((Art. 14 ter 
 
          Misure urgenti in materia di welfare studentesco 
 
  1. All'articolo 15, comma  3,  lettera  c),  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «  .
I tetti di spesa di cui alla presente lettera sono adeguati al  tasso
di inflazione programmata ». 
  2. All'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «  L'autorizzazione  di
spesa di cui al primo periodo e' incrementata di 3  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri  derivanti  dal  secondo
periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2025,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'istruzione e del merito ».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 15, comma 3, del  decreto-legge
          25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133, pubblicata in Gazzetta  Ufficiale  del
          21 agosto 2008, n. 195. S.O. n. 196, come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 15 (Costo dei libri scolastici). - 1. A partire
          dall'anno  scolastico   2008-2009,   nel   rispetto   della
          normativa vigente e fatte salve l'autonomia didattica e  la
          liberta' di scelta dei docenti nell'eventuale adozione  dei
          libri  di  testo   o   nell'indicazione   degli   strumenti
          alternativi   prescelti,   in   coerenza   con   il   piano
          dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e  con
          il limite di spesa, nelle scuole di ogni  ordine  e  grado,
          tenuto conto  dell'organizzazione  didattica  esistente,  i
          competenti organi individuano preferibilmente  i  libri  di
          testo  disponibili,  in  tutto  o  in  parte,  nella   rete
          internet.  Gli  studenti  accedono  ai  testi   disponibili
          tramite  internet,  gratuitamente  o  dietro  pagamento   a
          seconda dei casi previsti dalla normativa vigente. I  testi
          consigliati  possono  essere  indicati  dal  collegio   dei
          docenti  solo  se  hanno  carattere  di  approfondimento  o
          monografico. 
                2. Al fine  di  potenziare  la  disponibilita'  e  la
          fruibilita',  a  costi  contenuti  di  testi,  documenti  e
          strumenti didattici da parte delle scuole, degli  alunni  e
          delle  loro  famiglie,  nel  termine  di  un  triennio,   a
          decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di  testo
          per le scuole del primo ciclo dell'istruzione,  di  cui  al
          decreto legislativo 19 febbraio 2004,  n.  59,  e  per  gli
          istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle
          versioni a stampa,  on  line  scaricabile  da  internet,  e
          mista. Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico
          2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione
          digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista,
          costituita da: un testo in formato cartaceo e da  contenuti
          digitali  integrativi,  oppure  da  una   combinazione   di
          contenuti digitali e  digitali  integrativi  accessibili  o
          acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo  di
          cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni  a  partire
          progressivamente dalle classi prima e quarta  della  scuola
          primaria, dalla prima classe  della  scuola  secondaria  di
          primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola
          secondaria di secondo grado. La delibera del  collegio  dei
          docenti relativa all'adozione della dotazione  libraria  e'
          soggetta,  per  le  istituzioni   scolastiche   statali   e
          limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa
          di cui al  comma  3-bis,  al  controllo  contabile  di  cui
          all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011,  n.
          123. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione
          di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili. 
                2-bis.   Al   medesimo   fine   di   potenziare    la
          disponibilita' e la  fruibilita',  a  costi  contenuti,  di
          testi, documenti  e  strumenti  didattici  da  parte  delle
          scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine  di
          un triennio, a decorrere  dall'anno  scolastico  2014-2015,
          anche per consentire ai protagonisti del processo educativo
          di  interagire  efficacemente  con  le  moderne  tecnologie
          digitali e multimediali  in  ambienti  preferibilmente  con
          software open source e di sperimentare  nuovi  contenuti  e
          modalita' di studio con processo di costruzione dei saperi,
          gli istituti  scolastici  possono  elaborare  il  materiale
          didattico digitale per specifiche discipline da  utilizzare
          come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina
          di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto e' affidata
          ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi
          di altri docenti, la qualita' dell'opera sotto  il  profilo
          scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti
          delle  proprie  classi  in  orario  curriculare  nel  corso
          dell'anno scolastico. L'opera didattica e'  registrata  con
          licenza che consenta la  condivisione  e  la  distribuzione
          gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno
          scolastico, al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca  e  resa  disponibile  a  tutte  le  scuole
          statali,  anche  adoperando   piattaforme   digitali   gia'
          preesistenti  prodotte  da  reti  nazionali   di   istituti
          scolastici e  nell'ambito  di  progetti  pilota  del  Piano
          Nazionale Scuola Digitale  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca  per  l'azione  'Editoria
          Digitale Scolastica. 
