Art. 13
Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici
1. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I dirigenti
scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e
rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati,
che sono valutati tenuto conto della specificita' delle funzioni e
sulla base ((degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema
informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonche')) del
Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti
scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, che stabilisce gli indirizzi per la definizione degli
obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento
dell'azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono
nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale
del Ministro dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 15,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150.».
2. All'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' soppresso;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «la valutazione», sono
inserite le seguenti: «dei dirigenti scolastici»;
c) al terzo periodo, le parole: «la valutazione dei dirigenti
scolastici e» sono soppresse.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere
dall'anno scolastico 2024/2025. Alla relativa attuazione si provvede
nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente. Il decreto di cui all'articolo 25, comma 1,
secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dal presente articolo, e' adottato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 25 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, pubblicato in G.U. n. 106 del 9
maggio 2001. Suppl. Ord. n. 112., come modificato dalla
presente legge:
«Art. 25 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche). -
1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica
e' istituita la qualifica dirigenziale per i capi di
istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative
alle quali e' stata attribuita personalita' giuridica ed
autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I
dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione
regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in
ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della
specificita' delle funzioni e sulla base degli strumenti e
dei dati a disposizione del sistema informativo del
Ministero dell'istruzione e del merito nonche' del Sistema
nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti
scolastici, adottato con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, che stabilisce gli indirizzi
per la definizione degli obiettivi strategici volti ad
assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e
individua i soggetti che intervengono nella procedura di
valutazione, in coerenza con la direttiva generale del
Ministro dell'istruzione e del me rito, di cui all'articolo
15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150.»
- Si riporta il comma 94 dell'articolo 1 della legge 13
luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 162 del 15 luglio 2015, come modificato
dalla presente legge:
«94. La valutazione dei dirigenti scolastici e'
coerente con l'incarico triennale e con il profilo
professionale ed e' connessa alla retribuzione di
risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di
supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della
presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di
assicurarela realizzazione del sistema nazionale di
valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il
triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi
temporanei di livello dirigenziale non generale di durata
non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali
incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della
dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in
deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle
percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia.
Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata, per il
triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7
milioni di euro per ciascun anno del triennio. La
percentuale di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti
tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, e' rideterminata, nell'ambito della relativa
dotazione organica, per il triennio 2016-2018, in misura
corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7
milioni di euro per ciascun anno. Gli incarichi per le
funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono
conferiti in base alla procedura pubblica di cui
all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, mediante
valutazione comparativa dei curricula e previo avviso
pubblico, da pubblicare nel sito del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che
renda conoscibili il numero dei posti e la loro
ripartizione tra amministrazione centrale e uffici
scolastici regionali, nonche' i criteri di scelta da
adottare per la valutazione comparativa.»