((Art. 14 bis 
 
Ulteriori misure urgenti per il regolare avvio  dell'anno  scolastico
  2024/2025 nonche' in materia di esami di Stato per  le  professioni
  di  agrotecnico  e  agrotecnico  laureato,  geometra   e   geometra
  laureato,  perito  agrario  e  perito  agrario   laureato,   perito
  industriale e perito industriale laureato 
 
  1. All'articolo 59, comma 10,  lettera  a),  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, il sesto periodo e' sostituito dai  seguenti:  «
Alla prova orale  e'  ammesso,  sulla  base  dell'esito  della  prova
scritta, un numero di candidati pari a tre  volte  quello  dei  posti
messi a concorso nella regione per la singola classe  di  concorso  o
tipologia di  posto,  a  condizione  che  il  candidato  consegua  il
punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresi' ammessi alla prova
orale coloro che, all'esito della prova scritta,  abbiano  conseguito
il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi ». 
  2. Le disposizioni dei periodi sesto e settimo della lettera a) del
comma 10 dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
introdotti dal  comma  1  del  presente  articolo,  si  applicano  ai
concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. 
  3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001,
n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.
333, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. In deroga al termine previsto dal  comma  1,  al  fine  del
raggiungimento degli  obiettivi  previsti  dalla  riforma  2.1  della
missione  4,  componente  1,  del  Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, le procedure
assunzionali del  personale  docente  sono  completate  entro  il  31
dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31
agosto 2024, comunque non oltre il 10  dicembre  2024,  dei  concorsi
banditi ai sensi dell'articolo 59, comma  11,  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo
inseriti nelle graduatorie  pubblicate  dopo  il  31  agosto  2024  e
comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono  la  sede  definitiva
tra i posti vacanti residuati a  seguito  delle  assunzioni  a  tempo
indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili
prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1
e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a  quello  dei
posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di  cui
al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro
cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. I docenti di cui
al secondo periodo, eventualmente beneficiari per  l'anno  scolastico
2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante  nella
medesima regione e classe di concorso per  la  quale  sono  risultati
vincitori,   sono   confermati   su   tale    posto.    Nelle    more
dell'espletamento delle procedure assunzionali  di  cui  al  presente
comma, i posti  vacanti  resi  indisponibili  ai  sensi  del  secondo
periodo sono coperti mediante contratti  a  tempo  determinato,  sino
alla  nomina  dell'avente  diritto,  assegnati   sulla   base   delle
graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al  secondo
periodo, se in possesso di abilitazione, si  applica  l'articolo  13,
comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o,  se  privi
di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13,  comma
2, e 18-bis, comma 4, del  medesimo  decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 59». 
  4. Fermo restando quanto previsto dal combinato disposto del  comma
12  dell'articolo  5  del  decreto-legge  22  aprile  2023,  n.   44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.  74,  e
del comma 5 dell'articolo 18-bis del decreto  legislativo  13  aprile
2017,  n.  59,  a  decorrere  dall'anno   scolastico   2024/2025   le
disposizioni dei  commi  da  17  a  17-septies  dell'articolo  1  del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, cessano di avere efficacia  per
le restanti immissioni in ruolo su posti comuni e di sostegno. 
  5. All'articolo 7-ter del decreto-legge  10  maggio  2023,  n.  51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.  87,  le
parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  31
dicembre 2024 ». 