                2-ter. All'attuazione del  comma  2-bis  si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          a tal fine stanziate a legislazione  vigente  e,  comunque,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                2-quater. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura
          digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda  di
          servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica
          anche tramite una nuova  generazione  di  testi  scolastici
          preferibilmente su  piattaforme  aperte  che  prevedano  la
          possibilita' di azioni collaborative tra docenti,  studenti
          ed   editori,   nonche'   la   ricerca   e    l'innovazione
          tecnologiche,  quali  fattori  essenziali  di  progresso  e
          opportunita' di arricchimento economico, culturale e civile
          come    previsto     dall'articolo     8     del     codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali
          delle Indicazioni nazionali dei piani di studio  e  possono
          essere realizzati in sezioni tematiche,  corrispondenti  ad
          unita' di apprendimento, di costo contenuto e  suscettibili
          di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto  di
          natura  non  regolamentare  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sono determinati: 
                  a) le caratteristiche tecniche dei libri  di  testo
          nella versione cartacea, anche al fine  di  assicurarne  il
          contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti  digitali
          integrativi della versione mista; 
                  b) le caratteristiche  tecnologiche  dei  libri  di
          testo  nella  versione   digitale,   anche   al   fine   di
          un'effettiva integrazione tra  la  versione  digitale  e  i
          contenuti digitali integrativi; 
                  c) il  prezzo  dei  libri  di  testo  della  scuola
          primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione  libraria
          necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I  e
          II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore
          e dell'editore, tenendo conto  della  riduzione  dei  costi
          dell'intera dotazione libraria derivanti dal  passaggio  al
          digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter; 
                  c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra
          libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto  conto
          delle specifiche esigenze didattiche. I tetti di  spesa  di
          cui  alla  presente  lettera  sono  adeguati  al  tasso  di
          inflazione programmata. 
                3-bis. La scuola assicura alle famiglie  i  contenuti
          digitali di cui al comma 2, con oneri a loro  carico  entro
          lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3. 
                3-ter.  La  scuola  assicura  la  disponibilita'  dei
          supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti
          digitali di cui al comma 2, su richiesta delle  famiglie  e
          con oneri a carico delle stesse entro lo  specifico  limite
          definito con il decreto di cui al comma 3. 
                4.  Le  Universita'  e   le   Istituzioni   dell'alta
          formazione artistica, musicale e  coreutica,  nel  rispetto
          della  propria  autonomia,  adottano  linee  di   indirizzo
          ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.» 
              - Si riporta l'articolo 23, comma 5, del  decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale delle  imprese  del  settore  bancario»,  come
          modificato dalla presente  legge.  Pubblicata  in  Gazzetta
          ufficiale del 14 agosto 2012, n. 189. S.O. n. 173: 
                «Art. 23 (Altre disposizioni di carattere finanziario
          ed esigenze indifferibili). - Omissis 
                5.  Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione  degli
          interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della  legge
          23 dicembre 1998, n. 448, e' autorizzata la  spesa  di  103
          milioni   di   euro    a    decorrere    dall'anno    2013.
          L'autorizzazione di  spesa  di  cui  al  primo  periodo  e'
          incrementata  di  3  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal  secondo  periodo,
          pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2025,
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   delle
          proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2024,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'istruzione  e
          del merito.»