((Art. 14 bis
Ulteriori misure urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico
2024/2025 nonche' in materia di esami di Stato per le professioni
di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra
laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito
industriale e perito industriale laureato
1. All'articolo 59, comma 10, lettera a), del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: «
Alla prova orale e' ammesso, sulla base dell'esito della prova
scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti
messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o
tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il
punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresi' ammessi alla prova
orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito
il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi ».
2. Le disposizioni dei periodi sesto e settimo della lettera a) del
comma 10 dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
introdotti dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai
concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001,
n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.
333, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della
missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, le procedure
assunzionali del personale docente sono completate entro il 31
dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31
agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi
banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo
inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e
comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede definitiva
tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo
indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili
prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1
e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei
posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui
al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro
cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. I docenti di cui
al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico
2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella
medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati
vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more
dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente
comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo
periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino
alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle
graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo
periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13,
comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi
di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma
2, e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59».
4. Fermo restando quanto previsto dal combinato disposto del comma
12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e
del comma 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 le
disposizioni dei commi da 17 a 17-septies dell'articolo 1 del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, cessano di avere efficacia per
le restanti immissioni in ruolo su posti comuni e di sostegno.
5. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le
parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31
dicembre 2024 ».
6. Al fine di garantire un ordinato avvio dell'anno scolastico
2024/2025 e di accelerare le procedure di reclutamento del personale
docente, per l'anno 2024 lo stanziamento ordinario per il pagamento
del lavoro straordinario del personale del comparto funzioni centrali
del Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementato di euro
279.000. Ai relativi oneri, pari a euro 279.000 per l'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle more dell'avvio
della contrattazione collettiva nazionale e comunque per l'anno
scolastico 2024/2025, le modalita' e i criteri di utilizzo delle
risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni
sindacali ».))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 59, comma 10, lettera a), del
decreto -legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recant:e
«Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali», pubblicata in Gazzetta Ufficiale 24 luglio
2021, n. 176. S.O. n. 25, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 59 (Misure straordinarie per la tempestiva
nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e
semplificazione delle procedure concorsuali del personale
docente). - Omissis
10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per
il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria
e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi
con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi
3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449,in deroga
alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56,
nonche' in deroga alla disciplina di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio
2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59
e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il
carattere comparativo, le prove di detti concorsi si
svolgono secondo le seguenti modalita' semplificate:
a) per i concorsi banditi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione e per tutto
il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, sostenimento mediante l'ausilio di mezzi
informatizzati, di una prova scritta con piu' quesiti a
risposta multipla volta all'accertamento delle conoscenze e
competenze del candidato in ambito pedagogico,
psicopedagogico e didattico-metodologico, nonche'
sull'informatica e sulla lingua inglese. Al termine del
periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, possibilita' di optare per una prova scritta
con piu' quesiti a risposta aperta volta all'accertamento
delle medesime competenze di cui al primo periodo.
Nell'ipotesi di cui al secondo periodo della presente
lettera, con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, l'accesso alla prova scritta puo' essere riservato
a coloro che superano una prova preselettiva. Non si da'
luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
L'amministrazione si riserva la possibilita', in ragione
del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario,
la non contestualita' delle prove relative alla medesima
classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e
l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di
selettivita' tra tutti i partecipanti. Alla prova orale e'
ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un
numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi
a concorso nella regione per la singola classe di concorso
o tipologia di posto, a condizione che il candidato
consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono
altresi' ammessi alla prova orale co loro che, all'esito
della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo
punteggio dell'ultimo degli ammessi.
Omissis»
- Si riporta l'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255 «Disposizioni urgenti per assicurare
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002»
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
n. 333, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2021,
n. 193, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Accelerazione di procedure). - 1. Le
assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di
utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque
quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo,
devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun
anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai
dirigenti territorialmente competenti dopo tale data
comportano il differimento delle assunzioni in servizio al
1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli
effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di
conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine
del 31 agosto devono essere conferiti gli incarichi di
presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima
data i dirigenti territorialmente competenti procedono
altresi' alle nomine dei supplenti annuali, e fino al
termine dell'attivita' didattica attingendo alle
graduatorie permanenti provinciali.
2. Decorso il termine del 31 agosto, i dirigenti
scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e
fino al termine delle attivita' didattiche attingendo alle
graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative
alle supplenze brevi e saltuarie, di cui all'articolo 4,
comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente
utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la
prima fascia, in conformita' ai nuovi criteri definiti per
le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.
2-bis. In deroga al termine previsto dal comma 1, al
fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla
riforma 2.1 della missione 4-C1 del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico
2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente
sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche
alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024,
comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi
banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I
vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti
nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e
comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede
definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle
assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31
agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo
determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge
3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti
banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di
cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede
individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della
sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo,
eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2024/2025
di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella
medesima regione e classe di concorso per la quale sono
risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle
more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui
al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai
sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a
tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto,
assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai
vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in
possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma
1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se
privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli
articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
3.»