  6. Al fine di garantire  un  ordinato  avvio  dell'anno  scolastico
2024/2025 e di accelerare le procedure di reclutamento del  personale
docente, per l'anno 2024 lo stanziamento ordinario per  il  pagamento
del lavoro straordinario del personale del comparto funzioni centrali
del Ministero dell'istruzione e del merito e'  incrementato  di  euro
279.000. Ai relativi oneri, pari a euro 279.000 per l'anno  2024,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  7. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «  Nelle  more  dell'avvio
della contrattazione  collettiva  nazionale  e  comunque  per  l'anno
scolastico 2024/2025, le modalita' e  i  criteri  di  utilizzo  delle
risorse di cui al  presente  comma  sono  definiti  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione e  del  merito,  sentite  le  organizzazioni
sindacali ».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 59, comma 10, lettera  a),  del
          decreto -legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recant:e
          «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per  le
          imprese, il lavoro,  i  giovani,  la  salute  e  i  servizi
          territoriali», pubblicata in Gazzetta Ufficiale  24  luglio
          2021, n. 176. S.O. n. 25, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 59  (Misure  straordinarie  per  la  tempestiva
          nomina  dei  docenti  di  posto  comune  e  di  sostegno  e
          semplificazione delle procedure concorsuali  del  personale
          docente). - Omissis 
                10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per
          il personale docente per la scuola dell'infanzia,  primaria
          e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi
          con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi
          3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997,  n.  449,in  deroga
          alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica
          9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56,
          nonche'  in  deroga  alla  disciplina  di  cui  al  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla  legge  13  luglio
          2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59
          e ai relativi decreti attuativi, garantendone  comunque  il
          carattere  comparativo,  le  prove  di  detti  concorsi  si
          svolgono secondo le seguenti modalita' semplificate: 
                  a) per i concorsi banditi a decorrere dalla data di
          entrata in vigore della presente disposizione e  per  tutto
          il periodo di attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza,  sostenimento  mediante  l'ausilio   di   mezzi
          informatizzati, di una prova scritta  con  piu'  quesiti  a
          risposta multipla volta all'accertamento delle conoscenze e
          competenze   del   candidato    in    ambito    pedagogico,
          psicopedagogico    e    didattico-metodologico,     nonche'
          sull'informatica e sulla lingua  inglese.  Al  termine  del
          periodo di attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza, possibilita' di optare per  una  prova  scritta
          con piu' quesiti a risposta aperta  volta  all'accertamento
          delle  medesime  competenze  di  cui  al   primo   periodo.
          Nell'ipotesi di  cui  al  secondo  periodo  della  presente
          lettera, con decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del
          merito, l'accesso alla prova scritta puo' essere  riservato
          a coloro che superano una prova preselettiva.  Non  si  da'
          luogo    alla    previa    pubblicazione    dei    quesiti.
          L'amministrazione si riserva la  possibilita',  in  ragione
          del numero di partecipanti, di prevedere,  ove  necessario,
          la non contestualita' delle prove  relative  alla  medesima
          classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e
          l'omogeneita' in modo da garantire  il  medesimo  grado  di
          selettivita' tra tutti i partecipanti. Alla prova orale  e'
          ammesso, sulla base  dell'esito  della  prova  scritta,  un
          numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi
          a concorso nella regione per la singola classe di  concorso
          o  tipologia  di  posto,  a  condizione  che  il  candidato
          consegua il punteggio minimo  di  70  punti  su  100.  Sono
          altresi' ammessi alla prova orale co  loro  che,  all'esito
          della  prova  scritta,  abbiano  conseguito   il   medesimo
          punteggio dell'ultimo degli ammessi. 
                Omissis» 
              - Si riporta l'articolo 4 del  decreto-legge  3  luglio
          2001,  n.  255   «Disposizioni   urgenti   per   assicurare
          l'ordinato   avvio    dell'anno    scolastico    2001/2002»
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto  2001,
          n. 333, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2021,
          n. 193, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  4  (Accelerazione  di  procedure).  -  1.   Le
          assunzioni  a  tempo  indeterminato,  i  provvedimenti   di
          utilizzazione,  di  assegnazione  provvisoria  e   comunque
          quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo,
          devono essere completati entro  il  31  agosto  di  ciascun
          anno. I  contratti  a  tempo  indeterminato  stipulati  dai
          dirigenti  territorialmente  competenti  dopo   tale   data
          comportano il differimento delle assunzioni in servizio  al
          1°  settembre  dell'anno  successivo,  fermi  restando  gli
          effetti  giuridici  dall'inizio  dell'anno  scolastico   di
          conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine
          del 31 agosto devono  essere  conferiti  gli  incarichi  di
          presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima
          data  i  dirigenti  territorialmente  competenti  procedono
          altresi' alle nomine  dei  supplenti  annuali,  e  fino  al
          termine   dell'attivita'    didattica    attingendo    alle
          graduatorie permanenti provinciali. 
                2. Decorso il termine  del  31  agosto,  i  dirigenti
          scolastici provvedono alle nomine dei supplenti  annuali  e
          fino al termine delle attivita' didattiche attingendo  alle
          graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine  relative
          alle supplenze brevi e saltuarie, di  cui  all'articolo  4,
          comma 3, della legge 3 maggio 1999, n.  124,  il  dirigente
          utilizza le graduatorie di istituto,  predisposte,  per  la
          prima fascia, in conformita' ai nuovi criteri definiti  per
          le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2. 
