((Art. 14 ter
Misure urgenti in materia di welfare studentesco
1. All'articolo 15, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « .
I tetti di spesa di cui alla presente lettera sono adeguati al tasso
di inflazione programmata ».
2. All'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'autorizzazione di
spesa di cui al primo periodo e' incrementata di 3 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal secondo
periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'istruzione e del merito ».))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del
21 agosto 2008, n. 195. S.O. n. 196, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 15 (Costo dei libri scolastici). - 1. A partire
dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della
normativa vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la
liberta' di scelta dei docenti nell'eventuale adozione dei
libri di testo o nell'indicazione degli strumenti
alternativi prescelti, in coerenza con il piano
dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con
il limite di spesa, nelle scuole di ogni ordine e grado,
tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i
competenti organi individuano preferibilmente i libri di
testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete
internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili
tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a
seconda dei casi previsti dalla normativa vigente. I testi
consigliati possono essere indicati dal collegio dei
docenti solo se hanno carattere di approfondimento o
monografico.
2. Al fine di potenziare la disponibilita' e la
fruibilita', a costi contenuti di testi, documenti e
strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e
delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a
decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo
per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli
istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle
versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e
mista. Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico
2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione
digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista,
costituita da: un testo in formato cartaceo e da contenuti
digitali integrativi, oppure da una combinazione di
contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o
acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo di
cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire
progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola
primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di
primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola
secondaria di secondo grado. La delibera del collegio dei
docenti relativa all'adozione della dotazione libraria e'
soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e
limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa
di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.
123. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione
di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
2-bis. Al medesimo fine di potenziare la
disponibilita' e la fruibilita', a costi contenuti, di
testi, documenti e strumenti didattici da parte delle
scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di
un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015,
anche per consentire ai protagonisti del processo educativo
di interagire efficacemente con le moderne tecnologie
digitali e multimediali in ambienti preferibilmente con
software open source e di sperimentare nuovi contenuti e
modalita' di studio con processo di costruzione dei saperi,
gli istituti scolastici possono elaborare il materiale
didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare
come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina
di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto e' affidata
ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi
di altri docenti, la qualita' dell'opera sotto il profilo
scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti
delle proprie classi in orario curriculare nel corso
dell'anno scolastico. L'opera didattica e' registrata con
licenza che consenta la condivisione e la distribuzione
gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno
scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole
statali, anche adoperando piattaforme digitali gia'
preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti
scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano
Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per l'azione 'Editoria
Digitale Scolastica.
2-ter. All'attuazione del comma 2-bis si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
a tal fine stanziate a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2-quater. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura
digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di
servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica
anche tramite una nuova generazione di testi scolastici
preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la
possibilita' di azioni collaborative tra docenti, studenti
ed editori, nonche' la ricerca e l'innovazione
tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e
opportunita' di arricchimento economico, culturale e civile
come previsto dall'articolo 8 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali
delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono
essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad
unita' di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili
di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo
nella versione cartacea, anche al fine di assicurarne il
contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti digitali
integrativi della versione mista;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di
testo nella versione digitale, anche al fine di
un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i
contenuti digitali integrativi;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola
primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria
necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e
II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore
e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi
dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al
digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter;
c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra
libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto
delle specifiche esigenze didattiche. I tetti di spesa di
cui alla presente lettera sono adeguati al tasso di
inflazione programmata.
3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti
digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro
lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3.
3-ter. La scuola assicura la disponibilita' dei
supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti
digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e
con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite
definito con il decreto di cui al comma 3.
4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto
della propria autonomia, adottano linee di indirizzo
ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.»
- Si riporta l'articolo 23, comma 5, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario», come
modificato dalla presente legge. Pubblicata in Gazzetta
ufficiale del 14 agosto 2012, n. 189. S.O. n. 173:
«Art. 23 (Altre disposizioni di carattere finanziario
ed esigenze indifferibili). - Omissis
5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e' autorizzata la spesa di 103
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
L'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo e'
incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal secondo periodo,
pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e
del merito.»