- Si riporta il comma 12 dell'articolo 5 del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale 21 giugno 2023, n. 143. S.O. n. 23:
«Art. 5 (Disposizioni in materia di personale del
Ministero dell'istruzione e del merito). - Omissis
12. Qualora a seguito dello scorrimento delle
graduatorie di cui al comma 5 residuino ulteriori posti di
sostegno vacanti e disponibili, ai docenti di cui al
medesimo comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui ai commi da 17-bis a 17-septies
dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159.
Omissis»
- Si riporta l'articolo 18-bis, comma 5, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante: «Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione
sociale e culturale della professione, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge
13 luglio 2015, n. 107», pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 112, del 16 maggio 2017. Suppl. Ord. n. 23:
«Art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al
concorso e per l'immissione in ruolo). - Omissis
5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei
concorsi per il personale docente indetti ai sensi
dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei
docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facolta'
assunzionali annualmente autorizzate per la predetta
tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni
dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio
2024/2026 con la procedura di cui ai commi da 5 a 12
dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023,
n. 74. I riferimenti temporali contenuti nei citati commi
da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023
sono annualmente aggiornati all'anno scolastico di
riferimento.
Omissis»
- Si riportano i commi da 17 a 17-septies dell'articolo
1, del decreto- legge 29 ottobre 2019, n. 126 (Misure di
straordinaria necessita' ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di
ricerca e di abilitazione dei docenti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2019, n.
303:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di
reclutamento e abilitazione del personale docente nella
scuola secondaria). - Omissis
17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a
tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico
2020/2021, i posti del personale docente ed educativo
rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di
immissione in ruolo disposte ai sensi del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e del
presente articolo sono destinati alle immissioni in ruolo
di cui ai commi da 17-bis a 17-septies.
17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili
per l'immissione nei ruoli del personale docente o
educativo possono presentare istanza al fine
dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di
pertinenza delle medesime graduatorie. A tale fine, i
predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di
una o piu' province di una medesima regione, per ciascuna
graduatoria di provenienza. L'istanza e' presentata
esclusivamente mediante il sistema informativo del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono,
entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in
ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis, nel limite dei
posti di cui al comma 17.
17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma
17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le
graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito
l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui
all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le
graduatorie concorsuali, e' rispettato il seguente ordine
di priorita' discendente:
a) graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed
esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
b) graduatorie di concorsi riservati selettivi, per
titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi,
nell'ordine temporale dei relativi bandi.
17-quinquies. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono disciplinati i termini e le modalita' di presentazione
delle istanze di cui al comma 17-bis nonche' i termini, le
modalita' e la procedura per le immissioni in ruolo di cui
al comma 17-ter.
17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma
17-ter si applica l'articolo 13, comma 3, terzo periodo,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione
in ruolo a seguito della procedura di cui al comma 17-ter
comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di
prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla
stipulazione di contratti a tempo determinato o
indeterminato per il personale del comparto scuola, ad
eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per
titoli ed esami, di altre procedure, nelle quali
l'aspirante sia inserito.
17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non
concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso
sono accantonati e resi indisponibili per la procedura di
cui ai commi da 17 a 17-sexies.
Omissis»
- Si riporta l'articolo 7-ter del decreto-legge 10
maggio 2023, n. 51(Disposizioni urgenti in materia di
amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e
di iniziative di solidarieta' sociale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, pubblicata
in Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2023, n. 155, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7-ter (Proroga di termini in materia di
svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni e dei tirocini
professionalizzanti e curricolari). - 1. Il termine di cui
all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' prorogato al 31
dicembre 2024 anche per le professioni di agrotecnico e
agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito
agrario e perito agrario laureato, perito industriale e
perito industriale laureato, di cui al medesimo comma 4,
secondo periodo, per le quali l'organizzazione e le
modalita' di svolgimento degli esami sono definite con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.»
- Si riporta il comma 601 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007).», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006. Suppl. Ord. n. 244:
«601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di
aumentare l'efficienza e la celerita' dei processi di
finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti
nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, in apposita unita' previsionale di base, i
seguenti fondi: "Fondo per le competenze dovute al
personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione
delle spese per stipendi del personale a tempo
indeterminato e determinato" e "Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi
affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle
unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche"
e "Interventi integrativi disabili", nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
"Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio.»
- Si riporta il comma 330 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023. Suppl. Ord.
n. 40, come modificato dalla presente legge:
«330. Ai fini della valorizzazione dei docenti
impegnati nelle attivita' di tutor, orientamento,
coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica
e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al
miglioramento dei livelli di apprendimento, il fondo di cui
all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, e' incrementato di 42 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2024 e 2025. Le modalita' e i criteri di
utilizzo delle risorse di cui al presente comma sono
definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa
nazionale, in un'apposita sessione contrattuale che
disciplina l'utilizzo anche delle ulteriori risorse
individuate nell'ambito della contrattazione collettiva del
comparto istruzione e ricerca, ovvero derivanti da altre
fonti di finanziamento europee. Tra i criteri di cui al
secondo periodo e' assegnata priorita' alle attivita' di
cui al primo periodo svolte nelle istituzioni scolastiche
individuate nell'ambito del piano «Agenda Sud», di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176
del 20 agosto 2023, sulla base dei dati relativi alla
fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle
rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI). Nelle more dell'avvio della
contrattazione collettiva nazionale e comunque per l'anno
scolastico 2024/2025, le modalita' e i criteri di uti lizzo
delle risorse di cui al presente comma sono definiti con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite
le organizzazioni sindacali.»