                2-bis. In deroga al termine previsto dal comma 1,  al
          fine del  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dalla
          riforma 2.1 della missione  4-C1  del  Piano  nazionale  di
          ripresa e  resilienza,  limitatamente  all'anno  scolastico
          2024/2025, le procedure assunzionali del personale  docente
          sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo  anche
          alle  graduatorie  pubblicate  dopo  il  31  agosto   2024,
          comunque non  oltre  il  10  dicembre  2024,  dei  concorsi
          banditi  ai  sensi  dell'articolo   59,   comma   11,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106.  I
          vincitori dei concorsi di cui  al  primo  periodo  inseriti
          nelle graduatorie pubblicate  dopo  il  31  agosto  2024  e
          comunque non oltre il 10 dicembre  2024  scelgono  la  sede
          definitiva tra i posti vacanti residuati  a  seguito  delle
          assunzioni a tempo indeterminato  effettuate  entro  il  31
          agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo
          determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge
          3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a  quello  dei  posti
          banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti  di
          cui al secondo periodo assumono  servizio  presso  la  sede
          individuata entro  cinque  giorni  dall'assegnazione  della
          sede  medesima.  I  docenti  di  cui  al  secondo  periodo,
          eventualmente beneficiari per l'anno  scolastico  2024/2025
          di un contratto a tempo determinato su posto vacante  nella
          medesima regione e classe di concorso  per  la  quale  sono
          risultati vincitori, sono confermati su tale  posto.  Nelle
          more dell'espletamento delle procedure assunzionali di  cui
          al presente comma, i posti vacanti  resi  indisponibili  ai
          sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a
          tempo determinato, sino alla  nomina  dell'avente  diritto,
          assegnati sulla base  delle  graduatorie  di  istituto.  Ai
          vincitori dei concorsi di cui al  secondo  periodo,  se  in
          possesso di abilitazione, si applica l'articolo  13,  comma
          1, del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  59,  o,  se
          privi di abilitazione, si  applica  quanto  previsto  dagli
          articoli 13, comma 2,  e  18-bis,  comma  4,  del  medesimo
          decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 
                3.» 
              -  Si  riporta  il  comma  12   dell'articolo   5   del
          decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44  (Disposizioni  urgenti
          per il rafforzamento della capacita'  amministrativa  delle
          amministrazioni pubbliche), convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicata  in  Gazzetta
          Ufficiale 21 giugno 2023, n. 143. S.O. n. 23: 
                «Art. 5 (Disposizioni in  materia  di  personale  del
          Ministero dell'istruzione e del merito). - Omissis 
                12.  Qualora  a  seguito  dello   scorrimento   delle
          graduatorie di cui al comma 5 residuino ulteriori posti  di
          sostegno vacanti  e  disponibili,  ai  docenti  di  cui  al
          medesimo comma 5 si applicano, in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni  di  cui  ai  commi  da  17-bis  a  17-septies
          dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.  126,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre
          2019, n. 159. 
                Omissis» 
              - Si riporta l'articolo 18-bis, comma  5,  del  decreto
          legislativo 13 aprile  2017,  n.  59,  recante:  «Riordino,
          adeguamento e semplificazione  del  sistema  di  formazione
          iniziale e di accesso nei ruoli  di  docente  nella  scuola
          secondaria  per  renderlo  funzionale  alla  valorizzazione
          sociale   e   culturale   della   professione,   a    norma
          dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b),  della  legge
          13 luglio 2015, n. 107», pubblicato in  Gazzetta  Ufficiale
          n. 112, del 16 maggio 2017. Suppl. Ord. n. 23: 
                «Art. 18-bis  (Norme  transitorie  per  l'accesso  al
          concorso e per l'immissione in ruolo). - Omissis 
                5. In  caso  di  esaurimento  delle  graduatorie  dei
          concorsi  per  il  personale  docente  indetti   ai   sensi
          dell'articolo 59, comma 10,  del  decreto-legge  25  maggio
          2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in  ruolo  dei
          docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le  facolta'
          assunzionali  annualmente  autorizzate  per   la   predetta
          tipologia di posto  sono  utilizzate  per  le  assegnazioni
          dalle graduatorie provinciali per le supplenze del  biennio
          2024/2026 con la procedura di  cui  ai  commi  da  5  a  12
          dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile  2023,  n.  44,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2023,
          n. 74. I riferimenti temporali contenuti nei  citati  commi
          da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del  2023
          sono  annualmente   aggiornati   all'anno   scolastico   di
          riferimento. 
