Art. 12 
 
          Mobilita' straordinaria dei dirigenti scolastici 
 
  1. L'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.  25,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art.   19-quater   (Disposizioni   in   materia   di   mobilita'
straordinaria  dei  dirigenti  scolastici).  - 1.  Nelle  more  della
definizione di una nuova disciplina  della  mobilita'  interregionale
dei dirigenti scolastici in sede contrattuale, e in deroga  a  quella
gia' prevista nella medesima sede, esclusivamente per  le  operazioni
di mobilita' dell'anno scolastico 2024/2025 e'  reso  disponibile  il
100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti
salvi i  contingenti  regionali  dei  posti  del  concorso  ordinario
indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e  del
merito 18 dicembre 2023, n. 2788, pubblicato nel  sito  internet  del
Ministero e nel Portale del reclutamento inPA. Nelle regioni  in  cui
le procedure del concorso ordinario di cui al primo  periodo  non  si
concludono in tempo  utile  per  le  immissioni  in  ruolo  dell'anno
scolastico 2024/2025, alla mobilita'  interregionale  per  tale  anno
scolastico puo' essere destinato, in aggiunta a  quanto  previsto  al
primo periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite  del  50  per
cento del  contingente  regionale  del  concorso  medesimo.  I  posti
eventualmente  resi  disponibili  per  le  operazioni  di   mobilita'
dell'anno scolastico 2024/2025 ai  sensi  del  secondo  periodo  sono
reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle
immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi,  a  valere  sul
contingente delle disponibilita'  per  le  operazioni  di  mobilita'.
Dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non
devono derivare esuberi di personale per il  triennio  relativo  agli
anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di
cui al presente comma non sono richiesti  gli  assensi  degli  Uffici
scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego  da  parte
dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di
personale per il triennio indicato o per la  necessita'  di  eseguire
provvedimenti giurisdizionali  dai  quali  consegue  l'immissione  in
ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima. 
    2. Per  il  triennio  2024/2025,  2025/2026  e  2026/2027,  se  i
provvedimenti giurisdizionali di cui  al  comma  1,  quinto  periodo,
riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari
dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con
precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilita' e  alle  altre
procedure di immissione in ruolo e,  comunque,  senza  necessita'  di
assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della  regione  di
richiesta destinazione. In subordine alle procedure di cui  al  primo
periodo, le immissioni in ruolo disposte in attuazione  dell'articolo
5, comma 11-undecies, del decreto-legge 29  dicembre  2022,  n.  198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.  14,
sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di  mobilita'  e
alle altre procedure di immissione in ruolo ((di dirigenti scolastici
di nuova assunzione.))». 
  ((1-bis. Dopo il comma 11-septies dell'articolo 5 del decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla  legge
24 febbraio 2023, n. 14, e' inserito il seguente:)) 
    ((«11-septies.1. Esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025 e
fermo  restando   quanto   previsto   dall'articolo   19-quater   del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nelle regioni in cui  le  procedure
del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione e del merito n. 2788 del  18  dicembre  2023  non  si
concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse  si
provvede attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies del
presente articolo, in deroga alle percentuali di posti assegnabili di
cui al comma 11-septies del medesimo articolo. I posti utilizzati per
le immissioni in ruolo effettuate ai  sensi  del  primo  periodo  del
presente  comma  sono  reintegrati   nel   contingente   assunzionale
regionale da destinare al concorso ordinario indetto  con  il  citato
decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e  del  merito  n.
2788 del 18 dicembre 2023, in occasione  delle  immissioni  in  ruolo
degli anni scolastici successivi,  a  valere  sul  contingente  delle
disponibilita' per le immissioni in ruolo  da  effettuare  attingendo
alla medesima graduatoria di cui al comma 11-quinquies  del  presente
articolo».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre
          2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          febbraio 2023, n. 14,  recante:  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di termini legislativi», pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale del 27 febbraio  2023,  n.  49,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 5 (Proroga di termini in materia di  istruzione
          e merito). -  1.  All'articolo  58,  comma  5-septies,  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole:
          "a decorrere dal 1° settembre 2022" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "a decorrere dal 1° settembre 2023". 
                2. All'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge  6
          novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: "31 marzo  2023"
          sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2023". 
                3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge  29
          ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 20 dicembre 2019, n. 159, le  parole:  "entro  l'anno
          2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2023" e
          le parole: "negli anni scolastici dal 2021/22  al  2023/24"
          sono sostitute dalle seguenti: "negli anni  scolastici  dal
          2022/23 al 2024/25". 
                4. All'articolo 14, comma 5, della  legge  15  luglio
          2022, n. 99, le parole: "Per l'anno 2022"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "Per gli anni 2022 e 2023". 
