Art. 13 
 
      Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici 
 
  1. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «I  dirigenti
scolastici  sono  inquadrati  in  ruoli  di  dimensione  regionale  e
rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in  ordine  ai  risultati,
che sono valutati tenuto conto della specificita'  delle  funzioni  e
sulla base ((degli strumenti e dei dati a  disposizione  del  sistema
informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonche'))  del
Sistema  nazionale  di  valutazione  dei  risultati   dei   dirigenti
scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione  e  del
merito,  che  stabilisce  gli  indirizzi  per  la  definizione  degli
obiettivi  strategici  volti  ad   assicurare   il   buon   andamento
dell'azione dirigenziale e  individua  i  soggetti  che  intervengono
nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale
del Ministro dell'istruzione e del merito, di  cui  all'articolo  15,
comma 2, lettera a), del decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.
150.». 
  2. All'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio  2015,  n.  107,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo periodo e' soppresso; 
    b) al secondo periodo, dopo le  parole:  «la  valutazione»,  sono
inserite le seguenti: «dei dirigenti scolastici»; 
    c) al terzo periodo, le parole:  «la  valutazione  dei  dirigenti
scolastici e» sono soppresse. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  a  decorrere
dall'anno scolastico 2024/2025. Alla relativa attuazione si  provvede
nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente. Il decreto di cui all'articolo 25,  comma  1,
secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come
modificato dal presente articolo, e' adottato entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 25 del decreto  legislativo  30
          marzo   2001,   n.   165,    recante:    «Norme    generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche, pubblicato in G.U. n. 106 del  9
          maggio 2001. Suppl. Ord. n.  112.,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 25 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche). -
          1. Nell'ambito dell'amministrazione  scolastica  periferica
          e' istituita  la  qualifica  dirigenziale  per  i  capi  di
          istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative
          alle quali e' stata attribuita  personalita'  giuridica  ed
          autonomia a norma dell'articolo 21  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni.  I
          dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione
          regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo  21,  in
          ordine ai risultati, che sono valutati tenuto  conto  della
          specificita' delle funzioni e sulla base degli strumenti  e
          dei  dati  a  disposizione  del  sistema  informativo   del
          Ministero dell'istruzione e del merito nonche' del  Sistema
          nazionale  di  valutazione  dei  risultati  dei   dirigenti
          scolastici,   adottato    con    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione e del merito, che stabilisce gli  indirizzi
          per la definizione  degli  obiettivi  strategici  volti  ad
          assicurare il buon  andamento  dell'azione  dirigenziale  e
          individua i soggetti che intervengono  nella  procedura  di
          valutazione, in coerenza  con  la  direttiva  generale  del
          Ministro dell'istruzione e del me rito, di cui all'articolo
          15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre
          2009, n. 150.» 
              - Si riporta il comma 94 dell'articolo 1 della legge 13
          luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale
          di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
          disposizioni   legislative   vigenti»,   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 162 del 15 luglio 2015, come  modificato
          dalla presente legge: 
                «94.  La  valutazione  dei  dirigenti  scolastici  e'
          coerente  con  l'incarico  triennale  e  con   il   profilo
          professionale  ed  e'   connessa   alla   retribuzione   di
          risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di
          supporto  alle  scuole  impegnate  per  l'attuazione  della
          presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di
          assicurarela  realizzazione  del   sistema   nazionale   di
          valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.  80,  per  il
          triennio  2016-2018  possono  essere  attribuiti  incarichi
          temporanei di livello dirigenziale non generale  di  durata
          non superiore a tre anni per le  funzioni  ispettive.  Tali
          incarichi  possono  essere  conferiti,  nell'ambito   della
          dotazione organica  dei  dirigenti  tecnici  del  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi
          dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in
          deroga, per il periodo di durata di detti  incarichi,  alle
          percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia.
          Ai fini di cui al presente comma  e'  autorizzata,  per  il
          triennio 2016-2018,  la  spesa  nel  limite  massimo  di  7
          milioni  di  euro  per  ciascun  anno  del   triennio.   La
          percentuale di cui all'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti
          tecnici del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, e' rideterminata, nell'ambito della relativa
          dotazione organica, per il triennio  2016-2018,  in  misura
          corrispondente ad una maggiore  spesa  non  superiore  a  7
          milioni di euro per ciascun  anno.  Gli  incarichi  per  le
          funzioni  ispettive  di  cui  ai  periodi  precedenti  sono
          conferiti  in  base  alla   procedura   pubblica   di   cui
          all'articolo 19, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  mediante
          valutazione  comparativa  dei  curricula  e  previo  avviso
          pubblico,   da   pubblicare   nel   sito   del    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  che
          renda  conoscibili  il  numero  dei   posti   e   la   loro
          ripartizione  tra   amministrazione   centrale   e   uffici
          scolastici  regionali,  nonche'  i  criteri  di  scelta  da
          adottare per la valutazione comparativa.»