                Omissis» 
              - Si riportano i commi da 17 a 17-septies dell'articolo
          1, del decreto- legge 29 ottobre 2019, n.  126  (Misure  di
          straordinaria  necessita'  ed   urgenza   in   materia   di
          reclutamento del  personale  scolastico  e  degli  enti  di
          ricerca e di abilitazione  dei  docenti),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre  2019,  n.  159,
          pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre  2019,  n.
          303: 
                «Art.  1  (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          reclutamento e abilitazione  del  personale  docente  nella
          scuola secondaria). - Omissis 
                17. Al fine di ridurre  il  ricorso  ai  contratti  a
          tempo  determinato,  a   decorrere   dall'anno   scolastico
          2020/2021, i  posti  del  personale  docente  ed  educativo
          rimasti  vacanti  e  disponibili  dopo  le  operazioni   di
          immissione in ruolo disposte ai sensi del  testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  del
          decreto  legislativo   13   aprile   2017,   n.   59,   del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto  2018,  n.  96,  e  del
          presente articolo sono destinati alle immissioni  in  ruolo
          di cui ai commi da 17-bis a 17-septies. 
                17-bis. I soggetti inseriti nelle  graduatorie  utili
          per  l'immissione  nei  ruoli  del  personale   docente   o
          educativo    possono    presentare    istanza    al    fine
          dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli  di
          pertinenza delle  medesime  graduatorie.  A  tale  fine,  i
          predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di
          una o piu' province di una medesima regione,  per  ciascuna
          graduatoria  di  provenienza.   L'istanza   e'   presentata
          esclusivamente  mediante   il   sistema   informativo   del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, in  deroga  agli  articoli  45  e  65  del  codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                17-ter. Gli uffici scolastici  regionali  dispongono,
          entro il 10 settembre di ciascun  anno,  le  immissioni  in
          ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis, nel  limite  dei
          posti di cui al comma 17. 
                17-quater. Le immissioni in ruolo  di  cui  al  comma
          17-ter sono disposte rispettando  la  ripartizione  tra  le
          graduatorie  concorsuali,  cui  viene  comunque  attribuito
          l'eventuale  posto  dispari,  e  le  graduatorie   di   cui
          all'articolo  401  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne  le
          graduatorie concorsuali, e' rispettato il  seguente  ordine
          di priorita' discendente: 
                  a) graduatorie di concorsi pubblici, per titoli  ed
          esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi; 
                  b) graduatorie di concorsi riservati selettivi, per
          titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi; 
                  c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi,
          nell'ordine temporale dei relativi bandi. 
                17-quinquies.    Con     decreto     del     Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono disciplinati i termini e le modalita' di presentazione
          delle istanze di cui al comma 17-bis nonche' i termini,  le
          modalita' e la procedura per le immissioni in ruolo di  cui
          al comma 17-ter. 
                17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui  al  comma
          17-ter si applica l'articolo 13, comma  3,  terzo  periodo,
          del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione
          in ruolo a seguito della procedura di cui al  comma  17-ter
          comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di
          prova, la decadenza da ogni  graduatoria  finalizzata  alla
          stipulazione   di   contratti   a   tempo   determinato   o
          indeterminato per il  personale  del  comparto  scuola,  ad
          eccezione  delle  graduatorie  di  concorsi  ordinari,  per
          titoli  ed  esami,  di   altre   procedure,   nelle   quali
          l'aspirante sia inserito. 
                17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non
          concluse, procedure concorsuali, i posti messi  a  concorso
          sono accantonati e resi indisponibili per la  procedura  di
          cui ai commi da 17 a 17-sexies. 
                Omissis» 
              - Si riporta  l'articolo  7-ter  del  decreto-legge  10
          maggio 2023,  n.  51(Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi  e
          di iniziative di  solidarieta'  sociale),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, pubblicata
          in Gazzetta Ufficiale del  5  luglio  2023,  n.  155,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  7-ter  (Proroga  di  termini  in  materia   di
          svolgimento  degli  esami  di  Stato   per   l'abilitazione
          all'esercizio   delle   professioni    e    dei    tirocini
          professionalizzanti e curricolari). - 1. Il termine di  cui
          all'articolo 6, comma 4, primo periodo,  del  decreto-legge
          30 dicembre 2021, n. 228,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15,  e'  prorogato  al  31
          dicembre 2024 anche per le  professioni  di  agrotecnico  e
          agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato,  perito
          agrario e perito agrario  laureato,  perito  industriale  e
          perito industriale laureato, di cui al  medesimo  comma  4,
          secondo  periodo,  per  le  quali  l'organizzazione  e   le
          modalita' di svolgimento  degli  esami  sono  definite  con
          decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.» 