                5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016,
          n. 244,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          febbraio  2017,  n.  19,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                    "2. Il termine per l'adeguamento  alla  normativa
          antincendio per gli edifici scolastici ed i locali  adibiti
          a scuola, nonche' per le strutture nell'ambito delle  quali
          sono  erogati   percorsi   di   istruzione   e   formazione
          professionale (IeFP) e di istruzione e  formazione  tecnica
          superiore (IFTS), per i quali,  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, non si sia  ancora  provveduto
          al predetto adeguamento, e' stabilito al 31 dicembre 2024"; 
                  b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2022"
          sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024"; 
                  c)  al  comma  2-ter,  dopo  le  parole:  "per  gli
          edifici, i locali e le strutture delle universita' e  delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica," sono inserite le seguenti: "nonche' per  quelli
          ove si svolgono i percorsi  erogati  dalle  Fondazioni  ITS
          Academy,". 
                5-bis. All'articolo 1, comma  969,  secondo  periodo,
          della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  le  parole:  "Per
          l'anno 2021" sono sostituite dalle  seguenti:  "Per  l'anno
          2023". 
                5-ter. All'articolo  3  del  decreto-legge  8  aprile
          2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2020, n.  41,  il  comma  2-bis  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  "2-bis. Al fine di uniformare la durata  in  carica
          dei componenti del CSPI e di garantire la continuita' delle
          sue funzioni, i componenti elettivi e non elettivi  restano
          in  carica  sino  al  31  agosto  2024,  in   deroga   alle
          disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno  1999,
          n. 233". 
                5-quater. All'articolo 1, comma 567, della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, le parole: "non oltre il 31 dicembre
          2023" sono sostituite dalle  seguenti:  "non  oltre  il  31
          dicembre 2024". 
                6. All'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge  28
          giugno 2019, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 8 agosto 2019, n.  81,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) al primo periodo, le parole: ", dell'universita'
          e della ricerca" sono sostituite  dalle  seguenti:  "e  del
          merito"; 
                  b) al secondo periodo, le parole: ", fermo restando
          il termine del 31 dicembre 2021," sono soppresse. 
                7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25  maggio
          2017, n. 75, dopo il comma  15  e'  inserito  il  seguente:
          "15-bis. Le procedure selettive di cui  al  comma  15  sono
          prorogate per l'anno 2023, limitatamente alla  progressione
          all'area   dei   direttori   dei   servizi    generali    e
          amministrativi   del   personale    amministrativo    delle
          istituzioni scolastiche.". 
                8. All'articolo 2-ter, comma 1, del  decreto-legge  8
          aprile 2020, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo  le  parole:  "per  l'anno
          scolastico 2022/2023" sono aggiunte le  seguenti:  "nonche'
          per l'anno scolastico 2023/2024". 
                9. All'articolo 18-bis del decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          dicembre  2016,  n.  229,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 1, alinea,  le  parole:  "e  2021/2022"
          sono sostituite dalle seguenti: ", 2021/2022 e 2023/2024"; 
                  b) al comma 1, lettera a), le parole: "e 2021/2022"
          sono sostituite dalle seguenti: ", 2021/2022 e 2023/2024"; 
                  c) al comma 2, le parole:  "ed  euro  2,85  milioni
          nell'anno 2022" sono sostituite  dalle  seguenti:  ",  euro
          2,85 milioni nell'anno 2022, euro 1.625.183 nell'anno  2023
          ed euro 2.437.774 nell'anno 2024"; 
                  d)  al  comma  5,  dopo  la  lettera  b-sexies)  e'
          aggiunta la seguente: 
                    "b-septies) quanto  a  euro  1.625.183  nell'anno
          2023   ed   euro   2.437.774   nell'anno   2024,   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."; 
                  e) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure
          urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017,
          2017/2018, 2018/2019,  2019/2020,  2020/2021,  2021/2022  e
          2023/2024". 
                10. All'articolo 3,  comma  1,  del  decreto-legge  8
          aprile 2020 n. 22,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "al perdurare  della
          vigenza dello stato di emergenza di cui alla  deliberazione
          del Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020"  sono
          sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023,  per  dare
          attuazione  alla  Missione  4  -  Componente  1  del  Piano
          nazionale di ripresa e resilienza». 
                11. Ai fini dell'ammissione agli esami di  Stato  del
          secondo  ciclo  di  istruzione,  la   previsione   di   cui
          all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8  aprile  2020,
          n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno
          2020, n. 41,  limitatamente  agli  articoli  13,  comma  2,
          lettera c), e 14, comma 3,  ultimo  periodo,  in  relazione
          alle attivita' assimilabili  all'alternanza  scuola-lavoro,
          del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' prorogata
          per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. 
                Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze
          trasversali e l'orientamento  possono  costituire  comunque
          parte del colloquio di cui all'articolo 17,  comma  9,  del
          decreto legislativo n. 62 del 2017. 
                11-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29
          ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 20  dicembre  2019,  n.  159,  dopo  le  parole:  "Il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e' autorizzato a bandire" sono  inserite  le  seguenti:  "a
          decorrere  dal  1°  giugno  2023"  e  le  parole:  "per  il
          reclutamento"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "per
          l'assunzione a tempo indeterminato". 
                11-ter. Al fine di garantire  la  prosecuzione  delle
          attivita' della Fondazione "I Lincei per la scuola"  presso
          l'Accademia nazionale dei Lincei, la  disposizione  di  cui
          all'articolo 1, comma  385,  lettera  h),  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, in favore della predetta Fondazione,
          e' prorogata per l'anno  2023.  Agli  oneri  derivanti  dal
          primo periodo, pari a 250.000  euro  per  l'anno  2023,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2023,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. 
                11-quater.  All'articolo   59,   comma   9-bis,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'ultimo
          periodo e' sostituito  dai  seguenti:  "Limitatamente  alle
          classi  di  concorso  per  le  quali  non   sia   possibile
          effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per
          lo svolgimento del percorso annuale di formazione  iniziale
          e prova di cui all'articolo 1, comma 116,  della  legge  13
          luglio 2015, n. 107, le operazioni di  assunzione  a  tempo
          determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A
          tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili  per  le
          operazioni di mobilita' e di immissione in  ruolo  riferite
          all'anno  scolastico  2023/2024.  I  docenti  che  svolgono
          l'incarico a tempo determinato  e  la  relativa  formazione
          nonche' l'anno di formazione  iniziale  e  prova  nell'anno
          scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo  indeterminato  e
          confermati in ruolo con decorrenza giuridica  ed  economica
          dal 1° settembre 2024  o,  se  successiva,  dalla  data  di
          inizio del servizio, nella medesima istituzione  scolastica
          presso cui hanno prestato servizio con  contratto  a  tempo
          determinato.  Le  graduatorie  di  cui  al  presente  comma
          decadono con l'immissione in  ruolo  dei  vincitori,  fatto
          salvo  lo  scorrimento  degli  eventuali  rinunciatari,  da
          effettuare  entro  il  limite  dei  posti  attribuiti  alla
          procedura di cui al presente comma e, comunque,  non  oltre
          la data di  pubblicazione  delle  graduatorie  relative  al
          concorso pubblico bandito ai  sensi  dell'articolo  46  del
          decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79". 
                11-quinquies. La graduatoria del concorso indetto con
          decreto    del    direttore    generale    del    Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  n.  1259
          del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,
          4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre  2017,  e'  valida
          fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo  quanto  previsto
          dal comma 11-septies. Al fine di coprire i posti vacanti di
          dirigente   scolastico,   con    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione e del merito, da  adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,   sono   definite   le
          modalita'  di  partecipazione  ad  un  corso  intensivo  di
          formazione  e  della  relativa  prova  finale,  anche   per
          prevenire   le   ripercussioni   sull'Amministrazione   dei
          possibili esiti dei contenziosi pendenti  in  relazione  al
          predetto concorso. Al corso intensivo  di  formazione  sono
          ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo  periodo
          che  abbiano  sostenuto  almeno  la  prova  scritta   e   a
          condizione che, alla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto: 
                  a) abbiano proposto  ricorso  entro  i  termini  di
          legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per
          mancato  superamento  della  prova  scritta  del   predetto
          concorso; 
                  b) abbiano proposto  ricorso  entro  i  termini  di
          legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per
          mancato superamento della prova orale del predetto concorso
          ovvero abbiano superato la prova scritta e la  prova  orale
          dopo essere stati ammessi a  seguito  di  un  provvedimento
          giurisdizionale   cautelare,   anche   se   successivamente
          caducato. 
                11-sexies. Ai  fini  della  partecipazione  al  corso
          intensivo di formazione di cui al  comma  11-quinquies,  il
          decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al
          medesimo comma prevede le seguenti  modalita'  di  accesso:
          per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), il
          superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10,  di  una
          prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta
          chiusa; per  i  soggetti  di  cui  al  comma  11-quinquies,
          lettera b), il  superamento  di  una  prova  orale  con  un
          punteggio pari ad almeno 6/10. 
