Art. 14
Disposizioni in materia di ((selezione e di)) durata del servizio
all'estero del personale della scuola
((01. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
64, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni nove
anni e sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per posti le
cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione
possono essere indette prima della scadenza novennale. Il personale
docente inserito nelle graduatorie di cui al primo periodo permane
nell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 1, comma
66, della legge 13 luglio 2015, n. 107».))
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64,
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, il
personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre cinque
anni scolastici nell'arco della vita lavorativa, compresi quello in
corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in
servizio all'estero, puo' optare per permanere all'estero per un
unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco
dell'intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo
l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione e'
esercitata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico del
primo sessennio di permanenza all'estero e non e' revocabile dopo la
scadenza di tale termine.
2-ter. L'opzione di cui al comma 2-bis puo' essere esercitata
esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero
fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo,
per almeno un settennio. Se il personale rientra in Italia prima del
termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26,
comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi
personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di
rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».
2. L'opzione di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 21 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, introdotti dal presente
((articolo,)) puo' essere esercitata entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto anche dal personale in
corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole
europee nell'anno scolastico 2023/2024.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 19 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 64, recante: «Disciplina della scuola
italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio
2017 Suppl. Ord. n. 23, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 19 (Selezione). - 1. Il personale da destinare
all'estero ai sensi del presente capo e' scelto tra i
dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il
periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre
anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle
funzioni da svolgere all'estero.
2. Il personale e' selezionato dal Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale sulla
base di un bando emanato sentito il Ministero
dell'istruzione. Il bando disciplina:
a) le procedure, i requisiti e i criteri oggettivi
per la selezione del personale in possesso del profilo
professionale di cui all'articolo 14, in modo da garantire
la massima pubblicita' e trasparenza in ogni fase della
selezione;
b) le lingue richieste per i Paesi di destinazione
e i relativi livelli di certificazione;
c) i titoli culturali, professionali e di servizio
valutabili, pertinenti alle funzioni da svolgere
all'estero. Sono valutati, quali titoli di preferenza, i
titoli rilasciati da universita' o da altri istituti di
formazione superiore equiparati, sia italiani sia
stranieri, previo riconoscimento, che sono stati conseguiti
in un corso che contempli almeno 60 crediti formativi
universitari ovvero almeno un anno accademico svolto, in
particolare, nell'ambito delle discipline
dell'interculturalita' e dell'insegnamento dell'italiano
come lingua seconda o lingua straniera;
d) le modalita' di svolgimento, eventualmente anche
telematiche e comunque al di fuori dell'orario delle
lezioni, di un colloquio obbligatorio comprensivo
dell'accertamento linguistico.
3. Ai membri della commissione e ai candidati alla
selezione di cui al comma 2 non spettano compensi, gettoni
o indennita' di presenza ne' rimborsi spese comunque
denominati.
4. Le graduatorie del personale selezionato sono
formate ogni nove anni e sono pubblicate nel sito internet
istituzionale del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. Per posti le cui graduatorie
sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono
essere indette prima della scadenza novennale. Il personale
docente inserito nelle graduatorie di cui al primo periodo
permane nell'ambito territoriale di riferimento di cui
all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n.
107.»
- Si riporta l'articolo 21 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 64, recante: «Disciplina della scuola
italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio
2017. Suppl. Ord. n. 23, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 21 (Durata del servizio all'estero). - 1. La
permanenza all'estero non puo' essere superiore, nell'arco
dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di
sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha
luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I due
periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di
effettivo servizio nel territorio nazionale.
2. Il personale di cui al presente capo puo' essere
destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio
all'estero per sei anni scolastici. Se il personale rientra
in Italia prima del sessennio in applicazione dell'articolo
26 comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da
gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i
benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte
terza, titolo II, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2-bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 1 e
2, il personale che ha prestato servizio all'estero per non
oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita
lavorativa, compresi quello in corso e quello in cui ha
avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero,
puo' optare per permanere all'estero per un unico periodo
di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera
carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva
assunzione in servizio all'estero. L'opzione e' esercitata
non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico del
primo sessennio di permanenza all'estero e non e'
revocabile dopo la scadenza di tale termine.
2-ter. L'opzione di cui al comma 2-bis puo' essere
esercitata esclusivamente dal personale che assicura una
presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in
caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio. Se
il personale rientra in Italia prima del termine indicato
al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma
2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi
personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il
viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18.
3. La destinazione da una ad altra sede all'estero e'
consentita solo per gravi motivi o ragioni di servizio, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili.»