              - Si riporta il comma 601 dell'articolo 1  della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296,  recante:  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2007).»,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006. Suppl. Ord. n. 244: 
                «601.  A  decorrere  dall'anno  2007,  al   fine   di
          aumentare l'efficienza  e  la  celerita'  dei  processi  di
          finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti
          nello stato di  previsione  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione, in apposita  unita'  previsionale  di  base,  i
          seguenti  fondi:  "Fondo  per  le  competenze   dovute   al
          personale delle  istituzioni  scolastiche,  con  esclusione
          delle  spese   per   stipendi   del   personale   a   tempo
          indeterminato e determinato" e "Fondo per il  funzionamento
          delle   istituzioni   scolastiche".   Ai   predetti   fondi
          affluiscono gli stanziamenti dei  capitoli  iscritti  nelle
          unita' previsionali di base dello stato di  previsione  del
          Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche"
          e   "Interventi   integrativi   disabili",   nonche'    gli
          stanziamenti  iscritti  nel   centro   di   responsabilita'
          "Programmazione ministeriale e  gestione  ministeriale  del
          bilancio" destinati ad integrare  i  fondi  stessi  nonche'
          l'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  18  dicembre
          1997, n. 440, quota parte pari a  15,7  milioni  dei  fondi
          destinati all'attuazione del  piano  programmatico  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n.  53,
          l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del  presente
          articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti  variazioni  di  bilancio.
          Con decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
          stabiliti  i  criteri  e  i  parametri  per  l'assegnazione
          diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse  di  cui
          al presente  comma  nonche'  per  la  determinazione  delle
          misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
          e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
          spese effettuate da parte delle istituzioni  scolastiche  a
          valere   sulle   risorse   finanziarie   derivanti    dalla
          costituzione  dei  predetti  fondi,  il   Ministero   della
          pubblica istruzione procede a una  specifica  attivita'  di
          monitoraggio.» 
              - Si riporta il comma 330 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024   e   bilancio
          pluriennale  per  il  triennio  2024-2026»,  pubblicata  in
          Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023. Suppl. Ord.
          n. 40, come modificato dalla presente legge: 
                «330.  Ai  fini  della  valorizzazione  dei   docenti
          impegnati   nelle   attivita'   di   tutor,   orientamento,
          coordinamento e sostegno della ricerca  educativo-didattica
          e valutativa, funzionali ai processi di  innovazione  e  al
          miglioramento dei livelli di apprendimento, il fondo di cui
          all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n.
          197, e' incrementato di 42 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2024  e  2025.  Le  modalita'  e  i  criteri  di
          utilizzo delle  risorse  di  cui  al  presente  comma  sono
          definiti in sede di contrattazione  collettiva  integrativa
          nazionale,  in  un'apposita   sessione   contrattuale   che
          disciplina  l'utilizzo  anche   delle   ulteriori   risorse
          individuate nell'ambito della contrattazione collettiva del
          comparto istruzione e ricerca, ovvero  derivanti  da  altre
          fonti di finanziamento europee. Tra i  criteri  di  cui  al
          secondo periodo e' assegnata priorita'  alle  attivita'  di
          cui al primo periodo svolte nelle  istituzioni  scolastiche
          individuate nell'ambito del piano «Agenda Sud», di  cui  al
          decreto del Ministro dell'istruzione e del  merito  n.  176
          del 20 agosto 2023,  sulla  base  dei  dati  relativi  alla
          fragilita'  negli  apprendimenti,  come  risultanti   dalle
          rilevazioni  nazionali  dell'Istituto  nazionale   per   la
          valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione   (INVALSI).   Nelle   more   dell'avvio   della
          contrattazione collettiva nazionale e comunque  per  l'anno
          scolastico 2024/2025, le modalita' e i criteri di uti lizzo
          delle risorse di cui al presente comma  sono  definiti  con
          decreto del Ministro dell'istruzione e del merito,  sentite
          le organizzazioni sindacali.»