                11-septies. I soggetti che hanno sostenuto  la  prova
          finale del corso intensivo di formazione di  cui  al  comma
          11-quinquies sono inseriti  in  coda  alla  graduatoria  di
          merito del concorso di cui al medesimo comma e  immessi  in
          ruolo  successivamente  agli  iscritti  nelle   graduatorie
          concorsuali  vigenti.   Le   immissioni   in   ruolo   sono
          effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine
          annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria
          del concorso per titoli  ed  esami  bandito  ai  sensi  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro  dell'istruzione
          13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40  per
          cento,  attingendo  alla  graduatoria  di  cui   al   comma
          11-quinquies fino al  suo  esaurimento.  L'eventuale  posto
          dispari e' destinato alla procedura concorsuale  ordinaria.
          Il contingente e' ripartito annualmente su  base  regionale
          con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito
          contestualmente all'autorizzazione assunzionale.  Nel  caso
          in cui la graduatoria di un concorso per  titoli  ed  esami
          sia esaurita e rimangano posti ad  esso  assegnati,  questi
          vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente
          graduatoria di cui al comma 11-quinquies. Detti posti  sono
          reintegrati in occasione  della  procedura  assunzionale  o
          concorsuale successiva. 
                11-septies.1. Esclusivamente  per  l'anno  scolastico
          2024/2025 e fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo
          19-  quater  del  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,
          n. 25, nelle regioni  in  cui  le  procedure  del  concorso
          ordinario indetto con decreto  direttoriale  del  Ministero
          dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18  dicembre  2023
          non si concludono in  tempo  utile  per  le  immissioni  in
          ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla  graduatoria
          di cui al comma  11-quinquies  del  presente  articolo,  in
          deroga alle percentuali di  posti  assegnabili  di  cui  al
          comma 11-septies del medesimo articolo. I posti  utilizzati
          per le immissioni in ruolo effettuate ai  sensi  del  primo
          periodo del presente comma sono reintegrati nel contingente
          assunzionale regionale da destinare al  concorso  ordinario
          indetto con il citato decreto  direttoriale  del  Ministero
          dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre  2023,
          in  occasione  delle  immissioni  in   ruolo   degli   anni
          scolastici  successivi,  a  valere  sul  contingente  delle
          disponibilita' per le immissioni  in  ruolo  da  effettuare
          attingendo  alla  medesima  graduatoria  di  cui  al  comma
          11-quinquies del presente articolo. 
                11-octies. All'attuazione della procedura di  cui  al
          comma 11-quinquies si provvede con le risorse finanziarie e
          strumentali disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Il
          decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al
          comma 11-quinquies determina il  contributo  di  segreteria
          posto a carico dei partecipanti, in misura tale da  coprire
          integralmente l'onere dell'attivita' di formazione e  della
          procedura selettiva. Tale decreto prevede, altresi', che le
          somme di cui al secondo periodo siano versate all'entrata e
          riassegnate  al  pertinente   capitolo   di   spesa   prima
          dell'avvio del corso di formazione. 
                11-novies. Alle immissioni in ruolo si  provvede  con
          le assunzioni ai sensi  dell'articolo  39  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449. 
                11-decies. I soggetti che alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione sono in servizio  presso
          istituzioni scolastiche in qualita' di dirigenti scolastici
          a seguito di immissione  in  ruolo  con  riserva  per  aver
          partecipato al concorso indetto con decreto  del  direttore
          generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca n. 1259  del  23  novembre  2017,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90  del  24
          novembre 2017, superando la prova scritta e la prova  orale
          dopo essere stati ammessi a  seguito  di  un  provvedimento
          giurisdizionale cautelare, sono confermati  definitivamente
          in ruolo a condizione che abbiano superato  il  periodo  di
          formazione e prova. 
                11-undecies. I soggetti destinatari di  provvedimenti
          di revoca della nomina o di risoluzione  del  contratto  di
          dirigente   scolastico,   adottati   in    esecuzione    di
          provvedimenti giurisdizionali, che  hanno  partecipato  con
          riserva al  concorso  indetto  con  decreto  del  direttore
          generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca n. 1259  del  23  novembre  2017,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90  del  24
          novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale,
          a condizione che abbiano superato il  relativo  periodo  di
          formazione e prova, sono immessi in  ruolo  con  decorrenza
          dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili,  con
          precedenza rispetto alle assunzioni per  l'anno  scolastico
          2024/2025,  fatta  salva  la  necessita'  di   eseguire   i
          provvedimenti giurisdizionali che  dispongono  l'immissione
          in  ruolo  dei  partecipanti  alla  procedura   concorsuale
          indetta con decreto del direttore  generale  del  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  del  13
          luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª  serie
          speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.»