Art. 14 
 
Disposizioni in materia di ((selezione e  di))  durata  del  servizio
                all'estero del personale della scuola 
 
  ((01. All'articolo 19 del decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.
64, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni nove
anni e sono pubblicate nel sito internet istituzionale del  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per posti le
cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure  di  selezione
possono essere indette prima della scadenza novennale.  Il  personale
docente inserito nelle graduatorie di cui al  primo  periodo  permane
nell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 1,  comma
66, della legge 13 luglio 2015, n. 107».)) 
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  64,
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. In alternativa a quanto previsto  ai  commi  1  e  2,  il
personale che ha prestato servizio all'estero per  non  oltre  cinque
anni scolastici nell'arco della vita lavorativa, compresi  quello  in
corso e quello in  cui  ha  avuto  luogo  l'effettiva  assunzione  in
servizio all'estero, puo' optare  per  permanere  all'estero  per  un
unico  periodo  di  nove  anni   scolastici   consecutivi   nell'arco
dell'intera  carriera,  compreso  quello  in  cui  ha   avuto   luogo
l'effettiva  assunzione  in   servizio   all'estero.   L'opzione   e'
esercitata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno  scolastico  del
primo sessennio di permanenza all'estero e non e' revocabile dopo  la
scadenza di tale termine. 
    2-ter. L'opzione di cui al comma  2-bis  puo'  essere  esercitata
esclusivamente dal personale che  assicura  una  presenza  all'estero
fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento  a  riposo,
per almeno un settennio. Se il personale rientra in Italia prima  del
termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo  26,
comma 2, oppure a seguito di domanda non  motivata  da  gravi  motivi
personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il  viaggio  di
rimpatrio di cui  alla  parte  terza,  titolo  II,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.». 
    2. L'opzione di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo  21  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64,  introdotti  dal  presente
((articolo,)) puo' essere esercitata entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore del presente  decreto  anche  dal  personale  in
corso di svolgimento del sesto anno  di  servizio  presso  le  Scuole
europee nell'anno scolastico 2023/2024. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 19 del decreto  legislativo  13
          aprile 2017,  n.  64,  recante:  «Disciplina  della  scuola
          italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi  180  e
          181, lettera h), della  legge  13  luglio  2015,  n.  107»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112  del  16  maggio
          2017 Suppl. Ord. n.  23,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 19 (Selezione). - 1. Il personale da  destinare
          all'estero ai sensi del  presente  capo  e'  scelto  tra  i
          dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il
          periodo di prova, abbiano prestato  in  Italia  almeno  tre
          anni di effettivo servizio nei  ruoli  corrispondenti  alle
          funzioni da svolgere all'estero. 
                2. Il personale e' selezionato  dal  Ministero  degli
          affari esteri e  della  cooperazione  internazionale  sulla
          base   di   un   bando   emanato   sentito   il   Ministero
          dell'istruzione. Il bando disciplina: 
                  a) le procedure, i requisiti e i criteri  oggettivi
          per la selezione del  personale  in  possesso  del  profilo
          professionale di cui all'articolo 14, in modo da  garantire
          la massima pubblicita' e trasparenza  in  ogni  fase  della
          selezione; 
                  b) le lingue richieste per i Paesi di  destinazione
          e i relativi livelli di certificazione; 
                  c) i titoli culturali, professionali e di  servizio
          valutabili,   pertinenti   alle   funzioni   da    svolgere
          all'estero. Sono valutati, quali titoli  di  preferenza,  i
          titoli rilasciati da universita' o  da  altri  istituti  di
          formazione   superiore   equiparati,   sia   italiani   sia
          stranieri, previo riconoscimento, che sono stati conseguiti
          in un corso  che  contempli  almeno  60  crediti  formativi
          universitari ovvero almeno un anno  accademico  svolto,  in
          particolare,       nell'ambito       delle       discipline
          dell'interculturalita'  e  dell'insegnamento  dell'italiano
          come lingua seconda o lingua straniera; 
                  d) le modalita' di svolgimento, eventualmente anche
          telematiche  e  comunque  al  di  fuori  dell'orario  delle
          lezioni,   di   un   colloquio   obbligatorio   comprensivo
          dell'accertamento linguistico. 
                3. Ai membri della commissione e  ai  candidati  alla
          selezione di cui al comma 2 non spettano compensi,  gettoni
          o  indennita'  di  presenza  ne'  rimborsi  spese  comunque
          denominati. 
                4. Le  graduatorie  del  personale  selezionato  sono
          formate ogni nove anni e sono pubblicate nel sito  internet
          istituzionale del Ministero degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale. Per posti le  cui  graduatorie
          sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono
          essere indette prima della scadenza novennale. Il personale
          docente inserito nelle graduatorie di cui al primo  periodo
          permane nell'ambito  territoriale  di  riferimento  di  cui
          all'articolo 1, comma 66, della legge 13  luglio  2015,  n.
          107.» 
              - Si riporta l'articolo 21 del decreto  legislativo  13
          aprile 2017,  n.  64,  recante:  «Disciplina  della  scuola
          italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi  180  e
          181, lettera h), della  legge  13  luglio  2015,  n.  107»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112  del  16  maggio
          2017. Suppl. Ord. n. 23,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 21 (Durata del servizio all'estero).  -  1.  La
          permanenza all'estero non puo' essere superiore,  nell'arco
          dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei  quali  di
          sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha
          luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I  due
          periodi sono separati da  almeno  sei  anni  scolastici  di
          effettivo servizio nel territorio nazionale. 
                2. Il personale di cui al presente capo  puo'  essere
          destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio
          all'estero per sei anni scolastici. Se il personale rientra
          in Italia prima del sessennio in applicazione dell'articolo
          26 comma 2, oppure a seguito di  domanda  non  motivata  da
          gravi motivi personali  o  familiari,  non  sono  dovuti  i
          benefici per il viaggio di  rimpatrio  di  cui  alla  parte
          terza,  titolo  II,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
                2-bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 1  e
          2, il personale che ha prestato servizio all'estero per non
          oltre  cinque  anni   scolastici   nell'arco   della   vita
          lavorativa, compresi quello in corso e  quello  in  cui  ha
          avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio  all'estero,
          puo' optare per permanere all'estero per un  unico  periodo
          di nove anni scolastici consecutivi  nell'arco  dell'intera
          carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva
          assunzione in servizio all'estero. L'opzione e'  esercitata
          non oltre l'ultimo giorno del quinto  anno  scolastico  del
          primo  sessennio  di  permanenza  all'estero   e   non   e'
          revocabile dopo la scadenza di tale termine. 
              2-ter. L'opzione di cui  al  comma  2-bis  puo'  essere
          esercitata esclusivamente dal personale  che  assicura  una
          presenza all'estero fino allo scadere del  novennio  o,  in
          caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio.  Se
          il personale rientra in Italia prima del  termine  indicato
          al primo periodo, in applicazione dell'articolo  26,  comma
          2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi
          personali o familiari, non sono dovuti i  benefici  per  il
          viaggio di rimpatrio di cui alla parte  terza,  titolo  II,
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n. 18. 
                3. La destinazione da una ad altra sede all'estero e'
          consentita solo per gravi motivi o ragioni di servizio, nei
          limiti delle risorse finanziarie disponibili.»