Art. 20
Attivita' di verifica da parte del comitato
1. Il comitato, ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2012
e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, effettua controlli
sul rispetto dei criteri di sostenibilita' presso tutti gli operatori
della filiera dei biocombustibili, anche avvalendosi del GSE. Il
comitato effettua, inoltre, controlli sul rispetto delle soglie
minime di risparmio emissivo previste per i combustibili rinnovabili
di origine non biologica e dei combustibili da carbonio riciclato.
2. Nel caso in cui, durante le attivita' di controllo, vengano
individuati rilievi o frodi:
a) nel caso di biocombustibili certificati secondo lo schema
nazionale di certificazione di cui all'art. 4, il comitato trasmette
tale informazione all'organismo di certificazione da cui e'
certificato, che effettua i necessari accertamenti, nonche'
all'organismo nazionale di accreditamento, che comunica
tempestivamente l'informazione a tutti gli organismi di
certificazione. Il comitato, nel caso di frodi, contestualmente
informa le autorita' competenti.
b) nel caso di biocombustibili, RFNBO e RCF certificati secondo
un sistema volontario, il comitato informa prontamente il sistema
volontario.
3. Il comitato puo' affiancare il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica che, anche avvalendosi del GSE, effettua
controlli sugli organismi di certificazione di cui all'art. 7.
Qualora siano accertati casi di mancata conformita', il comitato
informa il Ministero e l'organismo di accreditamento, ai fini degli
adempimenti di competenza.
4. Il comitato puo' affiancare il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica che, anche avvalendosi del GSE, effettua
controlli sugli organismi di certificazione che operano nell'ambito
di un sistema volontario, secondo quanto previsto all'art. 16.