per tale anno
scolastico puo' essere destinato, in aggiunta a quanto previsto al
primo periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per
cento del contingente regionale del concorso medesimo. I posti
eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilita'
dell'anno scolastico 2024/2025 ai sensi del secondo periodo sono
reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle
immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul
contingente delle disponibilita' per le operazioni di mobilita'.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non
devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli
anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di
cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli Uffici
scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte
dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di
personale per il triennio indicato o per la necessita' di eseguire
provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in
ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima.
2. Per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, se i
provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, quinto periodo,
riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari
dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con
precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilita' e alle altre
procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessita' di
assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di
richiesta destinazione. In subordine alle procedure di cui al primo
periodo, le immissioni in ruolo disposte in attuazione dell'articolo
5, comma 11-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14,
sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilita' e
alle altre procedure di immissione in ruolo ((di dirigenti scolastici
di nuova assunzione.))».
((1-bis. Dopo il comma 11-septies dell'articolo 5 del decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 2023, n. 14, e' inserito il seguente:))
((«11-septies.1. Esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025 e
fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-quater del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nelle regioni in cui le procedure
del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 non si
concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si
provvede attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies del
presente articolo, in deroga alle percentuali di posti assegnabili di
cui al comma 11-septies del medesimo articolo. I posti utilizzati per
le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo del
presente comma sono reintegrati nel contingente assunzionale
regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato
decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n.
2788 del 18 dicembre 2023, in occasione delle immissioni in ruolo
degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle
disponibilita' per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo
alla medesima graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente
articolo».))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre
2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2023, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 27 febbraio 2023, n. 49, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5 (Proroga di termini in materia di istruzione
e merito). - 1. All'articolo 58, comma 5-septies, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole:
"a decorrere dal 1° settembre 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "a decorrere dal 1° settembre 2023".
2. All'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: "31 marzo 2023"
sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2023".
3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: "entro l'anno
2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2023" e
le parole: "negli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24"
sono sostitute dalle seguenti: "negli anni scolastici dal
2022/23 al 2024/25".
4. All'articolo 14, comma 5, della legge 15 luglio
2022, n. 99, le parole: "Per l'anno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "Per gli anni 2022 e 2023".
5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il termine per l'adeguamento alla normativa
antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti
a scuola, nonche' per le strutture nell'ambito delle quali
sono erogati percorsi di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto
al predetto adeguamento, e' stabilito al 31 dicembre 2024";
b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024";
c) al comma 2-ter, dopo le parole: "per gli
edifici, i locali e le strutture delle universita' e delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica," sono inserite le seguenti: "nonche' per quelli
ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS
Academy,".
5-bis. All'articolo 1, comma 969, secondo periodo,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per
l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno
2023".
5-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2020, n. 41, il comma 2-bis e' sostituito dal
seguente:
"2-bis. Al fine di uniformare la durata in carica
dei componenti del CSPI e di garantire la continuita' delle
sue funzioni, i componenti elettivi e non elettivi restano
in carica sino al 31 agosto 2024, in deroga alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999,
n. 233".
5-quater. All'articolo 1, comma 567, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole: "non oltre il 31 dicembre
2023" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31
dicembre 2024".
6. All'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 28
giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2019, n. 81, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ", dell'universita'
e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "e del
merito";
b) al secondo periodo, le parole: ", fermo restando
il termine del 31 dicembre 2021," sono soppresse.
7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
"15-bis. Le procedure selettive di cui al comma 15 sono
prorogate per l'anno 2023, limitatamente alla progressione
all'area dei direttori dei servizi generali e
amministrativi del personale amministrativo delle
istituzioni scolastiche.".
8. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: "per l'anno
scolastico 2022/2023" sono aggiunte le seguenti: "nonche'
per l'anno scolastico 2023/2024".
9. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: "e 2021/2022"
sono sostituite dalle seguenti: ", 2021/2022 e 2023/2024";
b) al comma 1, lettera a), le parole: "e 2021/2022"
sono sostituite dalle seguenti: ", 2021/2022 e 2023/2024";
c) al comma 2, le parole: "ed euro 2,85 milioni
nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", euro
2,85 milioni nell'anno 2022, euro 1.625.183 nell'anno 2023
ed euro 2.437.774 nell'anno 2024";
d) al comma 5, dopo la lettera b-sexies) e'
aggiunta la seguente:
"b-septies) quanto a euro 1.625.183 nell'anno
2023 ed euro 2.437.774 nell'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";
e) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure
urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2023/2024".
10. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "al perdurare della
vigenza dello stato di emergenza di cui alla deliberazione
del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020" sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023, per dare
attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza».
11. Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del
secondo ciclo di istruzione, la previsione di cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41, limitatamente agli articoli 13, comma 2,
lettera c), e 14, comma 3, ultimo periodo, in relazione
alle attivita' assimilabili all'alternanza scuola-lavoro,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' prorogata
per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze
trasversali e l'orientamento possono costituire comunque
parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del
decreto legislativo n. 62 del 2017.
11-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: "Il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e' autorizzato a bandire" sono inserite le seguenti: "a
decorrere dal 1° giugno 2023" e le parole: "per il
reclutamento" sono sostituite dalle seguenti: "per
l'assunzione a tempo indeterminato".
11-ter. Al fine di garantire la prosecuzione delle
attivita' della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso
l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui
all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, in favore della predetta Fondazione,
e' prorogata per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal
primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
11-quater. All'articolo 59, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'ultimo
periodo e' sostituito dai seguenti: "Limitatamente alle
classi di concorso per le quali non sia possibile
effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per
lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale
e prova di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13
luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo
determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A
tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le
operazioni di mobilita' e di immissione in ruolo riferite
all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono
l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione
nonche' l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno
scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e
confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica
dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di
inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica
presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo
determinato. Le graduatorie di cui al presente comma
decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto
salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da
effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla
procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre
la data di pubblicazione delle graduatorie relative al
concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 46 del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79".
11-quinquies. La graduatoria del concorso indetto con
decreto del direttore generale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 1259
del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, e' valida
fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto
dal comma 11-septies. Al fine di coprire i posti vacanti di
dirigente scolastico, con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le
modalita' di partecipazione ad un corso intensivo di
formazione e della relativa prova finale, anche per
prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei
possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al
predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono
ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo
che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a
condizione che, alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di
legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per
mancato superamento della prova scritta del predetto
concorso;
b) abbiano proposto ricorso entro i termini di
legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per
mancato superamento della prova orale del predetto concorso
ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale
dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento
giurisdizionale cautelare, anche se successivamente
caducato.
11-sexies. Ai fini della partecipazione al corso
intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies, il
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al
medesimo comma prevede le seguenti modalita' di accesso:
per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), il
superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una
prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta
chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-quinquies,
lettera b), il superamento di una prova orale con un
punteggio pari ad almeno 6/10.
11-septies. I soggetti che hanno sostenuto la prova
finale del corso intensivo di formazione di cui al comma
11-quinquies sono inseriti in coda alla graduatoria di
merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in
ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie
concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono
effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine
annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria
del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione
13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per
cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma
11-quinquies fino al suo esaurimento. L'eventuale posto
dispari e' destinato alla procedura concorsuale ordinaria.
Il contingente e' ripartito annualmente su base regionale
con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito
contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Nel caso
in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami
sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi
vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente
graduatoria di cui al comma 11-quinquies. Detti posti sono
reintegrati in occasione della procedura assunzionale o
concorsuale successiva.
11-septies.1. Esclusivamente per l'anno scolastico
2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall'articolo
19- quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, nelle regioni in cui le procedure del concorso
ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023
non si concludono in tempo utile per le immissioni in
ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria
di cui al comma 11-quinquies del presente articolo, in
deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al
comma 11-septies del medesimo articolo. I posti utilizzati
per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo
periodo del presente comma sono reintegrati nel contingente
assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario
indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023,
in occasione delle immissioni in ruolo degli anni
scolastici successivi, a valere sul contingente delle
disponibilita' per le immissioni in ruolo da effettuare
attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma
11-quinquies del presente articolo.
11-octies. All'attuazione della procedura di cui al
comma 11-quinquies si provvede con le risorse finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al
comma 11-quinquies determina il contributo di segreteria
posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire
integralmente l'onere dell'attivita' di formazione e della
procedura selettiva. Tale decreto prevede, altresi', che le
somme di cui al secondo periodo siano versate all'entrata e
riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima
dell'avvio del corso di formazione.
11-novies. Alle immissioni in ruolo si provvede con
le assunzioni ai sensi dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
11-decies. I soggetti che alla data di entrata in
vigore della presente disposizione sono in servizio presso
istituzioni scolastiche in qualita' di dirigenti scolastici
a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver
partecipato al concorso indetto con decreto del direttore
generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24
novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale
dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento
giurisdizionale cautelare, sono confermati definitivamente
in ruolo a condizione che abbiano superato il periodo di
formazione e prova.
11-undecies. I soggetti destinatari di provvedimenti
di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di
dirigente scolastico, adottati in esecuzione di
provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con
riserva al concorso indetto con decreto del direttore
generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24
novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale,
a condizione che abbiano superato il relativo periodo di
formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza
dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, con
precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico
2024/2025, fatta salva la necessita' di eseguire i
provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione
in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale
indetta con decreto del direttore generale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.»