Art. 20 
 
             Attivita' di verifica da parte del comitato 
 
  1. Il comitato, ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre  2012
e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, effettua controlli
sul rispetto dei criteri di sostenibilita' presso tutti gli operatori
della filiera dei biocombustibili,  anche  avvalendosi  del  GSE.  Il
comitato effettua,  inoltre,  controlli  sul  rispetto  delle  soglie
minime di risparmio emissivo previste per i combustibili  rinnovabili
di origine non biologica e dei combustibili da carbonio riciclato. 
  2. Nel caso in cui, durante  le  attivita'  di  controllo,  vengano
individuati rilievi o frodi: 
    a) nel caso di  biocombustibili  certificati  secondo  lo  schema
nazionale di certificazione di cui all'art. 4, il comitato  trasmette
tale  informazione  all'organismo  di  certificazione   da   cui   e'
certificato,  che  effettua   i   necessari   accertamenti,   nonche'
all'organismo   nazionale    di    accreditamento,    che    comunica
tempestivamente   l'informazione   a   tutti   gli    organismi    di
certificazione. Il  comitato,  nel  caso  di  frodi,  contestualmente
informa le autorita' competenti. 
    b) nel caso di biocombustibili, RFNBO e RCF  certificati  secondo
un sistema volontario, il comitato  informa  prontamente  il  sistema
volontario. 
  3. Il comitato puo' affiancare il Ministero dell'ambiente  e  della
sicurezza  energetica  che,  anche  avvalendosi  del  GSE,   effettua
controlli sugli  organismi  di  certificazione  di  cui  all'art.  7.
Qualora siano accertati casi  di  mancata  conformita',  il  comitato
informa il Ministero e l'organismo di accreditamento, ai  fini  degli
adempimenti di competenza. 
  4. Il comitato puo' affiancare il Ministero dell'ambiente  e  della
sicurezza  energetica  che,  anche  avvalendosi  del  GSE,   effettua
controlli sugli organismi di certificazione che  operano  nell'ambito
di un sistema volontario, secondo quanto previsto all'art. 16.